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REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

NOVIEMBRE 2010

 

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REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

 

Testo modificato dalla risoluzione del 27 maggio 2009 a seguito della decisione n°2009-581 DC del Consiglio Costituzionale in data 25 giugno 2009 

 

AVVERTIMENTO

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1° Le disposizioni in corsivo della terza frase dell’articolo 16, comma 2 e dell’articolo 146, comma 4 e la versione in corsivo dell’articolo 28 entrano in applicazione all’apertura della XIV legislatura, in virtù dell’articolo 157 della risoluzione n° 292 del 27 maggio 2009 ;

2° Le disposizioni in corsivo dell’articolo 37, comma 1, non vengono, a titolo eccezionale, applicate all’inizio della sessione ordinaria che segue la nomina in seduta, entro un mese dalla pubblicazione del testo definitivo della risoluzione n° 292 del 27 maggio 2009, delle commissioni definite all’articolo 36, in virtù dell’articolo 153 di questa stessa risoluzione;

3° La versione in corsivo dell’articolo 47-1 e le disposizioni in corsivo dell’articolo 83, comma 2, sono applicabili ai disegni di legge presentati dal primo settembre 2009, in virtù dell’articolo 154 della risoluzione n° 292 del 27 maggio 2009 ;

4°  Le versioni in corsivo degli articoli 98‑1 e 146-6 sono applicabili agli emendamenti riguardanti i disegni di legge depositati dal primo settembre 2009 e sono sin d’ora applicabili agli emendamenti delle proposte di legge, in virtù dell’articolo 154 di questa stessa risoluzione;

5°  Le versioni in corsivo degli articoli 151-3 e 151-9 fino al 151-12 entrano in vigore nel momento dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona che modifica il trattato dell’Unione europea e il trattato istituente della Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007, in virtù dell’articolo 156 della risoluzione n° 292 del 27 maggio 2009.

 

REGOLAMENTO
DELL’ASSEMBLEA
NAZIONALE 

Il Regolamento dell’Assemblea nazionale ha sostituito le regole provvisorie di funzionamento che erano state approvate dall’Assemblea nazionale alle seguenti condizioni:

1° E’ stata approvata una mozione relativa all’elezione del Presidente martedi  9 dicembre 1958 (Piccola legge n° 1) ;

2° E’ stata approvata una mozione relativa all’elezione dell’Ufficio presidenza mercoledi 10 dicembre 1958 (Piccola legge n° 2) ;

3° Il 15, 20 e 21 gennaio 1959 è stata discussa una risoluzione che stabiliva le condizioni provvisorie di funzionamento dell’Assemblea nazionale sulla base del progetto di risoluzione n° 3 depositato il 15 gennaio 1959 a nome dell’Ufficio Presidenza dell’Assemblea nazionale e approvato in seduta pubblica mercoledi 21 gennaio 1959 (Piccola legge n° 3). L’articolo 28 bis è stato introdotto in questa risoluzione il 28 aprile 1959 (Piccola legge n° 4).

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Il Regolamento dell’Assemblea nazionale è stato discusso sulla base della relazione  n° 91 e della relazione aggiuntiva n° 117 depositata il 26 maggio 1959 e 3 giugno 1959 dalla commissione speciale del Regolamento incaricata di preparare e di presentare all’Assemblea nazionale una bozza di regolamento definitivo.

Quanto segue é’ stato discusso e approvato in seduta pubblica alle seguenti date:

– 26 maggio 1959 : Dichiarazione del Primo Ministro e esame generale;

27 maggio 1959 : Fine dell’esame generale. – Esame e approvazione degli articoli  dall’1 al 31 e  dal 33 al 40 ;

28 maggio 1959 : Esame e approvazione degli articoli 41 a 86, 88 a 107, 116 a 122, 126 a 130 ;

2 giugno 1959 : Esame e approvazione degli articoli 138 a 161  ;

3 giugno 1959 : Esame e approvazione degli articoli 28, 29, 32, 37, 87, 108, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 131 a 137, 162. – Approvazione dell’insieme degli articoli  (Piccola legge n° 8).

Adito il 5 giugno 1959 della risoluzione che riguarda il Regolamento definitivo dell’Assemblea nazionale, il Consiglio costituzionale si è pronunciato il 17, 18 e 24 giugno 1959.

In seguito a tale decisione, l’8 luglio 1959 la Commissione speciale del Regolamento ha presentato la relazione aggiuntiva n° 210 che, nelle proprie motivazioni, indicava l’eliminazione di articoli compiuta dal Consiglio costituzionale negli articoli 19, 81, 86, 92, 98 e 134 e proponeva nel suo dispositivo una risoluzione che avrebbe modificato gli articoli 31, 51, 60, 79, 82, 87, 101 e 153. Questa risoluzione è stata approvata il 21 luglio 1959 (Piccola legge n° 29).

Il Consiglio costituzionale adito l’8 luglio 1959 con una lettera riguardante gli articoli 22, 65, 87 e 154 e il 24 luglio 1959 con il rapporto e la risoluzione precitate, ha statuito il 24 luglio 1959 indicando che tutte le disposizioni  del Regolamento dell’Assemblea nazionale e le modifiche ad esso afferenti sono pienamente conformi al volere della Costituzione.

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Il Regolamento è stato ulteriormente modificato:

1° Con la risoluzione n° 84 del 18 dicembre 1959 (Decisione del Consiglio costituzionale del 15 gennaio 1960): articolo 95 e 96 (prop. nos 448 e 449 ; rap. n° 470) ;

2° Con la risoluzione n° 204 del 5 dicembre 1960 e con la risoluzione n° 205 del 5 dicembre 1960 (Decisione del Consiglio costituzionale del 20 dicembre 1960) : articoli 32, 66, 80, 87, 101, 109 e 113 (prop. no 952 et 986 ; rap. no 987 et 988) ;

3° Con la risoluzione n° 250 del 4 maggio 1961 (Decisione del Consiglio costituzionale del 30 maggio 1961) : articoli 10 e 37 (prop. n° 1063 ; rap. n° 1109) ;

4° Con la risoluzione n° 416 del 3 luglio 1962 (Decisione del Consiglio costituzionale del 10 luglio 1962) : articoli 25, 26, 31, 34, 51, 65, 80, 86, 87, 93, 106, 122 e 155 (prop. no 315, 1294, 1595, 1690 et 1734 ; rap. n° 1745) ;

5° Con la risoluzione n° 151 del 19 dicembre 1963 (Decisione del Consiglio costituzionale del 21 gennaio 1964, rettificata nella  G.U. del 31 maggio 1964) : articoli 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 e 137 (prop. n° 733 ; rap. n° 764) ;

6° Con la risoluzione n° 262 del 6 ottobre 1964 (Decisione del Consiglio costituzionale del 15 ottobre 1964) : articoli 41, 50, 60, 134 e 137 (prop. n° 1032 ; rap. n° 1091) ;

7° Con la risoluzione n° 6 del 26 aprile 1967 (Decisione del Consiglio costituzionale dell’11 maggio 1967) : articoli 14, 25, 36, 37, 38 e 162 (prop. n° 22 ; rap. n° 131) ;

8° Con le risoluzioni n° 146 del 23 ottobre 1969 (Decisione del Consiglio costituzionale del 20 novembre 1969) e n° 199 del 17 dicembre 1969 (Decisione del Consiglio costituzionale del 15 gennaio 1970) : articoli 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 151 modifiés ; articoli 138, 150 e 151 inseriti; articoli 162 abrogati; articoli 139 a 164 (nuova numerotazione) (prop. n° 399 ; rap. n° 824 e rap. aggiuntivo n° 962) ;

9° Con la risoluzione n° 761 del 5 ottobre 1977 (Decisione del Consiglio costituzionale del 3 novembre 1977) : articoli 142 e 143 (prop. n° 1494 ; rap. n° 2643 e rap. aggiuntivo n° 3142) ;

10° Con la risoluzione n° 281 del 16 aprile 1980 (Decisione du Consiglio costituzionale du 6 maggio 1980) : articoli 32, 87, 134 e 139 (prop. nos 1110 e 1123 ; rap. n° 1609) ;

11° Con la risoluzione n° 309 del 28 maggio 1980 (Decisione del Consiglio costituzionale del 17 giugno 1980) : articoli 39, 87 e 91 (prop. n° 730 ; rap. n° 1686) ;

12° Con la risoluzione n° 334 del 27 giugno 1980 (Decisione del Consiglio costituzionale del 17 luglio 1980) : articolo 118 (prop. n° 1639 ; rap. n° 1865) ;

13° Con la risoluzione n° 3 del 1er luglio 1988 (Decisione del Consiglio costituzionale del 13 luglio 1988) : articolo 19 (prop. n° 5 ; rap. n° 31) ;

14° Con la risoluzione n° 11 del 11 ottobre 1988 (Decisione del Consiglio costituzionale del 18 ottobre 1988) : articolo 46 (prop. n° 164 ; rap. n° 279) ;

15° Con la risoluzione n° 95 del 16 maggio 1989 (Decisione del Consiglio costituzionale del 7 giugno 1989) : articolo 33 (prop. n° 647 ; rap. n° 679) ;

16° Con la risoluzione n° 122 del 15 giugno 1989 (Decisione del Consiglio costituzionale del 4 luglio 1989) : articolo 86 (prop. nos 550 e 692 ; rap. n° 721) ;

17° Con la risoluzione n° 288 del 18 maggio 1990 (Decisione del Consiglio costituzionale del 6 giugno 1990) : articolo 145 (prop. n° 1207 ; rap. n° 1352) ;

18° Con la risoluzione n° 321 del 15 giugno 1990 (Decisione del Consiglio costituzionale del 5 luglio 1990) : articolo 86 (prop. n° 1351 ; rap. n° 1458) ;

19° Con la risoluzione n° 475 del 7 maggio 1991 (Decisione del Consiglio costituzionale del 23 maggio 1991) : articoli 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 à 108, 126, 127 e 146 (prop. n° 1952 ; rap. n° 2019) ;

20° Con la risoluzione n° 730 del 18 novembre 1992 (Decisione del Consiglio costituzionale del 17 décembre 1992) : articoli 48 e 151-1 (prop. nos 2933, 2981, 2988 e 3000 ; rap. n° 3010) ;

21° Con la risoluzione n° 151 del 26 gennaio 1994 (Decisione del Consiglio costituzionale del 10 mars 1994) : articoli 6, 10, 11, 13 à 18, 23, 25, 26, 29, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55 à 59, 61, 65, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 91, 95, 97, 99 à 101, 104, 111, 118, 120, 128, 132 à 134, 139, 140, 142 à 145, 151-1, 152, 154, 155, 157, 160 e 162 modificati; articoli 65-1, 77-1, 142-1, 151-2 à 151‑4 e 157-1 inseriti; articoli 135 à 138 abrogati (prop. n° 947 ; rap. n° 955) ;

22° Con la risoluzione n° 408 del 10 ottobre 1995 (Decisione del Consiglio costituzionale dell’8 novembre 1995) : articoli 4, 6, 7, 10, 16, 26, 37, 48, 50, 60, 61, 80, 81, 89, 93, 99, 143, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 153 e 155 modificati ; articolo 49-1 inserito; articolo 130 abrogato (prop. n° 2236 ; rap. n° 2242) ;

23° Con la risoluzione n° 582 del 3 ottobre 1996 (Decisione del Consiglio costituzionale del 14 ottobre 1996) : articoli 25, 28 e 144 modifiés ; articoli 121-1, 121-2, 145-1, 145-2, 145-3, 145-4, 145-5 e 145-6 inseriti (prop. n° 2968 ; rap. n° 2996) ;

24° Con la risoluzione n° 112 del 25 mars 1998 (Decisione del Consiglio costituzionale del 3 avril 1998) : articoli 48, 50, 103, 104, 106, 107, 126 e 127 modificati (prop. n° 674 ; rap. n° 756) ;

25° Con la  risoluzione n° 354 del 29 giugno 1999 (Decisione del Consiglio costituzionale dell’8 luglio 1999) : articoli 50, 91 e 108 modificati ; articolo 135 ristabilito (prop. n° 1584 ; rap. n° 1744) ;

26° Con la risoluzione n° 32 dell’8 ottobre 2002 (Decisione del Consiglio costituzionale del 10 ottobre 2002) : articolo 36 modifié (prop. n° 162 ; rap. n° 237) ;

27° Con la risoluzione n° 106 del 26 marzo 2003 (Decisione del Consiglio costituzionale del 9 avril 2003) : articoli 14, 36, 50, 65, 66, 91, 104, 128 e 145 modificati; articolo 140-1 inserito (prop. n° 613 ; rap. n° 698) ;

28° Con la risoluzione n° 256 del 12 février 2004 (Decisione del Consiglio costituzionale del 26 février 2004) : articoli 86 e 143 modificati (prop. n° 1023 ; rap. n° 1409) ;

29° Con la risoluzione n° 485 del 6 ottobre 2005 (Decisione del Consiglio costituzionale del 13 ottobre 2005) : articoli 30, 32, 87, 118, 119, 120, 121, 121-1 e 121-2 modifiés ; articolo 117 abrogato ; articolo 121-3 inserito (prop. n° 2450 ; rap. n° 2545) ;

30° Con  la risoluzione n° 582 del 7 giugno 2006 (Decisione del Consiglio costituzionale del 22 giugno 2006) : articoli 86, 88, 91, 99, 104, 118 e 122 modificati; articolo 117 ristabilito (prop. nos 2791 à 2801 ; rap. n° 3113 ; rap. supplementare n° 3126 ; parere n° 3112).

31° Con  la risoluzione n° 292 del 27 maggio 2009 (Decisione del Consiglio costituzionale del 25 giugno 2009) : articoli 2, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 28, 29, 31 à 33, 36, 39, 41 à 43, 45 à 49, 50 à 52, 54 à 59, 61 à 63, 65, 66, 67, 71, 80 à 83, 85 à 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102 à 104, 106 à 108, 110, 111, 116, 117, 118 à 128, 131 à 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145-5, 145-6, 146, 150, 151-1, 151-2 à 151-4, 152 à 154, 157 e 158 à 160 modificati; articoli 136 à 138 ristabiliti; articoli 92, 94, 140-1, 142-1, 157-1, 161 e 162 à 164 abrogati ; articoli 29-1, 34-1, 47-1, 98-1, 117-1 a 117-3, 144-1, 144-2, 145-7, 145-8, 146‑1 a 146‑7, 151-1-1 e 151-5 a 151-12 inseriti (prop. n° 1546 ; rap. n° 1630).

 

INDICE DEI TITOLI E CAPI  DEL REGOLAMENTO

 

TITOLO primo : ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

CAPO primo              - Ufficio d’anzianità (articolo primo)

CAPO II                    - Ammissione dei deputati. - Invalidazione - Vacanze (Art. 2 a 7)

CAPO III                    - Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: composizione, modi elettivi (Art. 8 a 12)

CAPO IV.                  - Presidenza e Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: poteri (Art. 13 a 18)

CAPO V.                   - Gruppi (Art. 19 a 23)

CAPO VI.                  - Nomine personali (Art. 24 a 29)

CAPO VII.                 - Parere delle commissioni permanenti su alcune nomine (Art. 29-1)

CAPO VIII.                - Commissioni speciali: composizione e modo elettivo (Art. 30 a 35)

CAPO IX.                  - Commissioni permanenti: composizione e modo elettivo (Art. 36 a 38)

CAPO X.                   - Lavori delle commissioni (Art. 39 a 46)

CAPO XI.                  - Conferenza dei presidenti - Ordine del giorno dell’Assemblea – Organizzazione dei  

                                     dibattiti (Art. 47 a 49)

CAPO XII.                  - Sedute plenarie dell’Assemblea (Art. 49-1 a 60)

CAPO XIII.                 - Organizzazione delle votazioni (Art. 61 a 69)

CAPO XIV.                - Disciplina e immunità parlamentari (Art. 70 a 80)

TITOLO SECONDO : PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

PARTE PRIMA : PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

CAPO primo              - Presentazione e trasmissione dei Progetti di Legge (Art. 81 a 85)

CAPO II.                   - Lavori delle commissioni in sede legislativa (Art. 86 a 88)

CAPO III.                   - Ricevibilità finanziaria (Art. 89)

CAPO IV.                  - Esame dei progetti e proposte in prima lettura (Art. 90 a 102)

CAPO V.                   - Procedura d’esame semplificata (Art. 103 a 107)

CAPO VI.                  - Relazione tra l’Assemblea nazionale e il Senato (Art. 108 a 115)

CAPO VII.                 - Nuove delibere della legge richiesta dal Presidente della Repubblica (Art. 116)

SECONDA PARTE : PROCEDURA LEGISLATIVA APPLICABILE ALLE REVISIONI COSTITUZIONALI, AI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E AI DISEGNI DI LEGGE DI FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAPO VIII.         - Disposizioni comuni per i disegni di legge disciplinati dalle regole della seconda parte (Art.                                                                                   117 a 117-3))

CAPO IX.         - Esame delle revisioni della Costituzione (Art. 118 )

CAPO X           - Esame sulla legge finanziaria (Art. 119 a 121)

CAPO XI.         - Esame sullle leggi di finaziamento della previdenza sociale (Art. 121-1 a 121-3)

TERZA PARTE : PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI

CAPO XII.                  - Proposte di referendum (Art. 122 a 124)

CAPO XIII.                 - Procedure relative alla consultazione degli elettori di un ente territoriale di oltre-mare (Art. 125)

CAPO XIV.                - Mozioni relative ai trattati di adesione all’Unione europea (Art. 126)

CAPO XV.                 - Procedura di esame di leggi organiche (Art. 127)

CAPO XVI                 - Trattati e accordi internazionali (Art 128 e 129)

CAPO XVII                - Dichiarazioni di guerra, interventi militari esterni e stato di assedio (Art. 131)

TITOLO TERZO : CONTROLLO PARLAMENTARE

PRIMA PARTE : PROCEDURE D’INFORMAZIONE E DI CONTROLLO DELL’ASSEMBLEA

CAPO PRIMO. - Comunicazione del Governo (Art. 132)

 CAPO II.                   - Interrogazioni (Art. 133 a 135)

 CAPO III.                   -  Risoluzioni derivanti dall’articolo 34-1 della Costituzione  (Art. 136)

CAPO IV.                  - Commissioni d’inchiesta Parlamentare (Art. 137 a 144-2)

CAPO V.                   - Ruolo d’informazione delle commissioni permanenti o speciali (Art. 145 a 145-8)

CAPO VI.                  - Controllo di bilancio (Art. 146 e 146-1)

CAPO VII                   - Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche (Art 146-2 a 146-7)

CAPO VIII.                - Petizioni (Art. 147 a 151)

CAPO IX                   - Affari europei  (Art. 151-1 a 151-12)

PARTE SECONDA : RESPONSABILITA’ GOVERNATIVA

CAPO X.                   - Dibattito sul programma o su una dichiarazione di politica generale del Governo (Art. 152)

CAPO XI.                  - Mozioni di censura e interpellanze (Art. 153 a 156)

PARTE TERZA : ALTA CORTE E CORTE DI GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA

CAPO XII.                  - Alta Corte di giustizia  (Art. 157)

CAPO XI.                  - Corte di giustizia  della Repubblica (Art. 158)

TITOLO QUARTO

 DISPOSIZIONI VARIE

(Articoli 159 E 160)

 

 

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TITOLO PRIMO

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

 

CAPO PRIMO

Ufficio di Anzianità

 

Articolo primo

1   Il decano d’età dell’Assemblea nazionale presiede la prima seduta della legislatura fino all’elezione del Presidente.

2   I sei deputati presenti occupano le funzioni di segretari fino all’elezione dell’Ufficio di Presidenza.

3   Nessun dibattito puo’ aver luogo sotto la presidenza del decano d’età.

CAPO II

Ammissione dei deputati. -
Invalidazioni. - Vacanze

Articolo 2

All’apertura della prima seduta della legislatura, il decano d’età pronuncia di fronte all’Assemblea il nome delle persone elette comunicatogli dal Governo. Ne ordina l’affissione immediata e la pubblicazione alla fine del resoconto integrale della seduta.

Articolo 3

La comunicazione delle richieste di contestazione di elezione e la comunicazione di decisione di rifiuto di tali contestazioni fornite dal Consiglio costituzionale sono compito del decano d’età o del Presidente, alle condizioni stabilite all’articolo 2,  durante la prima seduta d’apertura che segue la loro trasmissione.

Articolo 4

1   L’annuncio delle decisioni del Consiglio costituzionale riguardanti, o la riformulazione dell’annuncio fatto dalla commissione dello spoglio e la proclamazione del candidato che è stato regolarmente eletto, oppure l’annullamento di un’elezione contestata, intervengono all’apertura della prima seduta che segue l’arrivo della loro notifica e include l’indicazione dei collegi interessati e i nomi degli eletti invalidati.

2   Nel caso di riformulazione, il nome del candidato eletto viene enunciato immediatamente dopo la comunicazione della decisione.

3   Se una decisione di annullamento da parte pronunciata dal Consiglio costituzionale viene notificata al Presidente quando l’Assemblea non è in seduta, egli ne prende atto facendo pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale e ne informa l’Assemblea alla prima seduta che segue.

4   Le stesse disposizioni sono applicabili in caso di decadimento di mandato o di dimissioni d’ufficio constatate dal Consiglio costituzionale.

Articolo 5

In caso di invalidazione, qualunque iniziativa proveniente dal deputato invalidato viene considerata come nulla a meno di essere ripresa tale e quale da un membro dell’Assemblea nazionale entro otto giorni pieni dalla data della comunicazione dell’invalidazione all’Assemblea o dalla pubblicazione dell’avviso come previsto dall’articolo 4, comma 3.

Articolo 6

1   Ogni deputato puo’ dimettersi dalle proprie funzioni, se la sua elezione non è stata contestata entro i dieci giorni previsti per l’invio delle richieste di contestazione, oppure se la sua elezione è stata contestata, dopo la notifica della decisione di rigetto pronunciata dal Consiglio costituzionale.

2   Le dimissioni sono rivolte per iscritto al Presidente che ne informa l’Assemblea nella seduta seguente e le notifica al Governo.

3   Quando l’Assemblea non è riunita in seduta, il Presidente prende atto delle dimissioni tramite la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 7

1   Il Presidente, non appena informato, comunica all’Assemblea, quali sono i posti divenuti vacanti a causa di uno dei motivi enumerati all’articolo L.O. 176 del codice elettorale. Egli notifica, qualora necessario, al Governo, il nome dei deputati il cui seggio è divenuto vacante e chiede di ricevere il nome delle persone elette in sostituzione.

2   Il nome dei nuovi deputati eletti in applicazione del suddetto articolo viene enunciato di fronte all’Assemblea nazionale in apertura della prima seduta che segue la comunicazione fatta dal Governo. La stessa procedura viene applicata per i nomi dei deputati eletti in seguito ad elezioni parziali.

3   Quando un deputato ha accettato di assumere funzioni governative, il Presidente chiede al Governo di conoscere il nome della persona eletta in sostituzione. Nel momento in cui prende effetto l’incompabilità tra il mandato di  deputato e le funzioni di membro del Governo, il Presidente, nel corso della prima seduta intervenuta dopo l’evento, informa l’Assemblea della sostituzione del deputato, conformemente alle disposizioni previste nel secondo comma dell’articolo L.O. 176 del codice elettorale.  

4   Il Presidente informa l’Assemblea, nella seduta seguente, della ripresa dell’esercizio del mandato del deputato che ha accettato le funzioni governative, entro un mese dalla cessazione delle suddette funzioni. Quando il Presidente vine informato, per iscritto, prima della scadenza dei suddetti tempi, della rinuncia del deputato a continuare il proprio mandato, egli ne informa la Camera durante la  prima seduta che segue la notifica.

5   Quando l’Assemblea non è in seduta, il Presidente prende atto delle comunicazioni espresse secondo il presente titolo alle condizioni previste al comma 3 dell’articolo 4.  

CAPO III

Ufficio di Presidenza dell’Assemblea:
composizione, modo elettivo

Articolo 8

L’Ufficio Presidenza dell’assemblea nazionale si compone di :

1 Presidente

6 Vice-presidenti,

3 Questori,

12 Segretari.

Articolo 9

1   Nel corso della prima seduta della legislatura e una volta conclusi gli annunci previsti agli Articoli 2 e 3, il decano d’età invita l’Assemblea nazionale a procedere all’elezione del proprio Presidente.

2   Il Presidente dell’Assemblea nazionale viene eletto alla tribuna a scrutinio segreto. Se non viene ottenuta la maggioranza assoluta dei suffragi nei primi due turni di scrutinio, al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice e in caso di parità di voti viene eletto il più anziano.

3   Vengono estratti a sorte gli scrutatori che procedono allo spoglio e spetta al decano d’età proclamarne il risultato.

4   Il decano d’età invita il Presidente a prendere posto immediatamente.

Articolo 10

 Gli altri rappresentanti dell’Ufficio di Presidenza vengono eletti all’inizio di ogni legislatura nel corso della seduta che segue l’elezione del Presidente e vengono rieletti ogni anno, ad eccezione dell’anno che precede il rinnovo dell’Assemblea, alla seduta di apertura della sessione ordinaria. Il Presidente viene assistito dai sei rappresentanti più giovani dell’Assemblea che rivestono la funzione di segretari.

2   L'elezione dei vice-presidenti, dei questori e dei segretari avviene con  intento di riprodurre all’interno dell’Ufficio di Presidenza la configurazione politica dell’Assemblea.

3   I presidenti dei gruppi si riuniscono per stabilire, nell’ordine di presentazione che determinano, la lista dei loro candidati alle varie funzioni dell’Ufficio di Presidenza.

4   Le candidature devono essere depositate al Segretariato generale dell’Assemblea, al massimo mezz’ora prima dell’ora fissata per la nomina o per l’apertura di ogni turno dello scrutinio.

5   Quando per ognuna delle funzioni dell’Ufficio Presidenza, il numero dei candidati non è superiore al numero di seggi da ricoprire, si procede ai sensi dell'articolo 26, comma 3.

6   In caso contrario, per le funzioni per le quali il numero dei candidati è superiore al numero di seggi disponibili, la nomina ha luogo a scrutinio maggioritario.

7   Le schede messe a disposizione dei deputati non possono comportare più nomi rispetto ai seggi disponibili per ogni scrutinio.

8   Sono unicamente validi i suffragi espressi nelle buste che non contengono più nomi di quanti siano i posti da fornire.

9   Al primo e al secondo turno di scrutinio, nell’ordine dei suffragi, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta.

10  Tuttavia,se per uno o vari seggi, vi sono candidati in esubero rispetto ai seggi da attribuire che hanno ottenuto la maggioranza assoluta e lo stesso numero di voti, si dovrà indire un nuovo scrutinio per i suddetti seggi. Al terzo turno, basta la maggioranza relativa. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano.

11  Vengono estratti a sorte alcuni scrutatori e il Presidente ne proclama il risultato.

12  In caso di posto vacante, si provvede ad una sostituzione secondo la stessa procedura.

Articolo 11

1   I vicepresidenti suppliscono il Presidente in caso d’assenza.

2   Quando l’elezione dei vicepresidenti e dei questori ha luogo per scrutinio, il loro ordine di presenza viene determinato dalla data  e dal turno di scrutinio al quale sono stati eletti e se sono stati eletti allo stesso turno di scrutinio a seconda del numero di suffragi che hanno ottenuto. In caso di parità di suffragi allo stesso turno di scrutinio, la preseduta spetta al più anziano.

3   Quando la loro elezione avviene secondo la procedura fissata all’articolo 26, comma 3, la preseduta dei vicepresidenti e dei questori proviene dal loro ordine di presentazione dai presidenti dei gruppi.

Articolo 12

Dopo l’elezione dell’Ufficio Presidenza, il Presidente dell’Assemblea ne notifica la composizione al Presidente della Repubblica, al Primo ministro e al Presidente del Senato.

CAPO IV

Presidenza e Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: poteri

Articolo 13 16

1   Il Presidente dell’Assemblea convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea in seduta pubblica insieme alle riunioni dell’Ufficio Presidenza e della Conferenza dei Presidenti.

2   E’ incaricato di controllare la sicurezza interna e esterna dell’Assemblea. A tale riguardo, fissa l’importanza delle forze militari che giudica necessarie; queste sono sotto i suoi ordini.

3   Le comunicazioni dell’Assemblea nazionale vengono fatte dal Presidente.

Articolo 14

1   L’Ufficio di Presidenza ha tutti i poteri per regolamentare le delibere dell’Assemblea e per organizzare e dirigere tutti i servizi alle condizioni determinate dal presente regolamento.

2   L’Ufficio di Presidenza determina le condizioni in cui le personalità possono essere autorizzate a rivolgersi all’Assemblea nell’ambito delle sedute.

3   L’Ufficio di Presidenza determina le condizioni in cui i deputati sono autorizzati ad utilizzare i loro computer portatili in aula, anche per accedere ai servizi di comunicazioni elettronica e di comunicazione con il pubblico on-line.

3   L'Assemblea gode dell’autonomia finanziaria in applicazione dell’Articolo 7 dal decreto no 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari.

Articolo 15

1   I questori, sotto l’alta direzione dell’Ufficio di Presidenza, sono incaricati dei servizi finanziari e amministrativi. Non si puo’ procedere a nessuna nuova spesa senza il loro parere previo.

2   A Palais Bourbon sono a disposizione appartamenti ufficiali per il Presidente e per i questori

Articolo 16 (1)

1   Le spese dell’Assemblea vengono liquidate per bilancio d’esercizio.

2 All’inizio della legislatura e ogni anno che segue, ad eccezione  dell’anno che precede il rinnovo dell’Assemblea, all’inizio della sessione ordinaria, l'Assemblea nomina seguendo la rappresentanza proporzionale dei gruppi e secondo la procedura prevista all’articolo 25, una commissione composta da 15 membri incaricati di verificare e saldare i conti. Il suo Ufficio di Presidenza  è composto da un presidente, tre vice-presidenti e tre segretari. Sono eleggibili  alla presidenza unicamente i  deputati che si sono dichiarati d’opposizione. L’Ufficio Presidenza è composto da rappresentanti che vengono nominati cercando di riprodurre la configurazione politica dell’Assemblea e con l’idea di vederne rappresentate tutte le sue componenti. I membri dell’ufficio presidenza vengono nominati alle condizioni previste all’articolo 39.

  Questa commissione da scarico ai questori per la loro gestione o rende conto all’Assemblea. Alla fine di ogni          esercizio, la commissione redige un rapporto pubblico.

4   I membri dell’Ufficio presidenza dell’Assemblea non possono far parte di questa commissione.

5   L’Ufficio Presidenza stabilisce con un regolamento interno le regole applicabili alla contabilità.

Articolo 17

L’Ufficio Presidenza stabilisce tramite regolamenti interni l’organizzazione e il funzionamento dei servizi dell’Assemblea, le modalità di applicazione, d’interpretazione e di esecuzione da parte dei  vari servizi delle disposizioni del presente Regolamento. E’ inoltre incaricata dello statuto del personale e dei rapporti tra l’amministrazione dell’Assemblea e le organizzazioni professionali del personale.

Articolo 18

I servizi dell’Assemblea nazionale vengono svolti esclusivamente dal personale alle condizioni determinate dall’Ufficio Presidenza. E’ di conseguenza vietata la collaborazione di tipo permanente di qualunque funzionario dipendente da un’amministrazione esterna all’Assemblea ad eccezione del personale civile e militare messo a disposizione dalla Commissione della difesa nazionale e delle forze armate e del personale della Commissione delle finanze, dell’economia generale e di verifica del bilancio.

CAPO V

Gruppi

Articolo 19

1   I deputati possono raggrupparsi per affinità politiche; nessun gruppo puo’ essere costituito da meno di quindici  membri, ad eccezione dei deputati assimilati alle condizioni previste al comma 4 qui di seguito.

2   I gruppi si costituiscono consegnando alla Presidenza una dichiarazione politica firmata dai propri membri accompagnata dalla lista dei rappresentanti e dei deputati assimilati su cui figura il nome del presidente del gruppo. La dichiarazione puo’ indicare l’appartenenza del gruppo all’opposizione. Questi documenti vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

3   La dichiarazione di appartenenza di un gruppo all’opposizione puo’ essere indicata o, eventualmente, ritirata, in qualunque momento. La dichiarazione di appartenenza viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale; vi è annunciato il suo ritiro.

4   Vengono considerati minoritari i gruppi che non sono dichiarati d’opposizione tranne il gruppo che è composto dal più gran numero di partecipanti.

I diritti specifici riconosciuti dal presente Regolamento ai gruppi di opposizione e ai gruppi minoritari vengono attribuiti sulla base della situazione dei gruppi all’inizio della legislatura, poi ogni anno all’inizio della sessione ordinaria.

6   I deputati possono appartenere ad un solo gruppo

 I deputati che hanno dichiarato di non appartenere a nessun gruppo possono aderire ad un gruppo di loro scelta, con l’accordo dell’ufficio presidenza di tale gruppo. Vengono contati per il calcolo dei seggi attribuiti ai gruppi nelle commissioni dagli articoli 33 e 37.

Articolo 20

I gruppi costituiti conformemente all’articolo precedente possono assicurare il loro svolgimento interno con l’ausilio di un segretariato amministrativo. Sono loro stessi a regolarne l’assunzione e il modo di retribuzione; lo statuto, le condizioni di insediamento logistico di suddetti segretariati e il diritto d’accesso e di circolazione del loro personale nel Palazzo dell’Assemblea sono stabiliti dall’Ufficio dell’Assemblea su proposta dei questori e dei presidenti dei gruppi.

Articolo 21

Le modifiche alla composizione di un gruppo vengono portate a conoscenza del Presidente dell’Assemblea con la firma del deputato interessato se si tratta di una dimissione, con la firma del presidente del gruppo se si tratta di una radiazione e con la duplice firma del deputato  e del presidente del gruppo se si tratta di una adesione o di una coalizione elettorale. Tali modifiche vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 22

Dopo la costituzione dei gruppi, il Presidente dell’Assemblea ne riunisce i rappresentanti al fine di procedere alla divisione dell’aula in tanti settori quanti sono i gruppi e di determinare il posto dei deputati non iscritti rispetto ai gruppi.

Articolo 23

1   E’ vietata la creazione all’interno dell’Assemblea nazionale, nelle forme previste all’articolo 19 o con qualunque altra forma o denominazione, di gruppi di difesa d’interessi particolari, locali o professionali che comportino per i loro membri l’accettazione di un mandato imperativo.

2   Viene anche vietata la riunione all’interno del Palazzo di gruppi permanenti qualunque sia la loro denominazione tendente alla difesa degli stessi interessi.

CAPO VI

Nomine personali

Articolo 24

Quando in virtù di disposizioni costituzionali, legali o regolamentari,  l'Assemblea deve funzionare come un corpo elettorale di un’altra assemblea, di una commissione, di un organismo o di membri di un qualunque organismo, si procede a nomine personali, tranne disposizioni contrarie del testo costitutivo e su riserva delle modalità particolari previste da  esso, alle condizioni previste nel presente Capo.

Articolo 25

1   Quando il testo costitutivo impone la nomina con rappresentanza proporzionale dei gruppi, il Presidente dell’Assemblea fissa i tempi entro i quali i presidenti dei gruppi devono portare a sua conoscenza i  nomi dei candidati da loro proposti.

2   Alla fine di questo lasso di tempo, le candidature trasmesse al Parlamento dell’Assemblea vengono affisse e pubblicate nella Gazzetta ufficiale. Da questo momento in poi la nomina entra in vigore.

3   Qualora necessario, per qualunque ragione, in sessione o fuori sessione, in sostituzione dei membri dell’Assemblea che sono eletti in seno ad un organismo indicato nel precedente Articolo,  vengono affissi e pubblicati i nomi dei sostituti nella Gazzetta ufficiale. Nel momento in cui vengono pubblicati la sostituzione prende immediatamente effetto.

Articolo 26

1   Nei casi non previsti all’'articolo 25, il Presidente dell’Assemblea informa l’Assemblea  delle nomine a cui si deve procedere e stabilisce i tempi massimi per l’invio delle candidature. Quando l’Assemblea non è in seduta, essa procede tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2   Se il testo costitutivo non precisa le modalità di nomina da parte dell’Assemblea o di presentazione dei candidati da parte di commissioni specialmente designate, il Presidente dell’Assemblea affida a una o a varie commissioni permanenti, eventualmente dopo consultazione dei loro presidenti, il compito di presentare queste candidature.

3   Se, alla fine dei tempi indicati nel primo comma, il numero dei candidati non è superiore al numero dei seggi vacanti e se il testo costitutivo non prevede che sia necessario procedere ad uno scrutinio, si applica l’articolo 25, comma 2 e 3.

4   Se il numero dei candidati è superiore al numero dei seggi vacanti o se il testo costitutivo prevede che sia necessario procedere a votazione, l’Assemblea procede alla data fissata dalla Conferenza dei Presidenti alla nomina tramite votazione e, a seconda dei casi, con scrutinio uninominale oppure plurinominale, alla tribuna o nelle sale vicine all’aula.

5   La Presidenza è incaricata di distribuire le schede con i nomi o le liste dei candidati.

6   Sono validi i suffragi espressi nelle buste che non contengano più nomi di quanti siano i rappresentanti da nominare.

7   La maggioranza assoluta viene richiesta ai due primi turni di scrutinio ; al terzo turno, la maggioranza relativa è sufficiente e in caso di parità di voto viene nominato il più anziano.

8   Quando è necessario procedere ad un secondo o terzo scrutinio vengono unicamente distribuite le schede con il  nome dei candidati che hanno mantenuto o depositato la loro candidatura nei tempi fissati dal Presidente.

Articolo 27

1   Quando il testo costitutivo prevede la nomina attraverso una commissione dell’Assemblea, Il Presidente dell’Assemblea, adito dall’autorità interessata trasmette la richiesta di nomina alla commissione competente.

2   I nomi dei deputati nominati vengono portati a conoscenza dell’autorità interessata tramite il Presidente dell’Assemblea.

Articolo 28

I membri dell’Assemblea nazionale eletti in seno agli organismi indicati all’articolo 24, almeno una volta l’anno, presentano alla commissione competente un rapporto scritto sulla loro attività. Questo rapporto informativo viene stampato e distribuito.

Articolo 28(1)

Le nomine effettuate sulla base delle disposizioni del presente capo avvengono tenendo presente la configurazione politica dell’Assemblea.

Articolo 29

1   I rappresentanti dell’Assemblea nazionale nominati nei parlamenti internazionali o europei vengono designati secondo la procedura prevista all’articolo 26.

2   I rappresentanti dell’Assemblea nazionale presentano almeno una volta al mese un rapporto scritto sull’attività  dell’assemblea di cui fanno parte. Questo rapporto d’informazione viene stampato e distribuito.

CAPO VII

Parere delle commissioni permanenti su alcuni tipi di nomina

Articolo 29-1

 1   Quando in virtù delle disposizioni  costituzionali o legislative una commissione permanente dell’Assemblea viene interpellata per fornire un parere riguardante una nomina espressa dal Presidente della Repubblica, il nome della persona presagita viene inviato al presidente dell’Assemblea, il quale adisce la commissione competente.

2   La commissione viene convocata alle condizioni previste all’articolo 40. Essa puo’ nominare un relatore sulla proposta di nomina.

3   La personalità di cui è prevista la nomina viene convocata per un colloquio con la commissione. Su   riserva di mantenimento del segreto professionale o di nulla osta di segretezza verificato dall’Ufficio di presidenza, l’audizione è pubblica

4 Lo scrutinio, che puo’ avvenire alla fine dell’audizione prevista al comma che precede ma  senza la presenza della personalità interessata, è segreto. I membri della commissione sono invitati ad indicare la loro opinione su schede su cui sarà indicato il nome del candidato.

5   Gli scrutatori estratti a sorte procedono allo spoglio. Il Presidente della commissione conviene con il presidente della commissione permanente competente del Senato del momento in cui deve deve avvenire lo spoglio dello scrutinio in modo che esso avvenga simultaneamente nelle due commissioni permanenti. Enuncia l’esito dello scrutinio precisando il numero dei suffraggi espressi indicando sia i voti positivi che negativi. Il parere viene notificato al Presidente della Repubblica e al Primo ministro. Viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Quando in virtù delle disposizioni costituzionali o legislative una nomina del Presidente dell’Assemblea deve essere oggetto di un parere di una commissione permanente, il Presidente adisce la commisisone competente. Viene applicata la procedura prevista ai comma 2 a 5. 

CAPO VIII

Commissioni speciali: composizione e modo elettivo

Articolo 30

1   Le commissioni speciali sono costituite, in applicazione dell’Articolo 43 della Costituzione e su riserva della legge organica relativa alla finanziaria su iniziativa del Governo o dell’assemblea per esame dei progetti e proposte.

2   La creazione di una commissione speciale spetta di diritto quando viene richiesta dal Governo. Questa richiesta deve essere formulata sia per i disegni di legge al momento in cui vengono trasmessi all’Assemblea nazionale che per le proposte di legge, entro due giorni pieni dalla trasmissione di tali progetti.

Articolo 31

1   La costituzione di una commissione speciale puo’ essere decisa dall’Assemblea su richiesta o del presidente di una commissione permanente o del presidente di un gruppo, ossia di minimo quindici deputati la cui lista ne varietur viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale una volta redatto il resoconto della seduta. Questa richiesta deve essere presentata entro i due giorni pieni che seguono la distribuzione del disegno o della proposta di legge. In caso di avvio della procedura accelerata formulata dal Governo prima della distribuzione, questi tempi si riducono ad un giorno pieno.

2   La richiesta viene subito pubblicata e notificata al Governo e ai presidenti dei gruppi e delle commissioni permanenti.

3   Viene considerata come approvata se, prima della seconda seduta che segue questa pubblicazione, il Presidente dell’Assemblea non  riceve opposizioni da parte del Governo, del presidente di una commissione permanente o da parte del presidente di un gruppo.

4   Se viene formulata una richiesta di opposizione alla creazione di una commissione speciale alle condizioni previste nel comma precedente, viene programmato d’ufficio un dibattito per  la fine della prima seduta che si tiene, in applicazione dell’Articolo 50, primo comma, secondo l’annuncio fatto all’Assemblea dall’opposizione. Durante questo dibattito, possono unicamente prendere la parola, il Governo e per un massimo di  cinque minuti, l’autore dell’opposizione, l’autore o il primo firmatario della domanda e i presidenti delle commissioni permanenti interessate.

Articolo 32

Tranne quando l’Assemblea ha già rifiutato la creazione di una commissione speciale, essa, su iniziativa dell’Assemblea spetta di diritto  quando viene richiesta nei tempi previsti nel primo comma dell’articolo 31, da uno o da vari presidenti di gruppo il cui effettivo globale rappresenta la maggioranza assoluta dei membri che compongono l’Assemblea.

Articolo 33

1   Le commissioni speciali si compongono di settanta membri nominati con rappresentanza proporzionale dei gruppi secondo la procedura prevista all’Articolo 34. Queste non possono essere composte di più di 34 membri che appartengono al momento della loro costituzione ad una stessa commissione permanente.

2   Le commissioni speciali possono richiedere la presenza extra di un  massimo di due rappresentanti scelti tra i deputati che non appartengono a nessun gruppo. 

Articolo 34

1   Quando ai sensi degli Articoli 30 a 32, è utile creare una commissione speciale, il Presidente dell’Assemblea fa pubblicare e fa notificare ai presidenti dei gruppi la richiesta del Governo o la decisione dell’Assemblea in cui viene richiesta la costituzione di questa commissione, indicando il titolo del progetto o della proposta di cui è adita.

2   Stabilisce i tempi  in cui i presidenti dei gruppi devono notificare  i nomi dei candidati da loro proposti. Questi tempi possono essere superiori a sei giorni pieni in sessione, a cinque giorni pieni al di fuori delle sessioni.

3   I nomi dei commissari proposti dai presidenti dei gruppi vengono affissi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale. La nomina entra  immediatamente in vigore dal momento della pubblicazione.

4   Il deputato che smette di appartenere ad un gruppo di cui faceva parte durante la sua nomina come membro di una commissione speciale cessa di pieno diritto di appartenere a quest’ultima.

5   Qualora fosse necessario, per qualunque ragione, in sessione o fuori sessione, sostituire i rappresentanti di un gruppo all’interno di una commissione speciale, i nomi dei rappresentanti del gruppo in questione saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore immediata.

Articolo 34-1

Appena costituite, le commissioni speciali vengono convocate dal Presidente dell’Assemblea per procedere alla nomina del loro ufficio e alla nomina del loro relatore. Le disposizioni dell’articolo 39 relative alla composizione e alla nomina dell’ufficio delle commissioni permanenti sono ugualmente applicabili alle commissioni speciali.

Articolo 35

Le commissioni speciali continuano ad essere competenti fin quando il progetto o la proposta che sono e hanno prodotto la sua creazione siano stati oggetto di una decisione definitiva.

CAPO  IX

Commissioni permanenti :
composizione e modi elettivi

Articolo 36

1   L'Assemblea nomina in seduta pubblica otto commissioni permanenti

2   La loro denominazione e la loro competenza vengono stabilite come segue:

3   1o Commissione degli affari culturali e dell’educazione:

4   Insegnamento e ricerca; formazione professionale, promozione sociale ; gioventù e sport; attività culturali; informazione; lavoro e impiego; salute pubblica, famiglia, popolazione; previdenza sociale e aiuto sociale; pensioni civili, militari, di pensione e d’invalidità;

5   2o Commissione degli affari economici :

6   Agricoltura e pesca; energia e industrie; ricerca applicata e innovazione; consumo; commercio interno e estero, dogane; mezzi di comunicazione e turismo; assetto territoriale e urbanistica, infrastrutture e lavori pubblici, case e edilizia; ambiente ;

7   3o Commissione affari esteri :

8   Politica estera e europea; trattati e accordi internazionali; organizzazioni internazionali; cooperazione e sviluppo; francofonia; relazioni culturali internazionali;

9   4o Commissione degli affari sociali:

10  Impiego e relazioni del lavoro; formazione professionale; salute e solidarietà; anziani; portatori di handicap; famiglia; protezione sociale; leggi di finanziamento della previdenza sociale e controllo della loro applicazione; inserzione e pari opportunità.

11  5o Commissione della difesa nazionale e delle forze armate;

12  Organizzazione generale della difesa; legami tra l’esercito e la Nazione; politica di cooperazione e  d’assistenza nel campo militare; questioni strategiche; industria della difesa; personale civile e militare delle forze armate; carabinieri;  giustizia militare; ex combattenti.Conto profitti e perdite delle spese dello Stato; esecuzione del bilancio; moneta e credito; attività finanziarie interne ed esterne; controllo finanziario delle imprese nazionali; demanio statale;

13  6o Commissione dello sviluppo sostenibile e dell’assetto territoriale :

14  Assetto territoriale; costruzione; trasporti; attrezzature, infrastrutture, lavori pubblici, ambiente, caccia;

 15 Commissione delle finanze, dell’economia generale e del controllo di bilancio:

16  Finanze pubbliche; finanziaria; legge di programmazione degli orientamenti pluriannui delle finanze pubbliche; controllo dell’esecuzione del bilancio preventivo; fiscalità locale; congiuntura economica; politica monetaria; banche; assicurazioni; dominio e partecipazione dello Stato.

17  Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell’amministrazione generale della Repubblica:

18     Leggi costituzionali; leggi organiche; Regolamento; diritto elettorale; libertà pubbliche; sicurezza; sicurezza civile; diritto amministrativo; funzione pubblica; organizzazione giudiziaria; legislazione civile, commerciale e penale; petizioni; amministrazione generale e territoriale della Repubblica; enti territoriali.

19     Il numero massimo di deputati appartenenti alle commissione è pari ad un ottavo del numero totale dei componenti dell’Assemblea, arrotondato al numero immediatamente superiore.

Articolo 37(1)

1   I membri delle commissioni permanenti vengono nominati all’inizio della legislatura e ogni anno seguente, ad eccezione di quella che precedeva il rinnovo dell’Assemblea, all’inizio della sessione ordinaria, seguendo la procedura fissata all’Articolo 25.

2   I gruppi regolarmente costituiti ai sensi di quanto previsto all’Articolo 19 dispongono di un numero di seggi proporzionali alla loro importanza numerica rispetto al numero totale di membri che compongono l’Assemblea.

3   I seggi rimasti vacanti dopo questa ripartizione vengono attribuiti ai deputati che non appartengono a nessun gruppo. Le candidature per questi seggi vengono operate, in mancanza d’accordo, a beneficio dell’età.

Articolo 38

1   Un deputato puo’ far parte di una sola commissione permanente. Puo’ tuttavia assistere alle riunioni di cui non è membro.

2   I deputati che appartengono alle assemblee internazionali o europee, e i deputati membri di una commissione speciale, possono, facendone richiesta e per la durata dei lavori delle suddette assemblee, delle loro commissioni o della commissione speciale, essere dispensati di presenza alla commissione permanente a cui appartengono. In questo caso,chiedono di essere sostituiti da un altro membro della commissione.

3   Il deputato che smette di appartenere ad un gruppo di cui faceva parte al momento della sua nomina come appartenente ad una commissione permanente cessa di appartenervi di pieno diritto.

4   La sostituzione dei seggi attribuiti ai gruppi, nelle commissioni permanenti e divenuti vacanti, avviene ai sensi dell’articolo 34, comma 5.

Articolo 39

1   A partire dalla loro nomina, le commissioni permanenti vengono convocate dal Presidente dell’Assemblea nazionale per procedere alla nomina del loro ufficio di presidenza.

2   Gli uffici delle commissioni includono, oltre al presidente, quattro vicepresidenti e quattro segretari. La Commissione delle finanze, dell’economia generale e del controllo di bilancio nominano un relatore generale. La composizione dell’ufficio di ogni commissione cerca di riprodurre la configurazione politica dell’Assemblea e di assicurare la rappresentanza di tutte le sue componenti.

3   Puo’ essere eletto alla presidenza della Commissione delle finanze, dell’economia generale e della pianificazione unicamente un deputato che appartiene ad un gruppo dichiaratosi di opposizione.

4   Gli uffici di presidenza delle commissioni sono eletti a scrutinio segreto per categoria di funzioni. Quando, per ogni categoria di funzioni, il numero dei candidati non è superiore al numero dei seggi da fornire, non si procede allo scrutinio.

5   Se la maggioranza assoluta non è stata acquisita ai primi due turni dello scrutinio, la maggioranza relativa è sufficiente per il terzo turno e, in caso di parità di voti viene nominato il più anziano.

6   Non esiste alcuna preseduta tra i vicepresidenti.

CAPO X

Lavori in commissione

Articolo 40

1   Le commissioni vengono convocate su iniziativa del Presidente dell’Assemblea nazionale quando il Governo lo richiede.

2   In corso di sessione esse vengono anche convocate dal loro presidente.

3   Al di fuori delle sessioni, le commissioni possono essere convocate, o dal Presidente dell’Assemblea o dal loro presidente previo accordo dell’ufficio della commissione. Tuttavia, la riunione viene annullata o rinviata se più della metà dei membri di una commissione lo richiede, almeno quarantotto ore prima del giorno stabilito dalla convocazione.

4   In corso di sessione le commissioni devono essere convocate almeno quarantotto ore prima della loro riunione; possono essere eccezionalmente riunite in tempi più brevi se l’ordine del giorno dell’Assemblea l’esige. I tempi di quarantotto ore vengono portati ad una settimana fuori sessione. Le convocazioni devono precisare l’ordine del giorno.

5   Su riserva delle regole fissate dalla Costituzione, dalle leggi organiche e dal presente Regolamento ogni commissione è padrona dei propri lavori.

Articolo 41

1         Quando l'Assemblea è in seduta, le commissioni permanenti possono riunirsi unicamente per terminare l’esame di un testo iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea.

2         Il Presidente di ogni commissione organizza i lavori di quest’ultima. Il suo Ufficio presidenza ha tutti i poteri per risolvere le delibere

Articolo 42

1   Alle riunioni delle commissioni è obbligatoria la presenza dei commissari.

2   I nomi dei commissari presenti, insieme ai nomi di coloro che sono scusati per uno dei motivi previsti dal decreto n° 58-1066 del 7 novembre 1958 riguardante la legge organica che autorizza eccezionalmente i parlamentari a delegare il proprio diritto di voto, a causa di un impedimento insormontabile del parlamentare stesso o dell’eventuale supplente, vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e per via elettronica l’indomani di ogni riunione di commissione.

3   Quando un commissario è stato assente per più di due volte in un mese fatto salvo per le riunioni di commissioni che si tengono al momento in cui l’Assemblea è in seduta o se il deputato è presente in un’altra commissione permanente, per ogni assenza ad una una riunione di commissione, in sessione ordinaria, durante la mattinata riservata ai lavori delle commissioni, in applicazione dell’articolo 50, comma 3, il commissario si vede detrarre una somma pari al 25% del totale mensile della sua indennità di funzione. I questori sono informati delle assenze dai presidenti delle commissioni permanenti. Il presente comma si applica solo ai membri dell’Ufficio Presidenza dell’Assemblea ad eccezione dei segretari, dei presidenti dei gruppi, ai deputati eletti in una circoscrizione situata al di fuori della Francia metropolitana, ad eccezione di coloro che sono eletti in una circoscrizione situata in Europa e quando l’assenza è giustificata con uno dei motivi indicati al comma 2 dell’articolo 38.

Articolo 43

1   In tutti i casi, è necessario il quorum per la validità dei voti se un terzo dei membri presenti lo richiede.

2   Quando si puo’ procedere al voto in mancanza di quorum, questo avviene validamente, qualunque sia il numero dei membri presenti alla seduta seguente che non puo’ essere tenuta meno di quindici minuti dopo.

Articolo 44

1   I voti in commissione avvengono per alzata di mano o per scrutinio.

2   Il voto per scrutinio è di diritto quando viene richiesto da un minimo di un decimo dei membri di una commissione oppure da un membro della commissione se si tratta di una nomina personale.

3   Su riserva delle disposizioni dell’Articolo 38, i commissari non possono delegare il loro diritto di voto negli scrutini che ad un altro membro della stessa commissione  e solamente nei casi e alle condizioni previste dal decreto no 58-1066 del 7 novembre 1958 citato sopra. Le deleghe devono poi essere notificate al presidente della commissione. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell’ articolo 62.

4   I presidenti delle commissioni non hanno un voto preponderante. In caso di parità di voti, la disposizione messa ai voti non viene approvata.

Articolo 45

1   I ministri hanno accesso alle commissioni; devono essere ascoltati quando lo richiedono.

2   L’ufficio presidenza di ogni commissione puo’ chiedere l’audizione di un rappresentante del Governo.

3   Tutte le commissioni possono richiedere, tramite il Presidente dell’Assemblea, un’audizione da parte di un relatore del Consiglio economico e sociale sui testi sui quali la commissione deve esprimere una parere.

Articolo 46

1  L’ufficio presidenza di ogni commissione è competente per organizzare la pubblicità dei lavori di quest’ultima con i mezzi di sua preferenza. Le audizioni dei relatori sui progetti o proposte di legge sono aperte a tutti i commissari.

2   Alla fine di ogni riunione della commissione, viene pubblicato un resoconto che indica lo stato d’avanzamento dei lavori, dei voti della commissione e gli interventi pronunciati in tale sede. Quando essi riguardano riunioni dedicate dedicate all’esame di un testo possono essere raggruppati sotto forma di un documento che costituisce un allegato al rapporto.

3   Viene prodotto e diffuso un resoconto audiovisivo dei lavori delle commissioni secondo le condizioni determinate dall’Ufficio Presidenza dell’Assemblea.

CAPO XI

Conferenza dei presidenti. - Ordine del giorno dell’Assemblea. Organizzazione dei dibattiti

Articolo 47

1         La Conferenza dei presidenti è composta, dal presidente, dai vice-presidenti dell’Assemblea, dai presidenti delle commissioni permanenti, dal relatore generale della Commissione delle finanze, dell’economia generale e della pianificazione, dal presidente della Commissione degli affari europei e dai presidenti dei gruppi.

2   La conferenza viene convocata ogni settimana, se necessario, dal Presidente, il giorno e all’ora stabilita da lui. Viene anche convocata dal Presidente su richiesta di un presidente di gruppo perché essa abbia la possibilità di esercitare, le prerogative che le vengono riconosciute dagli articoli 39, comma 4 e 45 e comma 2, della Costituzione.

3   Per quanto riguarda i voti espressi in conferenza sulle proposte che gli vengono presentate dai suoi membri, viene attribuito ai presidenti dei gruppi un numero di voti pari al numero dei membri del loro gruppo dopo aver defalcato i voti degli altri membri della conferenza.

4   I presidenti delle commissioni speciali e il presidente della commissione istituita all’articolo 80 possono essere convocati alla Conferenza dei presidenti su loro richiesta.

ll Governo viene avvertito dal Presidente del giorno e dell’ora della conferenza. Puo’ delegare un rappresentante.

Articolo 47(1)

1         La Conferenza dei presidenti è competente per quanto riguarda i disegni di legge depositati nell’ufficio presidenza dell’Assemblea, per constatare un’eventuale ignoranza delle condizioni di presentazione stabilite dalla legge organica relative all’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione. Dispone di dieci giorni dal momento in cui in cui viene presentato il disegno di legge per potersi pronunciare. Questi tempi sono sospesi tra le sessioni fino al decimo giorno che precede l’inizio della sessione seguente.

2         In caso di disaccordo tra la Conferenza dei presidenti e il Governo, il presidente dell’Assemblea puo’ adire il Consiglio costituzionale alle condizioni previste dall’articolo 39 della Costituzione. Viene sospesa l’iscrizione all’ordine del giorno del disegno di legge in attesa della decisione del Consiglio costituzionale.

Articolo 48

1   Su riserva delle disposizioni dell’articolo 29, comma 1 e dell’articolo 48, comma 2 e 3 della Costituzione, l’Assemblea stabilisce il proprio ordine del giorno su proposta della Conferenza dei presidenti.

2   Prima dell’apertura della sessione o dopo la formazione del Governo, quest’ultimo informa la Conferenza dei presidenti, a titolo indicativo, delle settimane che prevede di riservare, nel corso della sessione, per l’esame dei testi e per i dibattiti di cui chiederà l’iscrizione all’ordine del giorno.

3   La  Conferenza dei presidenti stabilisce, all’inizio di ogni seduta di otto settimane, una ripartizione indicativa delle varie priorità previste dalla Costituzione in materia di ordine del giorno.

4   Le domande d’iscrizione prioritarie all’ordine del giorno formulate dall’Assemblea, vengono notificate, entro il giorno  che precede la riunione dei presidenti, dal Primo ministro al Presidente dell’Assemblea che ne informa i membri della conferenza.

Su riserva delle disposizioni previste dall’articolo 136, terzo comma, i presidenti dei gruppi e i presidenti delle commissioni inviano le loro proposte di iscrizione all’ordine del giorno al Presidente dell’Assemblea entro i quattro giorni che precedono l’inizio della Conferenza dei presidenti.

6   Sulla base di queste richieste o proposte, la Conferenza dei presidenti stabilisce, in occasione della propria riunione settimanale, nel rispetto delle priorità definite dall’articolo 48 della Costituzione, un ordine del giorno per la settimana in corso e per le tre seguenti.

7   La conferenza stabilisce ugualmente la o le sedute dedicate alle domande dei deputati e alle risposte del Governo, e qualora necessario le sedute dedicate alle interrogazioni orali senza dibattito alle condizioni previste agli articoli 133 e 134.

8   Ogni presidente di gruppo d’opposizione o di gruppo minoritario ottiene di diritto l’iscrizione di un argomento di valutazione o di controllo all’ordine del giorno della settimana prevista all’articolo 48, comma 4, della Costituzione. Nell’ambito di questa settimana, viene riservata una seduta prioritariamente alle questioni europee.

9   La conferenza stabilisce, una volta al mese, l’ordine del giorno della giornata di seduta prevista dall’articolo 48, comma 5, della Costituzione. I gruppi d’opposizione e i gruppi minoritari portano a conoscenza le questioni che desiderano far iscrivere all’ordine del giorno di questa giornata al più tardi durante la Conferenza dei presidenti che segue la precedente giornata riservata sulla base dell’articolo 48, comma 5, della Costituzione. Le sedute sono suddivise, all’inizio di ogni sessione ordinaria, tra i gruppi d’opposizione e i gruppi minoritari a seconda della loro importanza numerica. Ognuno di questi gruppi dispone di tre sedute almeno per sessione ordinaria.

10  L’ordine del giorno stabilito è immediatamente affisso e notificato al Governo, ai presidenti dei gruppi e ai presidenti delle commissioni. Nel corso della seduta che segue la riunione della conferenza, il Presidente presenta le proposte di quest’ultima, al di fuori di quelle che risultano dalle iscrizioni prioritarie del Governo, all’Assemblea. Nessun emendamento è ammissibile.

11  Se, in via eccezionale, il Governo, in virtù dei poteri che detiene come indicato nell’articolo 48 della Costituzione, chiede una modifica dell’ordine del giorno, il Presidente ne informa immediatamente l’Assemblea. La Conferenza dei presidenti puo’ allora essere riunita.

 Articolo 49

1   L'organizzazione dell’esame generale dei testi presentati all’Assemblea puo’ essere decisa dalla Conferenza dei Presidenti.

2   La Conferenza puo’ fissare la durata globale dell’esame generale nell’ambito delle sedute previste all’ordine del giorno. Questo tempo viene ripartito tra i gruppi dal presidente dell’Assemblea, in modo da garantire ad ognuno di essi a seconda della durata del dibattito, un tempo minimo identico. I deputati che non appartengono ad alcun gruppo dispongono di un tempo globale di parola proporzionale al loro numero. I tempi che rimangono disponibili sono suddivisi dal Presidente tra i gruppi a seconda della loro importanza numerica.

3   Le richieste di parola vengono iscritte dai presidenti dei gruppi i quali indicano al Presidente dell’Assemblea l’ordine in cui gli oratori dovrebbero essere chiamati e la durata degli interventi, che ad ogni modo non puo’ essere inferiore ai cinque minuti.

4   Sulla base di tali indicazioni, il Presidente dell’Assemblea determina l’ordine degli interventi.

5   La conferenza puo’ anche  fissare la durata massima dell’esame di tutto un testo. In tal caso si applica la procedura prevista nei comma seguenti.

6   Viene attribuita una durata minima per ogni gruppo, questa durata è superiore per i gruppi d’opposizione. La durata supplementare viene attribuita al 60% ai gruppi d’opposizione che la suddividono tra di loro a seconda della loro importanza numerica. La conferenza stabilisce altresi’ la durata di parola riservata ai deputati non iscritti i quali devono disporre di una durata globale almeno proporzionale al loro numero.

7   La presentazione delle mozioni e gli interventi sugli articoli e gli emendamenti non sono sottoposti ai limiti di durata stabiliti dagli articoli 91, 95, 100, 108, e 122.

8   Tutti gli interventi dei deputati, ad eccezione di quelli dei presidenti dei gruppi, nel limite di un’ora per presidente del gruppo o, quando il tempo suddiviso in applicazione al comma 6 del presente articolo è superiore a quaranta ore, con un limite di 2 ore per presidente di gruppo, del presidente e del relatore della commissione adita in merito e eventualmente dei relatori delle commissioni adite per parere, vengono sottratti dal conteggio della durata attribuita in applicazione del comma 6. Viene anche sottratto il tempo dedicato a interventi basati sull’articolo 58, comma 1, qualora il presidente consideri che questi non siano pertinenti con il Regolamento o con lo svolgimento della seduta. Viene anche sottratto il tempo dedicato alle sospensioni di seduta richieste dal presidente di un gruppo o dal suo delegato sulla base dell’articolo 58, comma 3, senza che il tempo dedotto possa eccedere la durata richiesta.

9   Secondo le modalità definite dalla conferenza dei presidenti, il presidente di un gruppo puo’ ottenere, di diritto, che il tempo programmato sia uguale a una durata massima stabilita dalla Conferenza dei presidenti.

10  Una volta per sessione, un presidente di gruppo puo’ ottenere, di diritto, un prolungamento eccezionale dei suddetti termini entro un limite massimo che viene stabilito dalla Conferenza dei presidenti.

11 Se vi è opposizione da parte di un presidente di gruppo, la conferenza non puo’ stabilire la durata massima dell’esame di tutto un testo quando l’esame in prima lettura avviene a meno di sei settimane dalla sua presentazione o meno di quattro settimane dopo la sua consegna.

12 Se la Conferenza dei presidenti constata che la durata massima fissata per l’esame di un testo è insufficiente, puo’ decidere di ampliarne i termini

13 Tutti i deputati possono intervenire, alla fine del voto dell’ultimo articolo del testo in esame, per una spiegazione di voto personale di cinque minuti. Il tempo dedicato a tali spiegazioni di voto non è dedotto dalla durata globale suddivisa tra i gruppi, consentendo una deroga alla regola prevista al comma 8.

CAPO XII

Sedute plenarie

Articolo 49-1

1   I giorni delle sedute ai sensi dell’Articolo 28 della Costituzione sono quelli durante i quali una seduta è stata aperta. Non possono andare oltre l’indomani al di là dell’ora di apertura della seduta del mattino fissata all’articolo 50.

2   La decisione del Primo ministro di tenere giorni di seduta supplementare, in applicazione dell’Articolo 28, comma 3, della Costituzione, viene pubblicata nel Giornale ufficiale.

3   Quando la richiesta proviene dai membri dell’Assemblea questa si presenta sotto forma di un documento che viene consegnato al Presidente dell’Assemblea e comprende la lista delle firme della metà più uno dei suoi rappresentanti. Se questa condizione viene ottemperata, il Presidente convoca l’Assemblea.

Articolo 50

1   L'Assemblea si riunisce ogni settimana in seduta pubblica la mattina, il pomeriggio e la sera del martedì, il pomeriggio e la sera del mercoledì come anche la mattina, il pomeriggio e la sera del giovedì.

2   Su proposta della  Conferenza dei Presidenti, l'Assemblea puo’ decidere di tenere altre sedute  nei limiti previsti dal secondo comma dell’articolo 28 della Costituzione. Con gli stessi limiti queste sedute sono di diritto su richiesta del Governo espressa in Conferenza dei Presidenti.

3   La mattinata del mercoledì è riservata ai lavori delle commissioni. Su riserva delle disposizioni dell’articolo 48, comma primo e secondo, della Costituzione, nel corso di questa mattinata, nessuna seduta puo’ essere tenuta in applicazione del comma precedente.

4   L'Assemblea si riunisce il pomeriggio dalle 15 alle 20 e in serata dalle 21 h 30 all’una dell’indomani. Quando l’Assemblea è in seduta di mattina, si riunisce dalle 9 h 30 alle 13.

5   L'Assemblea puo’ tuttavia decidere di prolungare le sue sedute su proposta della Conferenza dei Presidenti per un determinato ordine del giorno o su proposta della commissione adita in merito o dal Governo per continuare il dibattito in corso ; in quest’ultimo caso viene consultata senza dibattito dal Presidente.

6   L'Assemblea puo’ in ogni momento decidere delle settimane in cui non si riunisce in seduta, conformemente al secondo comma dell’Articolo 28 della Costituzione.

Articolo 51

1   L'Assemblea puo’ decidere di riunirsi in comitato segreto con una procedura di  voto celere e senza dibattito su richiesta del Primo ministro, o di un decimo dei suoi membri. Il decimo dei membri viene calcolato sul numero di seggi effettivamente attribuiti. In caso di frazione il numero viene arrotondato alla cifra immediatamente superiore. Le firme debbono figurare su una lista unica. Dal momento in cui viene depositata questa lista, nessuna firma puo’ essere ritirata né aggiunta e la procedura deve seguire il suo corso fino alla decisione dell’Assemblea. La lista ne varietur dei firmatari viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale una volta redatto il verbale della seduta.

2   Quando cessa il motivo che ha fatto riunire il comitato segreto, il Presidente consulta l’Assemblea sulla ripresa della seduta pubblica.

3   L'Assemblea decide ulteriormente della pubblicazione eventuale del resoconto integrale dei dibattiti in comitato segreto. Su richiesta del Governo, questa decisione viene presa in comitato segreto.

Articolo 52

1   Il Presidente apre la seduta, dirige le delibere, fa osservare il Regolamento e mantiene l’ordine ; puo’ in ogni momento sospendere o togliere la seduta.

2   La polizia dell’Assemblea viene esercitata, a nome proprio, dal Presidente.

3   I segretari controllano la redazione del verbale, contano i voti per alzata di mano, per alzati e seduti o per appello nominale e controllano il risultato degli scrutini ; controllano  le deleghe di voto; la presenza di almeno due di loro all’Ufficio di Presidenza è obbligatoria. In mancanza di questa doppia presenza o in caso di parità di pareri spetta al Presidente decidere.

Articolo 53

Prima di passare all’ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell’Assemblea le comunicazioni che la riguardano.

Articolo 54

1   I membri dell’Assemblea possono esprimersi solo dopo averne fatto richiesta al Presidente e dopo averla ottenuta, anche se un oratore puo’ eccezionalmente essere autorizzato ad interromperlo. In quest’ultimo caso l’interruzione non puo’ superare i due minuti.

2   I deputati che desiderano intervenire devono iscriversi presso il Presidente che determina l’ordine in cui hanno facoltà di parlare.

3   A parte i dibattiti limitati dal Regolamento, il Presidente puo’ autorizzare spiegazioni di voto di cinque minuti ognuno, designando un oratore per gruppo.

4   L'oratore parla alla tribuna o dal suo posto; il Presidente puo’ invitarlo a salire sulla tribuna.

5   Quando il Presidente giudica che è l’Assemblea sufficientemente informata, puo’ invitare l’oratore a concludere. Puo’ anche, nell’interesse del dibattito, autorizzarlo a continuare il proprio intervento al di la del tempo che gli viene attribuito.

6   L'oratore non deve allontanarsi dal tema, altrimenti viene richiamato dal Presidente. Se non ottempera alla richiesta e anche nel caso in cui un oratore parla senza aver ottenuto l’autorizzazione o pretende di proseguire il proprio intervento dopo esser stato invitato a concludere o legge un discorso il Presidente puo’ togliergli la parola. In questo caso, il Presidente ordina che le parole dell’oratore non figureranno più al verbale, e questo, senza rinuncia dell’applicazione delle pene disciplinari previste al Capo XIV del presente titolo.

Articolo 55

1   In tutti i dibattiti per i quali il tempo di parola è limitato, gli oratori non debbono, in alcun caso superare il tempo di parola attribuito al loro gruppo.

2   Se viene superato il tempo di parola, il Presidente applica l'Articolo 54, comma 5 e 6.

3   Quando un gruppo ha esaurito il proprio tempo di parola ai suoi membri verrà rifiutata la facoltà di parlare.

4   Un emendamento presentato da un deputato che appartiene ad un gruppo il cui tempo di parola è esaurito viene messo ai voti senza essere discusso. Lo stesso avviene per gli emendamenti presentati da un deputato non iscritto, quando il tempo impartito ai deputati non iscritti è scaduto.

Il presidente di un gruppo il cui tempo di parola è scaduto non puo’ più chiedere lo scrutinio pubblico, salvo per un voto globale sul testo

6   Quando il Governo o la commissione aditi in merito fanno uso della facoltà che viene loro riconosciuta al comma 2 dell’articolo 99, di presentare uno o vari emendamenti dopo la scadenza dei tempi opponibili ai deputati, nell’ambito di un dibattito organizzato secondo la procedura prevista dall’articolo 49, comma 5, si decide di attribuire un tempo supplementare in più rispetto ai tempi  stabiliti dal  comma 6 dell’articolo 49, ad ogni gruppo e ai deputati non iscritti, su richiesta di un presidente di gruppo, per l’esame dell’articolo sul quale viene presentato l’emendamento e, ove del caso,  dell’articolo aggiuntivo.

Articolo 56

1   I ministri, i presidenti e i relatori delle commissioni adite sul merito ottengono la parola quando ne fanno richiesta.

2   Il Presidente puo’ autorizzare un oratore a rispondere al Governo o alla commissione. Quando il parere del Governo e quello della commissione sono identici sarà un solo oratore che verrà autorizzato a rispondere.

3   I presidenti e i relatori delle commissioni possono farsi assistere, durante le discussioni in seduta pubblica, dai funzionari dell’Assemblea di loro scelta.

Articolo 57

1   Al di fuori dei dibattiti organizzati conformemente all'articolo 49, e quando almeno due oratori di parere contrario sono intervenuti nell’esame generale, nell’esame di un articolo o nelle spiegazioni di voto, la chiusura immediata di questa fase dell’esame puo’ essere decisa dal Presidente oppure proposta da un membro dell’Assemblea. Tuttavia, la chiusura non si applica alle spiegazioni di voto sull’insieme.

2   Se un membro dell’Assemblea propone la chiusura dell’esame generale, la parola puo’ essere data solo contro la chiusura e ad un solo oratore, per una durata massima di  due minuti. Il primo degli oratori che rimane iscritto ine esame oppure in sua assenza, uno degli iscritti nell’ordine di iscrizione che chiede la parola contro la chiusura ha la priorità; in assenza di oratori iscritti, la parola contro la chiusura viene data al deputato che l’ha chiesta per primo.

3   Quando la chiusura viene chiesta al di fuori dell’esame generale, l’Assemblea viene chiamata a pronunciarsi senza dibattito.

4   Il voto a scrutinio pubblico non puo’ essere richiesto nella domanda di chiusura. Il Presidente consulta per alzata di mano. Se persiste un dubbio, l’esame continua.

Articolo 58

1   I richiami al regolamento e le richieste che riguardano lo svolgimento della seduta hanno priorità sulla richiesta principale; ne sospendono l’esame. La parola viene accordata ad ogni deputato che la richieda in proposito immediatamente, oppure, se un oratore ha in quel momento la parola alla fine del suo intervento.

2   Se è chiaro che il suo intervento non ha niente a che vedere con il Regolamento o con lo svolgimento della seduta, oppure se tende a rimettere in causa l'ordine del giorno fissato, il Presidente gli ritira la parola.

3   Le richieste di sospensione di seduta vengono sottoposte alla decisione dell’Assemblea tranne quando queste sono espresse dal Governo, dal presidente o dal relatore della commissione adita in merito o, personalmente  e per una riunione del gruppo,  dal  presidente di un gruppo, o dal suo delegato di cui avrà previamente notificato il nome al Presidente. Ogni delega nuova annulla la precedente.

4   Quando un deputato richiede la parola per un fatto personale  avrà facoltà solo alla fine della seduta.

5   Nei casi previsti dal presente Articolo, la parola non puo’ essere mantenuta per più di due minuti.

6   E’ vietato qualunque attacco personale, qualunque interpellazione da deputato a deputato, qualunque manifestazione o interruzione che turbi l’ordine pubblico.

Articolo 59

1   Prima di togliere la seduta, il Presidente indica all’Assemblea la data e l’ordine del giorno della seduta seguente.

2   Viene redatto, per ogni seduta pubblica un resoconto analitico ufficiale, affisso e distribuito e un resoconto integrale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3   Il resoconto integrale è il verbale della seduta. Diviene definitivo se il Presidente dell’Assemblea non è stato adito per iscritto da alcuna opposizione o domanda di rettifica nelle ventiquattro ore seguenti la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le contestazioni sono presentate all’Ufficio dell’Assemblea che delibera sull’opportunità di prenderle in considerazione dopo che l’autore è stato ascoltato dall’Assemblea per una durata non superiore a due minuti.

4   Se la contestazione viene presa in considerazione dall’Ufficio di Presidenza, la rettifica del verbale viene presentata all’Assemblea, dal Presidente, all’inizio della prima seduta che segue la decisione dell’Ufficio di presidenza il quale delibera senza dibattito.

5   Viene realizzata una relazione audiovisiva dei dibattiti in seduta pubblica e viene diffusa alle condizioni stabilite dall’Ufficio di Presidenza.

Articolo 60

1   il Presidente dichiara chiusa la sessione ordinaria alla fine dell’ultima sessione tenutasi l’ultimo giorno feriale di giugno; essa non puo’ prolungarsi al di la della mezzanotte. Se l’Assemblea non si riunisce, il Presidente proclama la chiusura l’indomani tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2   Dopo la lettura del decreto di chiusura di una sessione straordinaria avvenuta alle condizioni previste all’Articolo 29, comma 2 e 30 della Costituzione, il Presidente non puo’ dare la parola a nessun oratore e toglie immediatamente la seduta.

CAPO XIII

Organizzazione delle votazioni

Articolo 61

1   L'Assemblea ha sempre il quorum per deliberare e per decidere del proprio ordine del giorno.

2   I voti presentati dall’Assemblea sono validi qualunque sia il numero dei presenti se, prima dell’inizio della votazione,  il Presidente non è stato chiamato su richiesta personale del presidente di un gruppo a verificare il quorum e a constatare la presenza, all’interno del Palazzo, della maggioranza assoluta dei deputati calcolata sul numero di seggi effettivamente assegnati.

3    La richiesta personale del presidente di un gruppo è ammissibile unicamente se la maggioranza dei deputati che costituiscono questo gruppo è effettivamente presente in aula.

4   Quando non si puo’ votare per mancanza di quorum, la seduta viene sospesa una volta  che il Presidente avrà annunciato il rinvio dello scrutinio; esso non puo’ aver luogo meno di quindici minuti dopo; il voto è allora valido, qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 62

1   Il voto dei deputati è personale.

2   Tuttavia, il loro diritto di voto negli scrutini pubblici puo’ essere delegato alle condizioni fissate dall’ordinanza no 58-1066 del 7 novembre 1958 citata previamente.

3   La delega di voto è sempre personale, redatta a nome di un solo deputato precisamente designato. Puo’ essere trasferita su previo accordo del delegante a un altro delegato ugualmente designato. Questa viene notificata al Presidente prima dell’apertura dello scrutinio o del primo degli scrutini ai quali si applica.

4   Quando la durata della delega non viene precisata, scade di pieno diritto alla fine di un tempo fissato ad otto giorni pieni calcolati dalla data in cui viene ricevuta.

5   Le deleghe e notifiche in caso di urgenza possono essere inviate per telegramma da parte del delegante al delegato e allo stesso tempo notificate da un’autorità ufficiale. Questa notifica deve essere accompagnata dalla certifica, da parte della stessa autorità della conferma prevista per ordinanza indicata nel comma 2 qui sotto.

Articolo 63

1   I voti si esprimono per alzata di mano o seduti e in piedi ossia per scrutinio ordinario o a scrutinio pubblico alla tribuna. 

2   Tuttavia, quando l’Assemblea deve procedere per scrutinio a nomine personali lo scrutinio è segreto.

3   Nelle questioni complesse e tranne nei casi previsti agli Articoli 44 e 49 della Costituzione, puo’ sempre essere sempre richiesto il voto di un testo per parti. L'autore della richiesta deve precisare le parti del testo su cui richiede voti separati.

4   Il voto di un testo per parti di testo è di diritto quando viene richiesto dal Governo o dalla commissione adita nel merito. Negli altri casi, il presidente di seduta dopo l’eventuale consultazione del Governo o della commissione, decide se è opportuno o meno votare per parti di testo.

Articolo 64

1   L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su qualunque argomento tranne per le nomine personali.

2   In caso di dubbio sul risultato del voto per alzata di mano si procede al voto seduti e in piedi; se il dubbio persiste, è possibile procedere per scrutinio pubblico.

3   Tuttavia, quando si ha un dubbio sul primo voto per alzata di mano, il Presidente puo’ decidere di procedere per scrutinio pubblico ordinario

4   Nessuno puo’ ottenere la facoltà di parola durante le prove di voto.

Articolo 65

1   Il voto per scrutinio pubblico è di diritto :

2   1o Su decisione del Presidente e su richiesta del Governo o della commissione adita in merito ;

3   2o Su richiesta da parte del presidente di un gruppo o del suo vicepresidente di cui ha segnalato previamente il nome al Presidente. Ogni nuova delega annulla la precedente ;

4   3o Quando la Costituzione esige una maggioranza qualificata o quando vengono applicati gli articoli 49 e 50-1 della Costituzione.

5   Si procede allo scrutinio pubblico in forma ordinaria quando ha luogo in applicazione dei comma 1o e 2o sopra citati e dell'articolo 65-1. Si procede allo scrutinio pubblico alla tribuna o nelle sale contigue all’aula, su decisione della Conferenza dei Presidenti, quando si applica il 3o sopra enunciato.

Articolo 65-1

Lo scrutinio pubblico puo’ essere deciso in Conferenza dei Presidenti che su riserva delle disposizioni dell’Articolo 48 della Costituzione, ne fissa la data.

Articolo 66

1   Quando avviene a scrutinio pubblico, l'annuncio viene fatto in tutti i locali del Palazzo. Cinque minuti almeno dopo questo annuncio, il Presidente invita eventualmente i deputati a tornare ai propri posti. Dichiara poi lo scrutinio aperto.

2   I. – Per uno scrutinio ordinario il voto avviene con procedura elettronica.

3   Nel caso in cui il sistema elettronico non funzionasse, il voto si svolgerebbe con le schede. Ogni deputato deposita personalmente nell’urna che si trova in custodia dei segretari dell’Ufficio di presidenza una scheda di voto a nome proprio, azzurra per l’approvazione, rossa se vota contrario, bianco per l’astensione. E’ assolutamente  vietato depositare più di una scheda nell’urna.

4   Quando nessuno chiede più di votare  il presidente pronuncia la chiusura dello scrutinio. Le urne sono eventualmente portate alla tribuna. Il Presidente proclama il risultato dello scrutinio il cui spoglio si è svolto a cura dei segretari.

5   II. – Negli scrutini pubblici tutti i deputati vengono chiamati nominalmente alla tribuna dagli uscieri. Vengono chiamati per primi coloro il cui nome inizia con una lettera tirata a sorte. Si procede mano mano nella lista dei nomi dei votanti.

6   Il voto avviene tramite scheda. Nel caso in cui l’apparecchio elettronico non funziona, il voto avviene con le schede. Ogni deputato consegna la sua scheda ad uno dei segretari che lo depositano in un’urna posta vicino alla tribuna.

7   Lo scrutinio è aperto per un’ora e questa durata diventa di quaranta cinque minuti per i voti sulle mozione di censura. Il risultato viene constatato dai segretari e proclamato dal Presidente.

8   La Conferenza dei Presidenti fissa la durata dello scrutinio pubblico quando questo avviene nelle sale contigue all’aula.

9   III. – Le modalità del voto elettronico e dell’esercizio delle deleghe di voto vengono spiegate in  un’istruzione dell’Ufficio Presidenza.

Articolo 67

1   Il Presidente dopo aver consultato i segretari puo’ decidere che sussiste la necessità di procedere ad una verifica tramite scrutinio pubblico.

2   Quando si procede ad una verifica di scrutinio riguardante una richiesta di sospensione di seduta o su un testo la cui adozione o rifiuto non influisce sul proseguimento dell’esame, la seduta continua.

Articolo 68

1   Su riserva dell’applicazione  dell'Articolo 49 della Costituzione, le domande messe ai voti sono dichiarate adottate solo se hanno ottenuto la maggioranza dei suffragi espressi. Tuttavia, quando la Costituzione esige, per una data approvazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, questa maggioranza viene calcolata sul numero di seggi effettivamente attribuiti.

2   In caso di parità di suffragi, le questioni messe ai voti non vengono approvata.

3   Il risultato delle delibere dell’Assemblea viene proclamato dal Presidente in questi termini : « L'Assemblea ha approvato, l'Assemblea non ha approvato ».

4   Nessuna rettifica di voto è ammessa dopo la chiusura dello scrutinio.

Articolo 69

1   Gli scrutini segreti ai quali procede l’Assemblea per le nomine personali avvengono alla tribuna alle condizioni previste all’articolo 66, paragrafo II, o nelle sale contigue all’aula.

2   In quest’ultimo caso il Presidente indica l’ora di apertura e l’ora di chiusura. Gli scrutatori estratti a sorte procedono al depennamento della lista dei votanti. Durante il corso della seduta che non viene sospesa a causa del voto, ogni deputato deposita la propria scheda in un’urna sorvegliata da uno dei segretari dell’Ufficio di Presidenza. I segretari procedono allo spoglio dello scrutinio e il Presidente ne proclama il risultato in seduta.

3   Tranne in caso di decisione contraria da parte della Conferenza dei Presidenti, la durata di tutti gli scrutini previsti al presente articolo è di un’ora.

CAPO XIV

Disciplina e immunità

Articolo 70

1   Le pene disciplinari applicabili ai membri dell’Assemblea sono :

2   – il richiamo all’ordine ;

3   – il richiamo all’ordine con iscrizione al verbale ;

4   – la censura ;

5   – la censura con esclusione temporanea.

Articolo 71

1   E’ unicamente il Presidente che richiama all’ordine.

 E’ vietata qualunque manifestazione o interruzione che arrechi disturbo. Viene richiamato all’ordine qualunque oratore che arrechi disturbo.

3   Qualunque deputato che non essendo autorizzato a parlare si è fatto richiamare all’ordine ottiene la parola solo per giustificarsi a fine seduta a meno che il Presidente decida altrimenti.

4   Viene richiamato all’ordine con iscrizione al verbale qualunque deputato che nella stessa seduta è incorso in un primo richiamo all’ordine.

5   Inoltre, Viene richiamato all’ordine con un’annotazione a verbale  il deputato che accusi personalmente un altro deputato, che si permetta di richiamare o rivolgere ingiurie provocazioni o minacce a uno o più colleghi.

6   Il richiamo all’ordine con annotazione al verbale comporta il diritto alla privazione durante un mese di un quarto dell’indennità parlamentare dei deputati.

Articolo 72

1   La censura viene pronunciata contro qualunque deputato che:

2   1o dopo un richiamo all’ordine con iscrizione al verbale non ha rispettato le ingiunzioni del Presidente;

3   2o nell’Assemblea ha provocato una scena tumultuosa.

Articolo 73

1   La censura con esclusione temporanea dal Palazzo dell’Assemblea viene pronunciata contro ogni deputato che:

2   1o ha resistito alla censura semplice o che ha ricevuto per due volte questa sanzione;

3   2o in seduta pubblica ha fatto uso della violenza;

4   3o si è reso responsabile di oltraggi nei confronti dell’Assemblea o del Presidente;

5   4o si è reso responsabile di ingiurie, provocazioni o minacce nei confronti del Presidente della Repubblica, del Primo ministro dei membri del Governo e verso le assemblee previste dalla Costituzione.

6   La censura con esclusione temporanea porta il divieto di prendere parte ai lavori dell’Assemblea  e di riapparire nel Palazzo dell’Assemblea fino alla scadenza del quindicesimo giorno di seduta che segue quello in cui il provvedimento è stato preso.

7   In caso di rifiuto da parte del deputato di rispettare l’ingiunzione ad uscire rivoltagli dal Presidente, la seduta è sospesa. In questo caso e anche nel caso in cui la censura con esclusione temporanea viene applicata per la seconda volta ad un dato deputato, l’esclusione è pronunciata per trenta giorni di seduta.

Articolo 74

1   In caso di aggressione o di minaccia da parte di un membro dell’Assemblea nei confronti dei propri colleghi , il Presidente puo’ proporre all’Ufficio di Presidenza la pena della censura con esclusione temporanea. In assenza del Presidente un deputato puo’ farne domanda  per iscritto all’Ufficio di Presidenza.

2   Quando si propone la censura con esclusione  temporanea in queste condizioni ad un deputato, il Presidente convoca l’Ufficio di presidenza che ascolta i deputati. L’Ufficio di Presidenza puo’ applicare una delle pene previste all’l'Articolo 70. Il Presidente comunica al deputato la decisione dell’’Ufficio di presidenza e se quest’ultimo decide di applicare una censura con esclusione temporanea, il deputato viene ricondotto fino alla porta del Palazzo dal capo degli uscieri.

Articolo 75

1   La censura semplice e la censura con esclusione temporanea vengono pronunciate dall’Assemblea, per voto alzati e seduti e senza dibattito sulla proposta del Presidente.

2   Il deputato contro chi viene pronunciata una di queste pene disciplinari ha sempre il diritto di essere ascoltato o di far ascoltare uno dei suoi colleghi.

Articolo 76

1   La censure semplice comporta, di diritto, la privazione per  un mese  della meta dell’indennità.

2   La censura con esclusione temporanea comporta di diritto, la privazione della meta dell’indennità per due mesi.

Articolo 77

1   Quando un deputato inizia a bloccare la libertà delle delibere e dei voti dell’Assemblea e dopo aver aggredito uno o più dei suoi colleghi rifiuta di ottemperare ai richiami all’ordine del Presidente, quest’ultimo dichiara la seduta tolta e convoca l’Ufficio Presidenza.

2   L’Ufficio di Presidenza puo’ proporre all’Assemblea di pronunciare la censura con esclusione temporanea sapendo che la privazione dell’indennità parlamentare prevista all'articolo precedente è in questo caso di sei mesi.

3   Se, nel corso delle sedute che hanno motivato questa sanzione, vengono commesse aggressioni gravi, il Presidente adisce immediatamente il procuratore generale.

Articolo 77-1

1   La frode negli scrutini, in particolare per quanto riguarda il carattere personale del voto, porta alla privazione per un mese di un quarto dell’indennità prevista all’articolo 76. In caso di recidiva durante la stessa sessione questo lasso di tempo sale a  sei mesi.

2   L’Ufficio di Presidenza decide l’applicazione del comma precedente su proposta dei segretari.

Articolo 78

1   Se un fatto delittuoso viene commesso da un deputato nella sede del Palazzo mentre il Parlamento è in seduta la delibera in corso viene sospesa.

2   Seduta stante, il Presidente porta il fatto a conoscenza dell’Assemblea.

3   Se il fatto indicato nel primo comma viene commesso durante una sospensione o dopo aver tolto la seduta, il Presidente porta il fatto a conoscenza dell’Assemblea alla ripresa della seduta o all’inizio della seduta seguente.

4   Su richiesta il deputato puo’ essere ammesso a fornire spiegazioni. Su ordine del Presidente è obbligato a lasciare l’aula e viene trattenuto nel Palazzo.

5   In caso di resistenza del deputato o di tumulto nell’Assemblea, il Presidente toglie immediatamente la seduta.

6   L’Ufficio di Presidenza informa immediatamente il procuratore generale indicando che un reato è stato appena commesso nel Palazzo dell’Assemblea.

Articolo 79

1   Indipendentemente dai casi previsti dall’articolo L.O. 150 e sanzionati dall’articolo L.O. 151 del codice elettorale, è vietato per tutti i deputati o saranno passibili delle pene disciplinari previste agli articoli 70 a 76, di trasferire o di lasciar usufruire della propria carica nelle imprese finanziarie, industriali o commerciali o nell’esercizio delle libere professioni  o altre e in modo generale di usare il proprio titolo per altri motivi che non per l’esercizio del suo mandato. 

2   E’ generalmente vietato, e passibile delle stesse pene, aderire ad un’associazione o ad un gruppo di difesa di interessi particolari, locali o professionali o di impegnarsi rispetto ad essi, attraverso la propria attività di parlamentare, quando questa adesione o questi impegni implicano l’accettazione di un mandato imperativo.

Articolo 80

1   All’inizio della legislatura e ogni anno seguente, salvo l’anno che precede il rinnovo dell’Assemblea, viene istituita all’inizio della sessione ordinaria, una commissione di quindici rappresentanti titolari e di quindici supplenti, incaricata dell’esame delle richieste di sospensione della detenzione, delle misure privative o restrittive della libertà o di un procedimento penale a carico di un deputato. Le nomine avvengono cercando di rappresentare la configurazione politica dell’Assemblea e, in caso di disaccordo dei presidenti dei gruppi sulla lista dei candidati, a rappresentanza proporzionale dei gruppi secondo la procedura prevista all’articolo 25. Viene associato un supplente ad ogni titolare. Il supplente puo’ sostituire solo per l’esame di tutta una domanda.

L’Ufficio Presidenza della commissione è costituito da un Presidente, tre vice-presidenti e tre segretari. Le nomine avvengono cercando  di riprodurre la configurazione politica dell’Assemblea nazionale e nell’ottica di assicurare la rappresentanza di tutte le sue componenti politiche. I membri dell’Ufficio Presidenza sono nominati come previsto all’articolo 39. I provvedimenti iscritti al Capo X sono applicabili alla commissione costituita in applicazione del presente Articolo.

3   La commissione deve ascoltare l’autore o il primo firmatario della domanda e il deputato interessato o il collega che ha incaricato di rappresentarlo. Se il deputato interessato è detenuto, puo’ farlo ascoltare personalmente da uno o più membri delegati a tal riguardo.

4   Su riserva dei provvedimenti del comma seguente, le domande vengono iscritte d’ufficio dalla Conferenza dei Presidenti, appena viene distribuito il rapporto della commissione, alla prossima seduta riservata in priorità dall’ultimo comma dell’articolo 48, della Costituzione alle domande dei membri del Parlamento e alle risposte del Governo in seguito alle suddette domande e risposte. Se il rapporto non è stato distribuito in un lasso di venti giorni a contare dalla data di presentazione della domanda, la questione puo’ essere iscritta d’ufficio Dalla Conferenza dei Presidenti alla seguente riunione in priorita dall’Articolo 48, comma 2, della Costituzione alle domande dei membri del Parlamento e alle risposte del Governo in seguito alle suddette domande e risposte.

5   Conformemente all’ultimo comma dell’Articolo 26 della Costituzione, l’Assemblea si riunisce di pieno diritto per una seduta aggiuntiva per esaminare una domanda di sospensione di detenzione, di misure privative o restrittive di liberta o di procedimento penale; questa seduta non puo’ tenersi più di una settimana dopo la distribuzione del suo rapporto più di quattro settimane dopo aver depositato la domanda.

6   L’esame in seduta pubblica concerne le conclusioni della commissione formulate in una proposta di risoluzione. Se la commissione non presenta conclusioni, l’esame riguarda la domanda di cui è adita l’Assemblea. Una mozione di rinvio alla commissione puo’ essere presentata alle condizioni previste all’Articolo 91. In caso di rifiuto delle conclusioni della commissione che tende a rifiutare la richiesta, questa viene considerata come approvata.

7   L'Assemblea delibera sul contenuto dopo un dibattito al quale possono prendere parte solamente il relatore della commissione, il Governo, il deputato interessato o un membro dell’Assemblea che lo rappresenti, e un oratore contrario. La richiesta di rinvio in commissione, prevista al comma precedente viene messa ai voti dopo audizione del relatore. In caso di rifiuto, l’Assemblea ascolta poi gli oratori previsti al presente comma.

8   Se adita da una richiesta di sospensione di procedimento penale a carico di un deputato detenuto o colpito da misure privative o restrittive della liberta, l’Assemblea puo’ decidere la sospensione della detenzione o di tutta o parte delle misure in causa. Sono unicamente ricevibili gli emendamenti ad uopo. Per il loro esame si applica l'articolo 100.

9   In caso di rifiuto di una richiesta, non puo’ essere presentata nessuna nuova domanda, riguardante gli stessi fatti durante la sessione in corso.

TITOLO II

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

PRIMA PARTE

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

CAPO PRIMO

Presentazione e trasmissione dei Progetti e Disegni di legge

Articolo 81

1   I disegni di legge, le proposte di legge trasmesse dal Senato e le proposte di legge presentate dai deputati vengono registrate alla Presidenza.

2   La presentazione dei disegni di legge presentati dai deputati è subordinata alla loro ammissibilità; questa viene previamente valutata come previsto al Capo III della presente parte.

3   La consegna viene annunciata con una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 82

1   A parte i casi previsti espressamente dai testi costituzionali o organici, le proposte di risoluzione sono recepibili solo se formulano provvedimenti e decisioni di ordine interno che trattandosi di misure e decisioni di ordine interno che riguardando il funzionamento e la disciplina dell’Assemblea riguardano la sua competenza esclusiva al funzionamento e alla disciplina dell’Assemblea, sono di sua esclusiva competenza.

2   Queste proposte di risoluzione vengono presentate, esaminate e discusse seguendo la procedura applicabile in prima lettura alle proposte di legge, ad eccezione delle disposizioni in applicazione di queste ultime degli  articoli 34, 40 e 41 della Costituzione.

3   Quando la commissione adita con una proposta di risoluzione conclude respingendo la proposta o non presenta conclusioni, il Presidente, subito dopo la chiusura dell’esame generale, chiede all’Assemblea di pronunciarsi. Nel primo caso, l’Assemblea vota sulle conclusioni di rifiuto. Se queste conclusioni non vengono approvate, l’esame si incentra sugli articoli della proposta di risoluzione depositati. Nel secondo caso, l’Assemblea decide di procedere con l’esame degli articoli del testo iniziale della proposta di risoluzione o, in caso di pluralità, della prima proposta di risoluzione depositata. Se l’Assemblea decide di non passare all’esame degli articoli, il presidente dichiara che la proposta di risoluzione non è approvata.

Articolo 83(1)

1   Ogni testo depositato viene stampato, distribuito e rinviato all’esame della commissione permanente competente dell’Assemblea, salvo creazione di una commissione speciale.

2    I documenti riguardanti lo studio di impatto realizzato su un disegno di legge presentato in primo luogo all’Assemblea vengono stampati e distribuiti in contemporanea al progetto. Sono a disposizione per via elettronica per raccogliere tutte le eventuali osservazioni.

 

Articolo 84

1   I disegni di legge possono essere ritirati dal Governo in ogni momento fino all’approvazione definitiva dal Parlamento.

2   L'autore o il primo firmatario di una proposta puo’ ritirarla ad ogni momento prima della sua approvazione in prima lettura. Se il ritiro avviene in corso di esame in seduta pubblica e se un altro deputato la riprende, l’esame continua.

3   Le proposte respinte dall’Assemblea non possono essere ripresentate prima di un anno.

 

Articolo 85

1   Il Presidente dell’Assemblea eccepisce la commissione permanente competente, o la commissione speciale creata ad hoc su qualunque progetto o proposta presentata all’Ufficio presidenza dell’Assemblea.

2   Nel caso in cui la commissione permanente si dichiara incompetente o in caso di conflitto di competenza tra due o più di queste commissioni, il Presidente, dopo un dibattito dove si da facolta di parola solo al Governo o all’autore della proposta e i presidenti delle commissioni interessate, propone prioritariamente all’Assemblea la creazione di una commissione speciale. Se questa proposta viene respinta, il Presidente presenta all’Assemblea la questione della competenza.

CAPO II

Lavori delle commissioni in sede legislativa

Articolo 86

 La nomina dei relatori delle commissioni e le relazioni da essi presentate debbono essere depositate, stampate e distribuite in tempi tali da permettere all’Assemblea nazionale di procedere all’esame dei progetti e proposte conformemente alla Costituzione.

2   Quando i tempi che intercorrono tra il momento in cui viene depositato un disegno o una proposta di legge e l’esame in seduta è pari almeno a sei settimane, il relatore della commissione adita in merito mette a disposizione dei commissari, nel corso della settimana che precede l’esame del disegno o della proposta in commissione, un documento dove viene indicato l’avanzamento dei lavori.

3   Le relazioni presentate conducono all’adozione, al rifiuto o a modifiche da apportare al testo di cui era stata inizialmente adita la commissione. Includono una tabella comparativa dove vengono indicate queste eventuali modifiche.  In allegato alle relazioni debbono essere inseriti gli emendamenti presentati alla commissione. 

4   La commissione approva un testo generale che viene pubblicato separatamente dalla relazione. Fatto salvo il caso in cui è stata avviata la procedura accelerata prevista dal secondo comma dell’articolo 45 della Costituzione o quando il disegno di legge riguarda uno stato di crisi, in prima lettura, il tempo che separa la messa a disposizione per via elettronica del testo approvato dalla commissione e l’inizio del suo esame in seduta è di minimo sette giorni. In caso di avvio della procedura accelerata, durante la seconda lettura e delle letture ulteriori, il testo è messo a disposizione per via elettronica il più rapidamente possibile.

5   Tutti i deputati possono presentare un emendamento in commissione anche se non appartengono alla commissione stessa. Gli emendamenti, a parte quelli del Governo, del presidente e del relatore della commissione e eventualmente, delle commissioni adite per esprimere un’opinione, debbono essere trasmessi dai loro autori al segretariato della commissione entro il terzo giorno lavorativo che precede la data di inizio dell’esame del testo alle 17, tranne in caso di decisione contraria da parte del presidente della commissione. L’ammissibilità degli emendamenti dei deputati è valutata alle condizioni previste dal capo III della presente sezione.

6   A parte i membri che la compongono, possono partecipare ai dibattiti della commissione, l’autore, a seconda dei casi, della proposta o dell’emendamento nonché, qualora necessario, i relatori delle commisioni adite per parere. Il Governo partecipa di diritto.

I rapporti riguardanti i progetti o una proposta di legge su attività riguardanti l’Unione europea includono in allegato gli elementi d’informazione sul diritto europeo applicabile o in corso di elaborazione nonché, ove del caso,  le posizioni adottate dall’Assemblea attraverso le risoluzioni europee.

8   Le relazioni redatte a seguito di un progetto di legge presentato presso l’ufficio Presidenza dell’Assemblea includono in allegato un documento che riporta le osservazioni raccolte sui documenti riguardanti lo studio di impatto allegato al disegno di legge.

Le relazioni riguardanti un progetto o una proposta di legge includono in allegato una lista di testi che possono essere abrogati o modificati in occasione dell’esame di suddetto progetto o proposta.

10  L’ufficio presidenza di una commissione puo’ organizzare l’esame dei testi presentati alla commissione stessa.

11 Le mozioni indicate agli articoli 91 e 122 non sono esaminate in commissione.

Articolo 87

1   Le commissioni permanenti  che decidano di adirsi di una parte o di tutto un progetto o una proposta precedentemente inviati ad un’altra commissione permanente, ne informano il Presidente dell’Assemblea. Questa decisione viene resa nota nella Gazzetta Ufficiale.

2   Quando un progetto o una proposta é stata rinviata per parere, la commissione adita designa un relatore che avrà il diritto di partecipare, in via consultiva, ai lavori della commissione adita in merito. Reciprocamente il relatore della commissione adita in merito ha il diritto di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione adita per parere.

3   Le commissioni competenti per parere si riuniscono in tempi adeguati per permettere ai relatori la possibilità di difendere gli emendamenti che esse hanno approvato di fronte alla commissione adita nel merito durante la riunione prevista all’articolo 86.

4   I pareri sono presentati, stampati e distribuiti. La non presentazione o distribuzione di un parere non  puo’ essere un ostacolo all’esame di un progetto di legge e la commissione che ha deciso di esprimere il proprio parere lo potrà sempre formulareverbalmente il giorno stabilito per l’esame del testo.

Articolo 88

1   Posteriormente alla riunione tenutasi in applicazione dell’articolo 86, la commissione adita competente per parere rispetto ad un progetto o un disegno di legge puo’ indire,  fino all’inizio della seduta in cui è iscritto l’esame del testo, una o varie riunioni per esaminare gli emendamenti depositati nell’intervallo. Viene indetta comunque una riunione dopo la scadenza  dei termini previsti all’articolo 99 in caso di presentazione di nuovi emendamenti. Viene applicato l’articolo 86, comma 6.

2   La commissione delibera in merito sugli emendamenti depositati prima della scadenza dei tempi previsti all’articolo 99 e li respinge oppure li accetta senza incorporarli alle proposte e senza presentare altri rapporti.

CAPO III

Ricevibilità finanziaria

Articolo 89

1   Le proposte di legge  presentate dai deputati vengono trasmesse all’Ufficio presidenza dell’Assemblea oppure ad alcuni rappresentanti da esso delegati a tale scopo. Quando è noto che la loro approvazione porterebbe alle conseguenze previste dall’articolo 40 della Costituzione, viene vietata la loro presentazione.

2   Gli emendamenti presentati in commissione non sono ricevibili quando la loro approvazione comporterebbe le conseguenze previste dall’articolo 40 della Costituzione. L’irricevibilità viene valutata dal presidente della commissione e, in caso di dubbio, dal suo ufficio presidenza. Il presidente della Commisione puo’ avvalersi del parere del presidente o del relatore delle finanze, dell’economia generale e del controllo di bilancio o consultare un rappresentante del suo ufficio presidenza nominato sull’argomento.

3    L’ammissibilità degli emendamenti depositati presso l’ufficio presidenza è valutata dal Presidente. Non   vengono  accettati se appare che la loro approvazione avrebbe le conseguenze previste dall’articolo 40 della Costituzione. In caso di dubbio, il Presidente decide dopo aver consultato il Presidente o il relatore generale della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del controllo di bilancio o un membro del proprio ufficio presidenza specificatamente designato ; in mancanza di parere, il Presidente puo’ adire l’Ufficio presidenza dell’Assemblea.

4 Si possono far valere ad ogni momento le disposizioni dell’articolo 40 della Costituzione rispetto alle proposte di legge e agli emendamenti, nonchè alle modifiche presentate dalle commissioni ai testi di cui sono adite, dal Governo o da qualunque deputato. L’innammissibilità viene valutata dal presidente o dal relatore generale della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del controllo di bilancio o da un membro dell’ ufficio presidenza nominato per tale incarico. 

5   Sono opponibili, alle stesse condizioni, le disposizioni riguardanti le leggi organiche relative alle leggi finanziarie o di finanziamento della previdenza sociale.

CAPO IV

Discussioni dei progetti e proposte in prima lettura

Articolo 90

A parte i casi espressamente previsti nella seconda parte del presente titolo per i progetti descritti  nell’articolo 42, comma 2, della Costituzione, l’analisi dei disegni e proposte di legge riguarda il testo approvato dalla commissione competente. Tuttavia, in mancanza di un testo approvato dalla commissione, l’esame riguarda il testo di cui è stata adita l’Assemblea.

Articolo 91

1   L’esame in seduta, in prima lettura, di un progetto o di una proposta di legge non puo’ intervenire prima della scadenza di un periodo di sei settimane dalla sua presentazione o di quattro settimane dalla sua trasmissione. Questi tempi non si applicano ai disegni relativi agli stati di crisi o se viene avviata la procedura accelerata.

L’esame dei disegni e proposte viene avviato per l’eventuale audizione del Governo attraverso la presentazione del rapporto della commissione adita in merito e, se necessario, con l’audizione del relatore della o delle commisioni adite per parere.

3   Se il rapporto o il parere è stato distribuito almeno il giorno prima dell’apertura del dibattito, il relatore puo’ rinunciare a presentarlo oralmente; nel caso contrario, il suo autore deve limitarsi a commentarlo senza darne lettura. La presentazione dei rapporti o pareri non possono eccedere una durata che la Conferenza dei presidenti stabilisce organizzando l’esame generale dei testi.

E’ prevista la possibilità di ascoltare un membro del Consiglio economico, sociale e ambientale alle condizioni stabilite dall’articolo 97.

5   Si puo’ portare all’esame e mettere ai voti una sola eccezione di irricevibilità il cui oggetto è di rendere noto il fatto che il testo proposto è contrario a una o più disposizioni costituzionali o di far decidere che non è necessario deliberare . L'approvazione della mozione di irricevibilità ha come conseguenza il rifiuto del  testo contro il quale si ergeva tale proposta. Nell’esame di ognuna di esse, possono unicamente intervenire i firmatari  e questo, per una durata massima di trenta minuti, tranne in caso di decisione contraria della Conferenza dei Presidenti, del Governo, del presidente o del relatore della commissione adita in merito. Prima del voto,  per una durata di due minuti, ha facoltà di parola un oratore per ogni gruppo.

6   Inoltre, si puo’ portare all’esame e mettere ai voti unicamente una mozione destinata al rinvio alla commissione adita in merito di tutto il testo in analisi, il cui effetto, in caso di approvazione, è di sospendere la discussione in attesa di un nuovo rapporto da parte della commissione.

7   Se la mozione di rinvio viene approvata, il Governo, nel caso di un testo prioritario ai sensi dell’articolo 48, comma secondo e terzo della Costituzione e l'Assemblea quando si tratta di un testo prioritario, stabiliscono la data e l’ora in cui la commissione dovrà presentare il suo nuovo rapporto.

8   Se la mozione viene respinta o se non ne vengono presentate, il passaggio all’esame degli articoli del disegno di legge, della proposta o del testo della commissione, è di diritto.

 9  La parola viene poi data agli oratori che hanno chiesto di essere iscritti nell’esame generale. L'autore o il primo firmatario di una proposta hanno priorità.

10  Nei confronti di un testo discusso nell’ambito di una seduta tenutasi in applicazione dell’articolo 48, comma 5, della Costituzione, puo’ essere messa all’esame e votata una sola mozione di previa irricevibilità  il cui oggetto è di far riconoscere che il testo proposto è contrario a uno o a più  provvedimenti costituzionali o di far decidere che non vi sia ragione di deliberare. L’approvazione di tale mozione porta al rifiuto del testo contro cui si erge la mozione. Puo’ essere portata all’esame e al voto una sola mozione che potrebbe essere rinviata alla commissione adita in merito per tutto il testo in discussione, il cui effetto, in caso di approvazione, è di sospendere il dibattito fino alla presentazione di un nuovo rapporto da parte della commissione. Dopo la chiusura dell’esame generale, queste mozioni si possono mettere in esame e ai voti. Nell’esame di queste mozioni, solo i firmatari possono  intervenire per non oltre i quindici minuti salvo parere contrario della Conferenza dei presidenti del il Governo e del presidente o del relatore della commissione adita in merito. Prima del voto, viene concessa la parola, per due minuti, ad un oratore di ogni gruppo.

11  Prima dell’inizio dell’esame degli articoli, il presidente e il relatore della commissione vengono consultati sull’opportunità di indire una riunione della commissione in questione per l’esame immediato degli emendamenti che non le sono stati presentati durante l’ultima riunione che tenutasi in applicazione all’articolo 88, comma primo. Se concludono congiuntamente che non sussiste motivo per tenere questa riunione, il dibattito continua. Nel caso contrario, viene sospeso e ripreso dopo la riunione della commissione. Per questa riunione vengono applicate le  disposizioni dell’articolo 86, comma 6.

Articolo 92

Abrogato

Articolo 93

1 L'irricevibilità come previsto nell’articolo 41, primo comma della Costituzione puo’ essere presentata dal Governo o dal Presidente dell’Assemblea per opporsi ad una proposta, ad un emendamento o alle modifiche presentate con un emendamento al testo di cui era stata inizialmente adita la commissione.

2 L'irricevibilità puo’ anche essere presentata dal Governo e in tal caso il Presidente dell’Assemblea puo’, dopo aver consultato il presidente della Commissione costituzionale, della legislazione e dell’amministrazione generale della Repubblica o un rappresentante dell’ufficio presidenza nominato ad hoc, pronunciarsi sull’irricevibilità. Se il Governo si pronuncia a favore dell’irricevibilità durante lo svolgimento dell’esame, l’analisi dell’emendamento, dell’articolo o del testo in questione vengono sospesi o accantonati  in attesa che il Presidente dell’Assemblea abbia deliberato alle stesse condizioni.

L’irricevibilità puo’ anche essere pronunciata dal Presidente dell’Assemblea il quale dopo aver eventualmente consultato il presidente della Commissione costituzionale, della legislazione e dell’amministrazione generale della Repubblica o un membro dell’ufficio presidenza nominato ad hoc, consulta il Governo. L’esame dell’emendamento, dell’articolo o del testo puo’ essere sospeso o messo da parte in attesa che il Governo si sia pronunciato.

4   In caso di disaccordo tra il Governo e il Presidente dell’Assemblea, l’esame viene sospeso e il Presidente dell’Assemblea adisce il Consiglio costituzionale.

Articolo 94

Abrogato

Articolo 95

1   L’esame degli articoli riguarda successivamente ognuno di essi.

2   Gli interventi delle commissioni e dei deputati sugli articoli del testo in esame o sugli articoli nuovi proposti dal Governo o dalle commissioni, per via d’emendamento, non possono eccedere i due minuti, su riserva delle disposizioni previste all’articolo 54, comma 5.

3   Su ogni articolo, gli emendamenti vengono sottoposti successivamente ad esame e ai voti alle condizioni stabilite dall’Articolo 100. Ogni Articolo viene poi messo ai voti separatamente.

4   La riserva di un Articolo o di un emendamento, il cui oggetto è la modifica dell’ordine dell’esame, puo’ sempre venire richiesta.

5   E’ di diritto per rispondere alla richiesta del Governo o della commissione adita in merito. Negli altri casi spetta al Presidente decidere.

6   Dopo il voto sull’ultimo articolo o sull’ultimo articolo aggiuntivo per via d’emendamento, si procede al voto su tutto il progetto o la proposta, tranne se la Conferenza dei presidenti ha deciso che il voto avrà luogo per scrutinio, a un’altra data alle condizioni previste all’articolo 65-1.  

7   Quando prima del voto sull’articolo unico di un progetto o di una proposta, non sono stati presentati articoli aggiuntivi, questo voto equivale ad un voto complessivo; non si accetta nessun articolo aggiuntivo dopo questa votazione.

Articolo 96

L'applicazione dell’articolo 44, comma 3, della Costituzione è derogatorio alle disposizioni dei capi IV e VI del titolo II del presente Regolamento unicamente per quanto riguarda le modalità di votazione dei testi. Il loro esame avviene secondo la procedura prevista ai capitoli enunciati sopra.

Articolo 97

1   Quando in applicazione dell’'Articolo 69 della Costituzione, il Consiglio economico, sociale e ambientale nomina uno dei propri membri per presentare di fronte all’Assemblea nazionale il parere del Consiglio su un progetto o su una proposta precedentemente presentate al Consiglio, il suo Presidente ne informa il Presidente dell’Assemblea nazionale.

2   In ogni caso, il rappresentante del Consiglio economico, sociale e ambientale viene ascoltato dopo i relatori delle commissioni competenti dell’Assemblea nazionale.

3   All’ora stabilita per la sua audizione, viene fatto entrare in aula dal capo degli uscieri su ordine del Presidente che lo invita a parlare immediatamente. Una volta terminata la propria presentazione, viene ricondotto fuori dall’aula con lo stesso cerimoniale.

Articolo 98

1   Il Governo, le commissioni adite in merito ai disegni di legge, le commissioni adite per parere e i deputati  hanno tutti il diritto di presentare emendamenti al testo presentato all’ufficio presidenza dell’Assemblea nonché ai testi approvati dalle commissioni.

2   Gli emendamenti possono solo essere formulati per iscritto, firmati da almeno uno degli autori, depositati nell’ufficio dell’Assemblea o presentati in commissione.

3   Gli emendamenti devono essere motivati sommariamente ; sono comunicati dalla Presidenza alla commissione adita in merito, stampati e distribuiti; tuttavia, se sussiste un problema di stampa o di circolazione di un emendamento non si puo’ fare ostacolo al suo esame in seduta pubblica.

Gli emendamenti possono riguardare un solo articolo. I contro-progetti vengono presentati sotto forma di  emendamenti, articolo per articolo, al testo in esame. I sotto emendamenti non possono contraddire il senso dell’emendamento. I sotto emendamenti non possono essere emendati. La ricevibilità degli emendamenti, dei contro- progetti e dei sotto-emendamenti ai sensi del presente comma viene stabilita dal Presidente dell’Assemblea.

5   Senza rinuncia dell’applicazione degli articoli 40 e 41 della Costituzione, qualunque emendamento è ricevibile in prima lettura se indica un legame anche indiretto, con il testo presentato o trasmesso. L’esistenza di tale legame viene valutata dal Presidente.

Articolo 98-1 (1)

1  Gli emendamenti sono oggetto di previa valutazione:

2  1° Su richiesta del presidente o del relatore della commissione adita in merito, se si tratta di un emendamento della commissione   

3   2° Su richiesta dell’autore dell’emendamento e con l’accordo del presidente della commissione adita in merito, se si tratta di un emendamento depositato da un deputato.

4   La mancata realizzazione, stampa o distribuzione di un esame previo di un emendamento non puo’ costituire un ostacolo al suo esame in seduta pubblica.

Articolo 99

1   Gli emendamenti dei deputati, salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti possono essere presentati entro il terzo giorno che precede l’ esame di questi testi .

2   Alla scadenza di questi tempi, sono unicamente ammissibili gli emendamenti depositati dal Governo o dalla commissione adita in merito. Quando il Governo o la commissione adita in merito utilizzano tale facoltà, questi tempi non sono più validi per gli emendamenti dei deputati riguardanti l’articolo che viene proposto per emendamento o che si trova in concorrenza con l’emendamento presentato quando quest’ultimo comporta un articolo aggiuntivo.

3    I tempi previsti al presente  articolo non sono applicabili ai sotto-emendamenti :

Articolo 100

1   Gli emendamenti vengono esaminati dopo l’esame del testo a cui si riferiscono  e messi ai voti prima della votazione sul testo e in generale prima dell’argomento principale.

2   Il Presidente sottopone ad esame gli emendamenti depositati all’ufficio presidenza dell’Assemblea.

3   L'Assemblea non delibera sugli emendamenti che non sono presentati in seduta. Non delibera neanche nei casi in cui il Governo ne fa richiesta in applicazione dell’articolo 44, comma 2, della Costituzione, sugli emendamenti che non sono stati presentati alla commissione; questa richiesta viene presentata nel momento in cui l’emendamento viene presentato in aula.

4   Quando gli emendamenti entrano in concorrenza vengono esaminati nell’ordine seguente: emendamenti di soppressione seguiti dagli altri  emendamenti, iniziando da quelli che si discostano maggiormente dal testo proposto e nell’ordine in cui si oppongono, si intercalano o si aggiungono al testo stesso.

5   Gli emendamenti presentati dal Governo o dalla commissione adita in merito hanno priorità di esame rispetto agli emendamenti dei deputati che hanno un oggetto identico. In tal caso, la parola viene data a tutti gli autori di emendamenti e si procede ad un solo voto su tutti questi emendamenti.

6   Quando i vari emendamenti, esclusivi l’uno dell’altro, sono in concorrenza, il Presidente puo’ sottoporli ad esame comune e gli autori ottengono successivamente la parola prima che questi  vengano presentati, ugualmente in modo successivo al voto.

7   Salvo i casi degli emendamenti indicati nell’articolo 95, comma 2, possono essere solamente ascoltati, per ogni emendamento, a parte uno degli autori, il Governo, il presidente o il relatore della commissione adita in merito, il presidente o il relatore della commissione adita per parere e un oratore d’opinione contraria. Su riserva delle disposizioni dell’Articolo 54, comma 5, gli interventi sugli emendamenti a parte quelli del Governo non possono superare i due minuti.

8   L'Assemblea si pronuncia solo sul merito degli emendamenti senza interferire con la loro ammissibilità.

Articolo 101

1   Prima dell’inizio delle spiegazioni di voto di tutti i progetti di legge e di tutte le proposte, l’Assemblea puo’ decidere, su richiesta del Governo o di un deputato, di procedere ad una seconda delibera di tutto o di una parte del testo.

2   La seconda delibera è di diritto su richiesta del Governo o della commissione adita in merito o se questa l’accetta. 

3   I testi che sono oggetto della seconda delibera sono rinviati alla commissione che deve presentare per iscritto o verbalmente un nuovo rapporto.

4   Il rifiuto da parte dell’Assemblea degli emendamenti presentati in seconda delibera vale conferma della decisione presa dall’Assemblea in prima delibera.

Articolo 102

1 Il Governo puo’ dichiarare il carattere di urgenza, in virtù dell’articolo 45 della Costituzione fino a 13 ore prima della Conferenza dei presidenti che precede l’inizio dell’esame generale tramite una comunicazione rivolta al Presidente. Egli ne informa immediatamente l’Assemblea.

In caso di opposizione della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, il Presidente avvisa immediatamente il Governo e il Presidente del Senato.

Quando il Presidente dell’Assemblea viene informato dell’esistenza di un’opposizione da parte della  Conferenza dei presidenti del Senato, riunisce immediatamente la conferenza dei presidenti dell’Assemblea. Questa puo’ anche decidere di opporsi al carattere di urgenza fino alla chiusura dell’esame generale in prima lettura di fronte alla prima assemblea adita.

4   In caso di opposizione congiunta da parte delle Conferenze dei presidenti delle due assemblee prima della chiusura dell’esame generale, non viene avviata la procedura d’urgenza.

CAPO V

Procedura d’esame semplificata

Articolo 103

1   La Conferenza dei presidenti puo’ decidere, su richiesta del Presidente dell’Assemblea, del Governo, del presidente della commissione adita in merito  o del presidente di un gruppo possono, che un progetto o una proposta di legge siano esaminate secondo la procedura d’esame semplificata.

2   La domanda deve essere presentata prima dell’esame in commissione o se viene presentata dal presidente della commissione adita in merito dopo aver consultato quest’ultima. In quest’ultimo caso,  l’esame avviene dopo minimo un giorno pieno di tempo.

Articolo 104

1   La domanda d’esame del testo secondo la procedura d’esame semplificata richiesta dalla Conferenza dei presidenti viene affissa, e notificata al Governo.

2   I progetti e le proposte per le quali la procedura d’esame semplificata viene richiesta non possono essere oggetto delle iniziative indicate all’articolo 91, comma  5 e 10, e all’articolo 128, comma 2.

3   Entro e non oltre le ore 17, il Governo, il presidente della commissione adita in merito o il presidente di un gruppo possono fare opposizione alla procedura d’esame semplificata.

4   L'opposizione viene rivolta al Presidente dell’Assemblea che la notifica al Governo, alla commissione adita in merito e ai presidenti dei gruppi, la fa affiggere e l’annuncia all’Assemblea.

5   In caso di opposizione il testo viene esaminato conformemente alle disposizioni del capo IV del presente titolo.

Articolo 105

1   Gli emendamenti dei deputati e delle commissioni interessate sono ammissibili fino alla scadenza dei tempi di opposizione.

2   Se, posteriormente alla scadenza dei tempi d’opposizione, il Governo deposita un emendamento, il testo viene ritirato dall’ordine del giorno.

3   Puo’ essere iscritto, quanto prima, all’ordine del giorno della seduta successiva. L’esame avviene poi conformemente alle disposizioni del capo IV del presente titolo.

Articolo 106

Quando l'esame del testo sottoposto a procedura d’esame semplificata non subisce alcun emendamento, il Presidente mette direttamente ai voti l’insieme del testo, salvo decisione contraria della Conferenza dei presidenti.

Articolo 107

1                  Quando un testo presentato per la procedura d’esame semplificato non è oggetto di alcun emendamento, il Presidente enuncia unicamente gli articoli ai quali questi emendamenti si riferiscono. Su ogni emendamento, a parte il Governo, possono intervenire esclusivamente uno degli autori, il presidente o il relatore della commissione adita in merito e un oratore contrario. Non si puo’ applicare l’articolo  95, comma 2.

2                  Su riserva delle disposizioni dell'articolo 44, comma 3, della Costituzione, il Presidente mette ai voti unicamente gli emendamenti, gli articoli ai quali si riferiscono e tutta la proposta di legge.

CAPO VI

Relazione tra l’Assemblea nazionale e il Senato

Articolo 108

1   Nel corso delle seconde letture e di ulteriori letture, da parte dell’Assemblea nazionale, di progetti e di proposte di legge, l’esame avviene conformemente alle disposizioni dei capi del presente titolo, con le seguenti riserve.

2   La durata dell’intervento pronunciata per ognuna delle mozioni menzionate all’articolo 91 non puo’ superare quindici minuti dalla seconda lettura in poi, salvo decisione contraria da parte della Conferenza dei Presidenti.

3   L’ esame degli articoli si limita agli articoli per i quali le due camere del Parlamento non sono riuscite ad raggiungere un’intesa per un testo unico.

4   Di conseguenza, gli articoli votati da entrambe le assemblee in un testo unico, non possono essere oggetto di emendamenti che rimetterebbero in causa direttamente o con aggiunte incompatibili, le disposizioni approvate.

5   Non puo’ essere fatta alcuna eccezione alle regole sopra enunciate, tranne in caso di volontà di coordinamento con i testi in corso d’esame, per  procedere a rettifiche materiali o per assicurare il rispetto della Costituzione.

Articolo 109

1   Il rifiuto di tutto un testo nel corso degli esami successivi di fronte alle due assemblee del Parlamento non interrompe le procedure fissate all’Articolo 45 della Costituzione.

2   Nel caso di rifiuto di tutto un testo da parte del Senato, l’Assemblea nazionale delibera alla lettura seguente sul testo che aveva precedentemente approvato e che gli viene trasmesso dal Governo dopo la decisione di rifiuto del Senato.

Articolo 110

1 La riunione della commissione mista paritaria puo’ essere indetta alle condizioni previste dall'Articolo 45 della Costituzione, una volta terminata la prima lettura in ogni assemblea se ne è stato dichiarato il carattere d’urgenza e in mancanza di tale procedura dopo la seconda lettura.

2 Quando questa decisione viene presa dal Primo ministro, viene comunicata al Presidente dell’assemblea che la notifica immediatamente all’Assemblea.

3 Quando i due presidenti delle assemblee prendono congiuntamente la decisione riguardante una proposta di legge, questa viene notificata immediatamente all’Assemblea dal suo Presidente.

4 Se nel momento in cui viene deciso di indire la riunione di una commissione mista paritaria è in corso l’esame del testo di fronte all’Assemblea nazionale, l’esame viene immediatamente interrotto.

Articolo 111

1   In accordo tra l’Assemblea nazionale e il Senato, il numero dei rappresentanti di ogni assemblea presente nelle commissioni miste paritarie è fissato a 7.

2   Alle stesse condizioni, vengono nominati 7 supplenti. Questi vengono invitati a votare solo per il necessario mantenimento della parità tra le due assemblee. L'appello viene fatto in base all’ordine di elezione.

3   La nomina dei rappresentanti dell’Assemblea nelle commissioni miste paritetiche si sforza di riprodurre la configurazione politica di quest’ultima e di assicurare la rappresentanza di tutte le sue componenti.

4   Ogni presidente di gruppo incia alla presidenza la lista dei  propri candidati per categoria, entro i tempi stabiliti dal presidente dell’Assemblea.

5   Le candidature vengono annunciate alla fine dei tempi impartiti. Se il numero di candidati non è superiore al numero  di seggi da attribuire, la nomina diviene effettiva dal momento in cui viene affissa la lista delle candidature. Nel caso contrario, si procede alla designazione per scrutinio conformemente all’articolo 26, immediatamente o all’inizio della prima seduta che segue la scadenza dei tempi su citati.

Articolo 112

1   Le commissioni miste paritarie si riuniscono, su convocazioni del loro decano d’età, alternando dopo ogni argomento trattato, nei locali dell’Assemblea nazionale e del Senato.

2   Esse eleggono il loro ufficio di presidenza di cui decidono la composizione.

3   Esse esaminano i testi di cui sono adite seguendo la procedura ordinaria delle commissioni prevista dal regolamento nei locali in cui hanno sede.

4   Le conclusioni dei lavori delle commissioni miste paritarie sono oggetto di rapporti stampati, distribuiti da ognuna delle due assemblee e comunicati ufficialmente tramite i Presidenti al Primo ministro.

Articolo 113

1   Se il Governo non ha presentato il testo elaborato dalla commissione mista paritaria ad approvazione del parlamento entro i quindici giorni dalla presentazione del rapporto della commissione mista, l'Assemblea che, prima della riunione della commissione era adita per ultima riguardo al testo in esame, puo’ riprendere l’esame conformemente all’articolo 45, primo comma, della Costituzione.

2   Quando l’Assemblea viene adita del testo elaborato dalla commissione paritaria, gli emendamenti depositati sono presentati al Governo prima di essere messi in circolazione e sono distribuiti solo se ne raccolgono l’approvazione. In tale ipotesi, il primo comma dell’articolo 88 è applicabile per i suddetti emendamenti.

3   L'Assemblea delibera prima di tutto sugli emendamenti. Dopo la loro approvazione o dopo il loro rifiuto o nel caso in cui non ve ne fossero, essa delibera con un voto unico su tutto il testo.

Articolo 114

1   L'Assemblea nazionale è validamente adita seguendo la procedura prevista all’Articolo 45, comma 4, della Costituzione solo se questa ha previamente esaminato il testo della commissione mista paritaria e se questo non è stato approvato alle condizioni previste all’articolo 45, comma 3, della Costituzione, o se la commissione mista paritaria non è pervenuta a raggiungere un accordo su un  testo comune.

2   Quando l’Assemblea nazionale procede alle condizioni previste dall’articolo 45, comma 4, della Costituzione ad una nuova lettura, questa viene fatta sull’ultimo testo su cui era stata adita prima della creazione della commissione mista.

3   Quando, dopo questa nuova lettura, l’Assemblea nazionale viene adita dal Governo con una richiesta per deliberare definitivamente, la commissione adita in merito determina in che ordine vengono esaminati rispettivamente il testo della commissione e l’ultimo testo votato dall’Assemblea nazionale, modificato eventualmente da uno o da vari emendamenti votati dal Senato. In caso di rifiuto di uno di questi testi, l’altro viene immediatamente messo ai voti. Nel caso in cui entrambi i testi fossero respinti, il progetto o la proposta di legge vengono definitivamente rifiutati.

4   Se il Governo non ha chiesto all’Assemblea di deliberare definitivamente entro quindici giorni dalla trasmissione del testo approvato in nuova lettura dal Senato, l’Assemblea puo’ riprendere l’esame del testo seguendo la procedura dell’articolo 45, comma primo, della Costituzione. La procedura prevista dal comma 4 del suddetto articolo non puo’ essere applicata dopo la ripresa dell’esame del testo.

Articolo 115

1   Tutti i disegni di legge votati dall’Assemblea nazionale e non divenuti definitivi vengono trasmessi senza indugi dal Presidente dell’Assemblea nazionale al Governo. Nel caso in cui il disegno di legge viene respinto, il Presidente ne informa il Governo.

2   Qualunque proposta di legge votata dall’Assemblea nazionale e non divenuta definitiva viene trasmessa immediatamente dal presidente dell’Assemblea nazionale al Presidente del Senato. Il Governo viene avvisato di questo invio. In caso di rifiuto di una proposta di legge trasmessa dal Senato, il Presidente ne informa il Presidente del Senato e il Governo.

3   Quando l’Assemblea nazionale approva senza modifiche un disegno o una proposta di legge votati dal Senato, il Presidente dell’Assemblea nazionale trasmette il testo definitivo al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione, attraverso il Segretario generale del Governo. Il Presidente del Senato è avvisato di questo invio.

CAPO VII

Nuova delibera della legge richiesta dal Presidente della Repubblica

Articolo 116

1   Quando, secondo le disposizioni previste all’Articolo 10, comma 2, della Costituzione, il Presidente della Repubblica richiede una nuova delibera di legge o di alcuni articoli, il Presidente dell’Assemblea nazionale ne informa l’Assemblea

2   Egli consulta l’Assemblea per sapere se essa auspica rinviare il testo di legge di fronte ad una commissione diversa rispetto a quella che precedentemente era stata adita; in caso di risposta negativa il testo viene rinviato alla commissione che ne era venuta a conoscenza.

3   La commissione competente deve deliberare nei tempi impartiti dall’Assemblea, che in nessun caso mai al di là dei quindici giorni. L'iscrizione del caso all’ordine del giorno dell’Assemblea avviene conformemente alle disposizioni previste all’articolo 48.

SECONDA PARTE

PROCEDURA LEGISLATIVA APPLICABILE ALLE REVISIONI COSTITUZIONALI, AI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E AI DISEGNI DI LEGGE DI FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAPO VIII

Disposizioni comuni per i disegni di legge disciplinati dalle regole della seconda parte

Articolo 117

Conformemente all’articolo 42, comma 2, della Costituzione, la discussione in seduta dell’esame dei disegni di revisione costituzionale, della finanziaria e della legge di finanziamento della previdenza sociale riguarda, in prima lettura di fronte alla prima assemblea adita, sul testo presentato dal Governo e, per le altre letture, sul testo trasmesso dall’altra assemblea.

Articolo 117-1

1   I relatori delle commissioni devono essere essere nominati e le loro relazioni  devono essere depositate, stampate e messe a disposizione in un lasso di tempo sufficiente per permettere all’Assemblea nazionale di procedere all’esame dei disegni di legge conformemente alla Costituzione.

2   I rapporti si concludono con l’approvazione, il rifiuto o con emendamenti.

3   Sono solo i deputati che appartengono ad una commissione a poter presentare emendamenti.

4   I membri del Governo non assistono al voto in commissione

Articolo 117-2

1   Le commissioni permanenti che decidono di esaminare per parere la totalità o una parte di un disegno di legge rinviato ad un’altra commissione permanente ne informa il Presidente dell’Assemblea nazionale. Questa decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

2   Quando un disegno di legge è stato oggetto di un rinvio per parere, la commissione adita nomina un relatore che ha il diritto di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione adita in merito. Reciprocamente, il relatore della commissione adita in merito ha il diritto di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione adita per parere.

3   Le commissioni adite per parere possono riunirsi prima o dopo le commissioni adite in merito. I relatori delle commissioni adite per parere difendono di fronte alla commisisone adita in merito gli emendamenti approvati dalla loro commissione.

4   I pareri sono depositati, stampati e distribuiti. La mancata presentazione o distribuzione di un parere non puo’ impedire l’esame di un disegno di legge e la commissione che ha deciso di esprimere un parere puo’ sempre esprimerlo verbalmente il giorno stabilito per l’esame del testo.

Articolo 117-3

I disegni di revisione costituzionale, i disegni di legge delle finanze i i disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale non possono essere sottoposti alla procedura d’esame semplificata prevista al capo V della prima parte del presente titolo.

CAPO IX

Esame riguardante le revisioni costituzionali

Articolo 118

1   Le revisioni costituzionali vengono esaminate, discusse e votate secondo la procedura legislativa prevista dalla prima parte del presente titolo con le riserve che figurano ai comma 2 a 5 dell’articolo 89 della Costituzione e, per i progetti,  al capo VIII della presente sezione. La procedura prevista dagli articoli 49, comma 5, del presente Regolamento non è applicabile all’esame delle revisioni costituzionali.

2   Quando l’Assemblea ha approvato in  modo identico il testo di una revisione costituzionale votata dal Senato, questo testo viene trasmesso al Presidente della Repubblica.

CAPO X

Esame sulla legge finanziaria

Articolo 119

1   I disegni di legge sulla finanziaria vengono esaminati, discussi e votati secondo la procedura giudiziaria prevista dalla prima parte del presente titolo su riserva delle disposizioni particolari della Costituzione, delle disposizioni di carattere organico prese per la loro applicazione e di quelle della presente parte che sono loro applicabili. La procedura prevista dall’articolo 49, comma 5 del presente Regolamento non è applicabile all’esame dei progetti di legge finanziaria.

2   Gli emendamenti dei deputati ad una missione della seconda parte del disegno di legge finanziaria dell’anno e agli articoli correlati possono, salvo decisione contraria della Conferenza dei presidenti, essere presentati al più tardi il penultimo giorno prima dell’esame di suddetta missione entro le 13.

3   Gli emendamenti dei deputati agli articoli della seconda parte del disegno di legge finanziaria dell’anno non correlati ad una missione possono, salvo decisione contraria della Conferenza dei presidenti, essere presentati al più tardi il giorno prima dell’esame di tali articoli entro le 13.

4   Alla fine dell’esame degli articoli della prima parte del disegno di legge della finanziaria dell’anno e dei disegni di legge finanziaria rettificativi e prima di passare all’esame della seconda parte, si puo’ procedere, alle condizioni previste all’articolo 101, ad una seconda delibera della prima parte o di una parte di essa.

Si procede ad un voto su tutta la prima parte del disegno di legge della finanziaria  dell’anno o su un disegno di legge della finanziaria rettificativa alle stesse condizioni rispetto all’insieme del disegno di legge. Quando l’Assemblea non approva la prima parte della finanziaria dell’anno o la prima parte di un disegno di legge rettificativo, tutto il disegno di legge viene considerato come respinto.

6   Se, conformemente all’articolo 101, si procede prima dell’inizio delle spiegazioni di voto sul testo generale,  ad una seconda delibera su tutto o su una parte del disegno di legge finanziaria rettificativa, sarà possibile effettuare modifiche alle disposizioni della prima parte unicamente per coordinamento, con i voti intervenuti sugli articoli della seconda parte.

     Articolo 120

1   Salvo quelle previste dalla legge organica e relativa alle legge finanziaria, le modalità dell’esame della seconda parte della finanziaria dell’anno sono stabilite dalla Conferenza dei Presidenti. Questa stabilisce in particolare la ripartizione dei tempi di parola attribuiti ai gruppi e  per i deputati che non appartengono ad alcun gruppo, nonché il tempo di parola attribuito alle commissioni e la loro ripartizione nelle discussioni.

2    La Conferenza dei presidenti puo’ decidere che l’esame di alcune missioni della seconda parte del progetto di legge della finanziaria dell’anno avverrà, a titolo principale e ad esclusione dei voti, nel corso di una riunione comune della Commissione sulla finanziaria, dell’economia generale e del controllo di bilancio e della o delle commissioni adite per parere. La riunione è copresieduta dai presidenti delle commissioni interessate e il  resoconto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dopo il resoconto nel corso del quale viene discussa la missione.

3    La Conferenza dei presidenti definisce la lista delle commissioni ampliate e indice le date delle loro riunioni, che possono tenersi allo stesso momento di una seduta pubblica.

Articolo 121

Gli emendamenti contrari ai provvedimenti della legge organica relativa alla finanziaria vengono dichiarati non ricevibili come previsto nel capo III della prima parte del presente titolo.

 

CAPO XI

Esame delle leggi di finanziamento della previdenza sociale

Articolo 121-1

L’esame dei disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale si effettua secondo la procedura legislativa prevista dal presente Regolamento, secondo le disposizioni particolari della Costituzione, le disposizioni di carattere organico prese per la loro applicazione e le disposizioni della presente parte che sono applicabili ad esse. La procedura prevista dall’articolo 49, comma 5, del presente regolamento non è applicabile all’esame dei disegni di legge per il finanziamento della previdenza sociale.

Articolo 121-2

Gli emendamenti contrari alle disposizioni del Capo primo bis del titolo primo del libro primo del codice della previdenza sociale vengono dichiarati inammissibili alle condizioni previste nel capo III della prima parte del presente titolo.

Articolo 121-3

1   Alla fine dell’esame degli Articoli di una parte del disegno di legge del finanziamento della previdenza sociale e prima di passare all’esame della seguente, si puo’ procedere secondo quanto previsto all’Articolo 101, ad una seconda delibera.

2   Se, conformemente all’articolo 101, si procede su tutto il testo, prima dell’inizio delle spiegazioni di voto, ad una seconda delibera di tutto o di una  parte del disegno di legge di finanziamento della previdenza sociale, non si possono apportare modifiche alle disposizioni delle altre parti tranne quelle necessarie, per coordinamento, con i voti intervenuti sull’ultima parte.

TERZA PARTE

PROCEDURE SPECIALI

CAPO XII

Proposte di referendum

Articolo 122

1   Durante l’esame di un disegno di legge riguardante un argomento indicato all’articolo 11, comma primo della Costituzione, puo’ essere presentata una sola mozione per proporre per referendum il disegno di legge in questione.

2   La suddetta mozione deve essere firmata da un decimo almeno dei rappresentanti dell’Assemblea.  Non puo’ essere accompagnata da nessuna condizioni o riserva, ne comportare emendamenti al testo presentato dal Governo. Si applica la procedura stabilita all’articolo 51, comma primo.

3   Questa mozione viene discussa immediatamente prima dell’esame generale del progetto o se l’esame generale è già iniziato viene discussa nel momento in cui è stata presentata. Viene sottoposta ad esame solo se viene constatata la presenza effettiva in seduta dei firmatari al momento dell’appello. Ha priorità, eventualmente sulla questione precedente.

4   Nell’esame, puo’ solo intervenire uno dei firmatari per una durata massima di trenta minuti, il Governo e il presidente o il relatore della commissione adita in merito. Prima del voto viene data la parola, per due minuti, a un oratore di ogni gruppo.

5     L’approvazione della mozione sospende l’esame del disegno di legge. La mozione approvata dall’Assemblea viene immediatamente trasmessa al Senato, accompagnata dal testo al quale fa riferimento.

6    Se il Senato non approva la mozione entro i trenta giorni che seguono tale cambiamento l’esame del progetto riprende di fronte all’Assemblea al punto in cui era stato interrotto. In tal caso non sono ammesse nuove mozioni.

7    I tempi indicati al comma precedente sono sospesi tra le sessioni ordinarie o quando l’iscrizione all’ordine del giorno del Senato della mozione è stata impedita dall’applicazione delle priorità previste all’articolo 48, comma 2 e 3, della Costituzione.

Articolo 123

1   Se l’Assemblea viene adita dal Senato con una mozione che include una proposta di referendum di un disegno di legge in  esame di fronte alla suddetta assemblea, questa mozione viene immediatamente rinviata in commissione. Viene iscritta all’ordine del giorno in apertura della seduta seguente su riserva, eventualmente, delle priorità previste all’articolo 48, comma 2 e 3, della Costituzione.

2   L’Assemblea deve deliberare entro trenta giorni dalla trasmissione che le viene fatta dal Senato. Questi tempi sono sospesi tra le sessioni ordinarie o quando l’esame della  mozione all’ordine del giorno dell’Assemblea è stato ostacolato dall’applicazione delle priorità previste all’articolo 48, comma 2 e 3, della Costituzione.

3   In caso di approvazione della mozione, il presidente dell’Assemblea ne informa il presidente del Senato. Notifica al Presidente della Repubblica il testo della mozione congiuntamente approvata dalle due assemblee. Questo testo viene reso noto con una pubblicazione nella  Gazzetta ufficiale.

4   Se la mozione viene respinta, il Presidente dell’Assemblea ne informa il Presidente del Senato. L’Assemblea riprende al punto in cui era stato interrotto l’ordine del giorno. In tal caso non è ammissibile nessuna nuova mozione che includa una proposta di referendum.

Articolo 124

Quando il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, decide di sottoporre a referendum un disegno di legge di cui l’Assemblea è adita, l’esame del testo viene immediatamente interrotto.

CAPO XIII

Procedure relative alla consultazione degli elettori di un ente territoriale d’oltre-mare

Articolo 125

1  Le mozioni che in applicazione dell’ultimo comma degli articoli 72‑4 o 73 della Costituzione, mirano a proporre al Presidente della Repubblica di consultare gli elettori di un ente territoriale situato oltre-mare, vengono depositate, esaminate e discusse secondo la procedura applicabile in prima lettura alle proposte di legge, ad eccezione delle disposizioni che si applicano a questi ultimi articoli 34, 40 e 41 della Costituzione.

2  Se l’Assemblea approva una mozione depositata da uno o più deputati o modifica una mozione trasmessa dal Senato, il Presidente dell’Assemblea la trasmette senza indugi al presidente del Senato.

3  Qualora l’Assemblea approvi senza apportare modifiche una mozione trasmessa dal Senato, il Presidente dell’Assemblea ne informa il Presidente del Senato. Notifica al Presidente della Repubblica il testo della mozione congiuntamente approvata dalle due assemblee. Questo testo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

4  Se il Governo presenta di fronte all’Assemblea una mozione sulla base degli articoli  72‑4 o 73 della Costituzione, prima di organizzare nei territori d’oltre-mare, su sua proposta, una consultazione che riguarda un cambiamento previsto all’articolo 72-4, comma 1, o all’articolo 73, comma 7, della Costituzione, la Conferenza dei presidenti organizza il dibattito alle condizioni previste all’articolo 132, comma 2 a 4, del presente Regolamento. Non possono esserci votazioni, di nessun tipo.

CAPO XIV

Mozioni relative ai trattati d’adesione all’Unione europea

Articolo 126

1 I disegni di legge che autorizzano la ratifica di un trattato relativo all’adesivo di un Stato all’Unione europea, decisi in Consiglio dei ministri in vista di un referendum, vengono trasmessi all’Assemblea, dal Governo, poi stampati e distribuiti.

2 Puo’ essere presentata, all’Assemblea, sulla base dell’articolo 88‑5, comma 2, della Costituzione, una sola mozione che tende ad autorizzare l’approvazione del disegno di legge secondo la procedura prevista al suo articolo 89, comma 3. La suddetta mozione deve essere presentata entro quindici giorni dalla trasmissione del disegno di legge all’Assemblea. Non puo’ essere accompagnata da nessuna condizione o riserva, nè comportare emendamenti al testo trasmessi dal Governo.

3 Tale mozione è rinviata alla Commissione affari esteri, che consegna la propria relazione entro quindici giorni. Con le conclusioni del rapporto la mozione è approvata o respinta.  La mozione è iscritta all’apertura della seduta seguente, su riserva delle priorità definite all’articolo 48, comma 2 e 3, della Costituzione. L’esame  è organizzato dalla Conferenza dei presidenti alle condizioni previste all’articolo 49, comma 1 a 4, del presente Regolamento. Prima del voto, ha facoltà di parola, per cinque minuti, un oratore di ogni gruppo.

4 Se la mozione è approvata dall’Assemblea con una maggioranza dei tre quinti essa viene immediatamente trasmessa al Senato.

5  Se l’Assemblea viene adita dal Senato con  una mozione, approvata con una maggioranza dei tre quinti, in vista di un’adozione, secondo la procedura prevista all’articolo 89, comma 3, della Costituzione, di un disegno di legge che autorizzi la ratifica di un trattato relativo all’adesione di uno Stato all’Unione europea, la mozione viene immediatamente rinviata alla Commissione degli affari esteri. Per l’esame di tale mozione sono applicabili le disposizioni previste ai comma precedenti.

6   In caso di approvazione dell’Assemblea, a maggioranza dei tre quinti, di una mozione a maggioranza dei tre quinti, di una mozione trasmessa dal Senato alle condizioni definite come sopra, il Presidente dell’Assemblea ne informa il Presidente del Senato. Notifica al Presidente della Repubblica il testo della mozione. Questo testo viene pubblicato nella  Gazzetta ufficiale.

     In caso di respingimento della mozione trasmessa dal Senato o di approvazione a una maggioranza inferiore a quella dei tre quinti, il Presidente dell’assemblea ne informa il Presidente del Senato. Non è più ammissibile, di fronte all’Assemblea, nessun’altra mozione in vista dell’autorizzazione dell’approvazione del disegno di legge secondo la procedura prevista all’articolo 89, comma 3 della Costituzione.

8 I tempi indicati nel presente articolo sono sospesi tra le sessioni ordinarie o quando l’esame della mozione all’ordine del giorno è stata impedita dall’applicazione delle priorità previste all’articolo 48, comma 2 e 3, della Costituzione.

CAPO XV

Procedura di esame delle leggi organiche

Articolo 127

1   I disegni e le proposte di legge che hanno come scopo la modifica di una legge organica o che riguardano una materia a cui la Costituzione conferisce un carattere organico, debbono menzionare nel titolo questo aspetto. Non possono contenere disposizioni di altro tipo.

2   L’esame in prima lettura, di progetti e di proposte di legge organica in seduta pubblica non possono intervenire prima della fine delle sei settimane che seguono la consegna effettiva del testo o di quattro settimane dalla sua trasmissione. Se viene dichiarato il carattere di urgenza vengono applicati unicamenti i tempi inizialmente previsti di quindici giorni.

3   Non si puo’ presentare nessun emendamento o articolo aggiuntivo  nel progetto o nella proposta di legge che includa provvedimenti che escludono il carattere organico.

4   Nessuna disposizione legislativa a carattere organico puo’ essere introdotta in un progetto o in una proposta di legge senza essere stata presentata nella forma prevista al comma primo qui di seguito.

5   I disegni di legge e le proposte di legge organica sono esaminati, discussi e votati secondo la procedura legislativa prevista dalla prima parte del presente capo, su riserva delle disposizioni dei comma 3 e 4 dell’articolo 46 della Costituzione e del presente articolo. Tuttavia non possono essere oggetto della procedura d’esame semplificato prevista al  Capo V della prima parte del presente titolo.

CAPO XVI

Trattati e accordi internazionali

Articolo 128

1   Quando l’Assemblea viene adita per un disegno di legge che autorizza la ratifica di un trattato o l’approvazione di un accordo internazionale non sottoposto a ratifica, non è votato sugli articoli contenuti in questi atti.

2   L'Assemblea conclude con l’approvazione, il  rifiuto o l’aggiornamento. Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 91, comma 5 o 10. La mozione d’aggiornamento che puo’ essere motivata viene messa in esame dopo la chiusura dell’esame generale; la sua approvazione, che viene notificata al Primo ministro, comporta gli effetti previsti all’articolo 91, comma 7.

Articolo 129

1   Quando il Consiglio costituzionale è stato adito alle condizioni previste dall’articolo 54 della Costituzione per sapere se un impegno internazionale include una clausola contraria alla costituzione, il disegno di legge che ne autorizzi la ratifica o la sua approvazione non puo’ essere riesaminato.

2   Il ricorso del Consiglio costituzionale intervenuto nel corso della procedura legislativa sospende questa procedura.

3   L’esame puo’ essere avviata o ripresa al di fuori delle forme previste per la revisione della Costituzione solamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della dichiarazione del Consiglio costituzionale dove viene indicato che l’impegno non contiene nessuna clausola contraria alla Costituzione.

CAPO XVII

Dichiarazione di guerra,interventi militari esterni e stato d’assedio

Articolo 131

              Le autorizzazioni previste agli articoli 35, comma 1 e 3, e 36 comma 2, della Costituzione possono essere unicamente frutto, per quanto riguarda l’Assemblea nazionale, di un voto su un testo ad hoc di iniziativa governativa o dipendera da una  dichiarazione del Governo facente riferimento ai suddetti articoli.

2               Nei dibattiti organizzati per l’applicazione degli articoli 35 e 36 della Costituzione, ogni gruppo dispone, dopo l’intervento del Governo, salvo in caso di decisione contraria  della Conferenza dei presidenti, di un tempo di parola di un’ora se il dibattito è organizzato in applicazione degli articoli 35, comma 1, o 36, comma 2, della Costituzione, e di trenta minuti se e’ organizzato in applicazione dell’articolo 35, comma 2 o 3, della Costituzione. I deputati che non appartengono a nessun gruppo e che si sono fatti iscrivere per primi nel dibattito dispongono di un tempo di parola di dieci minuti. Le iscrizioni per i tempi di parola vengono effettuate dai presidenti dei gruppi, che indicano al Presidente dell’Assemblea l’ordine in cui vanno chiamati gli oratori insieme alla durata dei loro interventi, che non puo’ essere inferiore a cinque minuti. Con tali indicazioni, il Presidente, determina l’ordine del giorno degli interventi.

3               L’informazione prevista all’articolo 35, comma 2, della Costituzione puo’ rivestire la forma di una dichiarazione seguita eventualmente da un dibattito organizzato alle suddette condizioni.

4               Nessun voto, di alcun tipo, puo’ svolgersi in occasione di un dibattito deciso in applicazione del comma precedente. In altri casi, dopo la chiusura del dibattito, la parola puo’ essere concessa, salvo decisione contraria della Conferenza dei presidenti, per una spiegazione di voto di cinque minuti, all’oratore nominato da ogni gruppo e agli altri oratori. In tal caso vengono applicate le disposizioni relative alla chiusura.

5               Nessun emendamento puo’ essere presentato alle procedure previste dal suddetto articolo. 

 

TITOLI III

CONTROLLO PARLAMENTARE

PRIMA PARTE

PROCEDURE D’INFORMAZIONE, DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO DELL’ASSEMBLEA

CAPO Primo

Comunicazione del Governo

Articolo 132

1    Sulla base dell’articolo 50‑1 della Costituzione il Governo puo’ chiedere di presentare delle dichiarazioni di fronte all’Assemblea, eventualmente su richiesta di un gruppo. Tale dichiarazione apre la discussione e puo’essere oggetto di un voto su decisione del Governo, senza tuttavia impegnarne la responsabilità.

2   Per il dibattito a cui consegue la comunicazione del Governo indicata al comma precedente, la Conferenza dei presidenti stabilisce l’orario globale attribuito ai gruppi e ai deputati che non appartengono ad alcun gruppo. Ai gruppi d’opposizione viene conferita la metà del tempo di parola previsto per i gruppi. Il tempo rimanente viene poi suddiviso tra gruppi d’opposizione e gli altri gruppi, a seconda della loro importanza numerica. Ogni gruppo dispone di almeno dieci minuti di tempo di parola.

3    Le iscrizioni al dibattito e l’ordine degli interventi avvengono alle condizioni previste dall’articolo 49, comma 3 e 4, del presente Regolamento.

4    Il Governo prende la parola per ultimo per rispondere agli oratori che sono intervenuti.

5  Quando il Governo ha deciso che la propria comunicazione apre al voto,  la Conferenza dei presidenti puo’ anche autorizzare spiegazioni di voto. In tal caso, la parola viene conferita, per cinque minuti, dopo la chiusura del dibattito, ad un oratore di ogni gruppo.

  Il Presidente presenta la dichiarazione del Governo per il voto; lo scrutinio avviene conformemente all’articolo 66 comma II.

7   Il Governo puo’ anche chiedere di presentare di fronte all’Assemblea una dichiarazione senza aprire la discussione. In tal caso dopo la dichiarazione del Governo, il Presidente puo’ autorizzare un solo oratore per gruppo a rispondergli. Non si puo’ procedere a nessun tipo di votazione.

CAPO II

Interrogazioni

Articolo 133

1    La Conferenza dei presidenti stabilisce la o le sedute settimanali dedicate, conformemente al comma 6 dell’articolo 48, della Costituzione, alle interrogazioni dei deputati e alle risposte del Governo, anche durante le sessioni straordinarie.

    Ogni settimana, la metà delle interrogazioni previste nell’ambito della o delle sedute fissate in applicazione del comma precedente, viene presentata dai deputati membri di un gruppo d’opposizione.

3   Nel corso di ognuna delle suddette sedute, ogni gruppo presenta almeno un’interrogazione.

4   La prima interrogazione posta viene attribuita di diritto ad un gruppo di opposizione o minoritario o a un deputato che non appartiene ad alcun gruppo.

5   La Conferenza dei presidenti stabilisce le condizioni in cui i deputati che non appartengono ad alcun gruppo possono porre le proprie domande.

Articolo 134

1  Nel rispetto delle priorità definite dall’articolo 48 della Costituzione, la Conferenza dei presidenti puo’ organizzare, secondo le modalità che determina, sedute di interrogazioni orali senza dibattito e proporre di prenotare, a tal effetto, una o varie sedute della settimana prevista al comma 4 dello stesso articolo.

2   I comma 2, 3 e 5 dell’articolo 133 del presente Regolamento sono applicabili alle sedute stabilite in applicazione del comma precedente.

Articolo 135

  Le interrogazioni per iscritto vengono rivolte da un deputato ad un ministro; quelle che riguardano la politica generale del Governo vengono rivolte al Primo ministro.

2  Le domande scritte devono essere sommariamente redatte e devono limitarsi agli elementi strettamente indispensabili alla comprensione della domanda. Esse non debbono contenere nessuna  accusa di tipo personale rispetto ai terzi designati

I deputati che desiderano porre un’interrogazione scritta ne consegnano il testo al Presidente dell’Assemblea che lo notifica al Governo.

4  Le interrogazioni scritte vengono pubblicate, durante le sessioni e fuori sessione, nella  Gazzetta ufficiale.

5  Le risposte dei ministri devono essere pubblicate nel mese che segue la pubblicazione delle domande. Questo periodo non puo’ comportare alcuna interruzione.

6   In questo spazio-tempo, i ministri hanno tuttavia la facoltà di dichiarare per iscritto che l’interesse pubblico non permette loro di rispondere, o, a titolo eccezionale, possono chiedere per riunire gli elementi della loro risposta di un tempo supplementare di non oltre un mese.

7   Alla fine dei tempi indicati ai due comma precedenti, i presidenti dei gruppi hanno la facoltà di segnalare alcune interrogazioni rimaste senza risposta. La segnalazione viene indicata nella Gazzetta ufficiale. I ministri sono allora tenuti a rispondere entro dieci giorni.

CAPO III

Risoluzioni derivanti dall’articolo 34-1 della Costituzione

Articolo 136

1               Le proposte di risoluzione presentate dai deputati o a nome di un gruppo dal suo presidente, sulla base dell’articolo 34‑1 della Costituzione, vengono depositate nell’Ufficio presidenza dell’Assemblea, registrate alla Presidenza, stampate e distribuite.

2               Appena depositate, le proposte di risoluzione indicate al comma precedente vengono trasmesse dal Presidente al Primo ministro e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

3               Le proposte di risoluzione non vengono rinviate in commissione. La loro iscrizione all’ordine del giorno viene decisa alle condizioni stabilite dall’articolo 48 del presente Regolamento. Tuttavia, il Presidente dell’Assemblea deve esser stato informato delle richieste d’iscrizione all’ordine del giorno provenienti dai presidenti dei gruppi entro le quarant’otto ore che precedono la riunione della Conferenza dei presidenti. Nel momento in cui riceve l’informazione, il Presidente ne informa immediatamente il Primo ministro.

4               Non possono essere iscritte all’ordine del giorno:

5               1° Le proposte di risoluzione presentate da meno di sei giorni pieni;

6               2° Le proposte di risoluzione che hanno lo stesso oggetto  rispetto ad una proposta anteriore iscritta all’ordine del giorno della stessa sezione ordinaria e il Presidente lo constata;

7               3° Le proposte di risoluzione rispetto alle quali il Governo ha indicato al  Presidente dell’Assemblea, prima che fossero iscritte all’ordine del giorno, che venivano dichiarate non ricevibili come previsto dal secondo comma dell’articolo 34‑1 della Costituzione.

              Le irricevibilità dichiarate dal Governo sulla base dell’articolo 34-1, comma 2, della Costituzione vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

9               Le proposte di risoluzione non possono essere oggetto di alcun emendamento.

10          Le risoluzioni approvate dall’Assemblea vengono trasmesse al Governo. Vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

CAPO IV

Commissioni d’inchiesta parlamentare

Articolo 137

     La creazione di una commissione d’inchiesta parlamentare da parte dell’Assemblea è il risultato di una proposta di risoluzione presentata all’ufficio presidenza dell’Assemblea. Questa proposta deve determinare con precisione i fatti che danno luogo ad inchiesta, i servizi pubblici o le imprese nazionali di cui la commissione deve esaminare la gestione. Tale proposta viene esaminata e discussa alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 138

1   Non sono ammissibili proposte di risoluzione per la creazione di una commissione d’inchiesta parlamentare aventi lo stesso oggetto rispetto alla missione effettuata alle condizioni previste all’articolo 145‑1 oppure di una commissione d’inchiesta anteriore, prima della fine della scadenza di dodici mesi dalla data di fine lavori dell’una o dell’altra.

 

2   L’irricevibilità viene dichiarata dal Presidente dell’Assemblea. In caso di dubbio, il Presidente delibera dopo aver ottenuto il parere dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

Articolo 139 

1               La presentazione della risoluzione per la creazione di una commissione d’inchiesta è notificata dal Presidente dell’Assemblea al guardasigilli, ministro della giustizia.

  Se il ministro della giustizia indica che vi sono procedimenti giudiziari in corso sui fatti che hanno motivato la presentazione della proposta, questa non puo’ essere presentata per esame. Se l’esame è gia iniziato, viene immediatamente interrotto.

3               Quando viene aperta un’informazione giudiziaria dopo la creazione della commissione, il Presidente dell’Assemblea, adito dal guardasigilli, ne informa il presidente della commissione. I lavori della commissione vengono immediatamente interrotti.

 

Articolo 140

Le proposte di risoluzione per la creazione di una commissione d’inchiesta vengono rinviate alla commissione permanente competente. Questa verifica l’esistenza delle  condizioni richieste per la creazione della commissione d’inchiesta e ne indica l’opportunità.

Articolo 140-1

Abrogato

Articolo 141

1               La creazione di una commissione d’inchiesta parlamentare è il risultato di un voto dell’Assemblea rispetto alla proposta di risoluzione presentata in tal senso.

2               Tutti i presidenti di un gruppo d’opposizione o di gruppo minoritario possono chiedere, una volta per sessione ordinaria, fatto salvo in quella che precede il rinnovo dell’Assemblea, al momento della Conferenza dei presidenti che venga aperta una discussione su una proposta di risoluzione riguardante la creazione di una commissione di inchiesta secondo quanto stabilito dagli articoli 137 a 139 e che sia iscritto d’ufficio all’ordine del giorno di una seduta della prima settimana in applicazione del comma 4 dell’articolo 48, della Costituzione.

3               Nell’ambito dei dibattiti organizzati sulle basi del comma precedente e salvo decisione contraria della Conferenza dei presidenti,  viene data facoltà di parola per una durata che non puo’ superare i cinque minuti ad un oratore di ogni gruppo. Partecipano allo scrutinio solo i deputati che si oppongono alla creazione della commissione d’inchiesta. La domanda di creazione di una commissione d’inchiesta puo’ essere respinta con una maggioranza pari ai tre quinti dei rappresentanti dell’Assemblea. 

 

Articolo 142

1   Le commissioni d’inchiesta non possono essere composte da più di 30 deputati. Per la nomina dei loro rappresentanti si applicano i provvedimenti previsti dall’articolo 25.

2   Non possono essere nominati in una commissione d’inchiesta i deputati che sono stati oggetto di una sanzione penale o disciplinare riguardante una loro mancanza all’obbligo del segreto in occasione di lavori non pubblici di una commissione creata nel corso della stessa legislatura.

Articolo 142-1

Abrogato

Articolo 143

1   L’ufficio delle commissioni di inchiesta è composto da un presidente, quattro vice-presidenti e quattro segretari. Le nomine avvengono cercando di rispettare la configurazione politica dell’Assemblea nazionale e di assicurare la rappresentanza di tutte le sue componenti.

2   La funzione di presidente o quella di relatore spettano di pieno diritto ad un rappresentante del gruppo di opposizione.

3   Per deroga alla regola indicata al comma precedente, quando la commissione di inchiesta è stata creata sulle basi del secondo comma dell’articolo 141, la funzione di presidente o di relatore spetta di diritto ad un rappresentante del gruppo che ne è l’autore.

4   I membri dell’ufficio di presidenza di una commissione d’inchiesta e eventualmente il relatore sono nominati alle condizioni previste all’articolo 39.

Articolo 144

(Disposizioni dichiarate contrarie alla Costituzione)

Articolo 144-1

Salvo nei casi in cui una commissione d’inchiesta ha deciso, conformemente al primo comma del paragrafo IV dell’articolo 6 dell’ordinanza no 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari, di applicare il segreto, le sue audizioni possono essere ritrasmesse in televisione.

Articolo 144-2

1   Alla fine dei sei mesi previsti dall’ultimo comma del paragrafo I dell’articolo 6 dell’ordinanza no 58-1100 del 17 novembre 1958 precitata, e se la commissione non ha presentato il proprio rapporto, il suo presidente consegna al Presidente dell’Assemblea nazionale i documenti in suo possesso. Questi non possono dar luogo ad alcuna pubblicazione né a dibattiti.

2   Il rapporto redatto da una commissione d’inchiesta viene consegnato al Presidente dell’Assemblea. La presentazione di questo rapporto viene fatta nella Gazzetta Ufficiale e annunciata all’apertura della seduta seguente. Salvo in caso di parere contrario dell’assemblea riunita in comitato segreto alle condizioni previste all’articolo 51, il rapporto viene stampato e distribuito. Questo puo’ dar luogo ad un dibattito senza voto in seduta pubblica.

3   La richiesta di costituire l’Assemblea in comitato segreto ha come effetto di decidere, con un voto speciale, di non autorizzare la pubblicazione di tutto o parte del rapporto e deve essere presentata entro cinque giorni pieni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CAPO V

Ruolo d’informazione delle commissioni permanenti o speciali

Articolo 145

1   Senza rinuncia dell’applicazione delle disposizioni aventi lo stesso tema iscritte nel titolo II, le commissioni permanenti assicurano l’informazione dell’Assemblea per permetterle di esercitare il proprio controllo sulla politica del Governo.

2   A tale scopo, possono affidare ad una o a vari rappresentanti una missione d’informazione temporanea che riguardi in particolare le condizioni di applicazione di una legislazione. Queste missioni d’informazione possono essere comuni per varie commissioni.

3   Una missione composta da due rappresentanti deve includere un deputato appartenente ad un gruppo d’opposizione. Una missione composta da due rappresentanti deve cercare di riprodurre il colore politico dell’Assemblea.

4   Alcune missioni di informazione possono anche essere state create dalla Conferenza dei presidenti su proposta del Presidente dell’Assemblea. L’ufficio Presidenza di queste missioni viene riunito alle condizioni previste all’articolo 143, comma 1 e 4. La funzione di presidente o di relatore spetta di diritto ad un deputato che appartiene ad un gruppo d’opposizione se tali funzioni non vengono esercitate dalla stessa persona.

5   L’ufficio presidenza della commissione è competente per organizzare la pubblicità dei lavori delle missioni d’informazione creata da quest’ultima.

  6     Un rapporto di missione d’informazione puo’ dar luogo, in seduta pubblica ad un dibattito senza voto o a           un’interrogazione.

Articolo 145-1

1   La richiesta presentata da una commissione permanente o speciale in applicazione dell’articolo 5 ter dell’ordinanza no 58-1100 del 17 novembre 1958 sopra citata, viene rivolta dal suo presidente al Presidente dell’Assemblea.

2   Questa deve esaminare con precisione l’oggetto della missione per l’esercizio della quale l’utile delle prerogative attribuite alle commissioni d’inchiesta viene richiesto.

Articolo 145-2

1   Questa richiesta viene immediatamente notificata dal Presidente dell’Assemblea al guardasigilli, ministro della giustizia.

2   Se il guardasigilli indica che vi sono ricorsi in giustizia su fatti che hanno motivato la presentazione della richiesta, il Presidente dell’Assemblea ne informa il presidente della commissione che l’ha presentata.

Articolo 145-3

1   La richiesta viene pubblicata e notificata al Governo e ai presidenti dei gruppi e delle commissioni.

2   Si considera approvata se, prima della seconda seduta che segue questa pubblicazione, il Presidente dell’Assemblea non è stato adito da alcuna opposizione da parte del Governo dal presidente di una commissione o dal presidente di un gruppo.

3   Se vi è una opposizione come previsto dal paragrafo precedente, viene iscritto automaticamente un dibattito alla fine della prima seduta che si tiene in applicazione dell’articolo 50, comma primo, seguendo l’annuncio fatto all’Assemblea dall’opposizione. Nel corso di questo dibattito possono solamente prendere la parola, il Governo e, per una durata che non supera i cinque minuti, l’autore dell’opposizione e il presidente della commissione che ne ha presentato la domanda.

Articolo 145-4

Quando il guardasigilli indica, dopo l’accettazione di una domanda, che è stata aperta un’inchiesta giudiziaria sui fatti che l’hanno motivata, il Presidente dell’Assemblea ne informa il presidente della commissione interessata. Questa mette immediatamente fine alla propria missione se il proprio lavoro riguarda esclusivamente i fatti che hanno motivato l’apertura dell’inchiesta.

Articolo 145-5

Le disposizioni degli articoli 144, 144-1 e 144-2 sono applicabili ai lavori delle commissioni quando queste esercitano le prerogative attribuite alle commissioni d’indagine.

Articolo 145-6

Le norme dell’articolo 138 sono applicabili alle missioni effettuate alle condizioni previste all’articolo 145-1.

Articolo 145-7

1               Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 145, comma 2, dopo un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore di una legge la cui applicazione richiede la pubblicazione di testi di tipo regolamentare, due deputati, di cui uno appartenente ad un gruppo di opposizione e tra i quali figura di diritto il deputato che ne è stato il relatore, presentano alla commissione competente un rapporto sull’applicazione di tale legge. In questo rapporto vengono indicati i testi regolamentari e le circolari pubblicate per l’applicazione della suddetta legge come pure i provvedimenti che non hanno richiesto testi di applicazione. In tal caso, la commissione ascolta i propri relatori dopo altri sei mesi di tempo aggiuntivi.

2               Una relazione sull’applicazione delle leggi puo’ dar luogo, in seduta pubblica ad un dibattito senza voto o a una seduta di interrogazioni.

Articolo 145-8

1               Dopo sei mesi dalla pubblicazione della relazione di una commissione d’inchiesta o di una missione d’informazione, il rappresentante della commissione permanente competente nominato ad hoc dalla commissione presenta una relazione sull’applicazione delle conclusioni della suddetta commissione d’inchiesta o missione d’informazione.

2               Una relazione sull’applicazione delle conclusioni di una commissione d’inchiesta o di una missione d’informazione puo’ dar luogo, in seduta pubblica ad un dibattito senza voto o una seduta di interrogazioni.

CAPO VI

Controllo di bilancio

Articolo 146 (1)

1   I documenti e le informazioni destinate a permettere l’esercizio del bilancio dei dipartimenti ministeriali o la verifica dei conti delle imprese nazionali e delle società d’economia mista vengono comunicati dalle autorità competenti al relatore speciale della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del controllo di bilancio, incaricata del bilancio del dipartimento ministeriale in questione o al quale fanno riferimento le imprese nazionali e le società d’economia mista interessate.

2   Il relatore speciale puo’ chiedere alla Commissione delle finanze, dell’economia generale e del controllo di bilancio di essere affiancato da  uno dei suoi rappresentanti per l’esercizio di questo controllo. Comunica i documenti di cui è adito, riguardanti il bilancio, ai relatori  designati dalle altre commissioni permanenti per parere.

3   I lavori dei relatori possono essere utilizzati per i rapporti che le commissioni sulla finanziaria e sulla legge del regolamento debbono redigere. Possono, inoltre, essere utilizzati per i rapporti da redigere  dalle commissioni sulle finanziarie e sulla legge del regolamento. Possono, inoltre, essere oggetto di rapporti d’informazione redatti dai relatori speciali della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del controllo di bilancio. Un rapporto d’informazione redatto da un relatore speciale puo’ dar luogo, in seduta pubblica ad un dibattito senza voto o a una seduta di interrogazioni.

4   La nomina dei relatori speciali e dei relatori per parere deve avvenire con l’intento di rappresentare la pluralità politica dell’Assemblea.

Articolo 146-1

1         Il rapporto annuo della Corte dei Conti è presentata dal primo presidente della Corte di fronte all’Assemblea

2         Un dibattito organizzato dalla Conferenza dei presidenti puo’ seguire la presentazione del rapporto annuo della Corte dei conti.

CAPO VII

Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche

 

Articolo 146-2

1         Viene istituito un comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche

2         Sono membri del comitato:

3         – il Presidente dell’Assemblea che lo presiede;

4         i presidenti delle commissioni permanenti e il presidente della Commissione degli affari europei che possono farsi sostituire da un rappresentante dell’ufficio presidenza della commissione;

5         – il relatore generale della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del controllo di bilancio;

6         – il deputato presidente o primo vice-presidente dell’Ufficio parlamentare di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche;

7         – il presidente della delegazione parlamentare per i diritti delle donne e le pari opportunità;

8         – i presidenti dei gruppi, che possono farsi sostituire;

9         – il comitato include ugualmente quindici deputati nominati dai gruppi che seguono la procedura stabilita all’articolo 37. Le nomine avvengono cercando di riprodurre la configurazione politica dell’Assemblea.

10     L’ufficio presidenza del comitato riunisce il Presidente dell’Assemblea, i presidenti dei gruppi, quattro vicepresidenti, di cui uno appartiene ad un gruppo d’opposizione e quattro segretari nominati tra i suoi rappresentanti.

11     I voti all’interno del comitato avvengono secondo le condizioni definite dall’articolo 44.

12     L’ufficio presidenza è incaricato della pubblicità dei lavori del comitato; Viene redatto e pubblicato un resoconto per ogni riunione.

13     Il comitato definisce il proprio regolamento interno.

Articolo 146-3

1               Su sua iniziativa o su richiesta di una commissione permanente, il comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche realizza lavori di valutazione che riguardano politiche pubbliche il cui campo supera il campo di competenza di una sola commissione permanente.

2               Il comitato stabilisce ogni anno, il programma dei propri lavori. Questo programma stabilisce, in particolare il numero prevedibile di valutazioni da realizzare. Ogni gruppo puo’ ottenere di diritto, una volta per sessione ordinaria che venga realizzato un rapporto di valutazione che rientra nel campo di competenza del comitato come definito nel comma precedente.

              Ogni commissione che lavora su uno studio di valutazione nomina uno o più membri per partecipare ai lavori. Il comitato nomina tra questi o tra i propri rappresentanti, due relatori di cui uno del gruppo d’opposizione.

4               Per condurre le valutazioni, i relatori possono anche avvalersi dell’aiuto di esperti esterni all’Assemblea.

5               L’incarico dei relatori è temporaneo e si conclude alla fine di dodici mesi  che seguono la loro nomina.

6               I relatori presentano la loro relazione al comitato.

7               Le raccomandazioni del comitato vengono trasmesse al Governo. Le risposte dei ministri sono attese entro tre mesi e discusse durante la settimana prevista al comma 4, articolo 48 della Costituzione.

8               Alla fine dei sei mesi che seguono la pubblicazione della relazione, i relatori  presentano al comitato una relazione sullo svolgimento dell’applicazione delle conclusioni.

Articolo 146-4

Le conclusioni delle relazioni riguardanti le missioni d’informazione create in applicazione del Capo V della parte presente o delle relazioni d’informazione previste dall’articolo 146, comma 3, vengono comunicate al comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche non appena decisa la data di pubblicazione della relazione. Queste possono essere presentate dal o dai relatori.

 

Articolo 146-5

Il comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche puo’ essere adito per parere sui documenti allegati ad un disegno di legge depositato dal Governo  riguardanti lo studio di impatto. La domanda deve provenire dal presidente della commissione a cui è stato rinviato il progetto nel merito o dal presidente dell’Assemblea. Il parere del comitato viene comunicato nei tempi più brevi alla commissione interessata e alla Conferenza dei presidenti.

Articolo 146-6 (1)

Il comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche è adito per realizzare la valutazione previa di un emendamento di un deputato o della commissione adita nel merito richiesta conformemente all’articolo 98‑1.

Articolo 146-7

Il comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche puo’ esprimere proposte alla Conferenza dei presidenti per quanto riguarda l’ordine del giorno della settimana prevista dall’articolo 48, comma 4, della Costituzione. Puo’ in particolare proporre l’organizzazione in seduta, di discussioni senza voto  o di interrogazioni su questioni riguardanti le conclusioni delle proprie relazioni o sulle conclusioni delle relazioni delle missioni d’informazione create in applicazione del capo V della presente parte o sulle relazioni d’informazione previste all’articolo 146, comma 3.

CAPO VIII

Petizioni

Articolo 147

1   Le petizioni devono essere rivolte al Presidente dell’Assemblea. Queste possono essere presentate dal deputato, che indica in ultimo, la menzione della presentazione e la firma.

2   Una petizione presentata o trasmessa da un gruppo di persone sulla via pubblica non puo’ essere accettata dal Presidente, ne presentata all’ufficio di presidenza.

3   Qualunque petizione deve contenere l’indirizzo del petizionario e essere accompagnata dalla firma.

Articolo 148

1   Le petizioni sono iscritte nel registro generale nell’ordine del loro arrivo. Viene avvertito il petizionario del numero d’ordine della sua petizione.

2   Il presidente dell’Assemblea rinvia le petizioni alla commissione competente per il loro esame secondo le norme dell’articolo 36. La commissione nomina un relatore.

3   Dopo aver ascoltato le conclusioni del relatore, la commissione decide, a seconda del caso, di classificare puramente e semplicemente la petizione, o di rinviarla ad un’altra commissione permanente dell’Assemblea o un ministro, o di sottoporla all’Assemblea. Viene segnalata al petizionario la decisione della commissione che riguarda la sua petizione.

4   Quando la petizione è rinviata ad un’altra commissione permanente dell’Assemblea, questa puo’ decidere o di classificare puramente e semplicemente o di rinviarla ad un ministro, o di sottoporla all’Assemblea. Viene avvisato il petizionario della decisione della commissione che riguarda la sua petizione.

5   La risposta del ministro viene comunicata al petizionario. Se il ministro non ha risposto entro tre mesi alla petizione rinviatagli da una commissione, questa puo’ decidere di presentare la petizione all’Assemblea.

6   Quando una commissione conformemente ai paragrafi 3, 4 o 5 del presente Articolo, decide di presentare una petizione all’Assemblea, questa presenta all’ufficio dell’Assemblea un rapporto che riproduce il testo integrale della petizione; questo rapporto viene stampato e distribuito.

Articolo 149

1   Un feuilleton che porta l’indicazione sommaria delle petizioni e delle decisioni che lo riguardano viene distribuito periodicamente ai rappresentanti dell’Assemblea.

2   Negli otto giorni che seguono la presentazione del feuilleton dove viene pubblicata la decisione della commissione per classificare una petizione o rinviarla ad un ministro o ad un’altra commissione, qualunque deputato puo’ chiedere al Presidente dell’Assemblea che questa petizione venga presentata all’assemblea; la sua domanda viene trasmessa alla Conferenza dei Presidenti che delibera.

3   Trascorsi questi tempi, o quando la Conferenza dei Presidenti non accoglie la domanda, le decisioni della commissione diventano definitive e vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale..

4   Quando la Conferenza dei Presidenti non accoglie la richiesta, il rapporto sulla petizione che è stato pubblicato nel feuilleton viene presentato, stampato e distribuito; questo rapporto riproduce il testo integrale della petizione.

Articolo 150

I rapporti presentati in applicazione degli Articoli 148, comma 6, e 149, comma 4, possono essere iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea o dal Governo alle condizioni e con le riserve previste all’Articolo 48.

Articolo 151

1   Il dibattito in seduta pubblica sui rapporti redatti riguardanti l’applicazione degli articoli 148, comma 6, e 149, comma 4, viene si impegna con l’audizione del relatore della commissione.

2   La parole viene poi data, se necessario, al deputato che ha presentato la petizione, in applicazione dell’articolo 147, comma primo, poi al deputato che ha chiesto che venga sottoposta all’Assemblea.

3   In base alla lista degli oratori iscritti nell’esame, il Presidente stabilisce i tempi di parola di ognuno di essi.

4   Il Governo ha la parola quando la richiede.

5   Una volta terminata l’audizione dell’ultimo oratore, il Presidente passa al seguito dell’ordine del giorno.

CAPO IX

Risoluzioni riguardanti gli affari europei

Articolo 151-1

1               Viene istituita conformemente all’articolo 88‑4 della Costituzione, una commissione incaricata degli affari europei. La commissione segue, alle condizioni definite nel presente capo, i lavori guidati dalle istituzioni europee. Viene denominata Commissione degli affari europei.

2               La Commissione degli affari europei è composta da quarantotto rappresentanti nominati secondo la procedura stabilita all’articolo 25, in modo da assicurare una rappresentanza proporzionale dei gruppi politici e una rappresentanza equilibrata delle commissioni permanenti.

3               I rappresentanti della Commissione affari europei sono nominati all’inizio della legislatura e per tutta la sua durata.

4               All’inizio della legislatura, la Commissione affari europei viene convocata dal Presidente  dell’Assemblea nazionale al fine di procedere alla nomina del proprio ufficio presidenza, che comprende, a parte il presidente, quattro vice-presidenti e quattro segretari. L’ufficio presidenza viene eletto secondo la procedura stabilita all’articolo 39, comma 4 e 5. La presidenza della commissione non puo’ essere cumulata con la presidenza di una commissione permanente.

5               Le convocazioni, i voti, le audizioni dei rappresentanti del Governo e la publicità dei lavori vengono organizzati alle condizioni previste al capo X del titolo primo.

6               La Commissione affari europei puo’ invitare a partecipare ai propri lavori, a titolo consultivo, i membri francesi del Parlamento europeo.

 

Articolo 151-1

La Commissione affari europei puo’, su sua iniziativa o su richiesta di una commissione permanente o speciale adita in merito ad un progetto o proposta di legge che riguarda un campo di attività dell’Unione europea , formulare osservazioni su tutte le disposizioni di tale progetto o di tale proposta. Queste osservazioni possono essere presentate di fronte alla commissione permanente o speciale adita in merito al progetto o proposta di legge. La Conferenza dei presidenti puo’ autorizzare la Commissione degli affari europei a presentare le proprie osservazioni in seduta pubblica.

 

Articolo 151-2

1   La trasmissione di disegni o proposte di atti comunitari presentati dal Governo all’Assemblea, in applicazione dell’articolo 88-4 della Costituzione, viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

2   I disegni e le proposte di atti comunitari menzionati al primo comma vengono stampate e distribuite. Vengono istruite dalla Commisione affari europei che puo’ sia trasmettere alle commissioni le sue analisi accompagnate o meno dalle conclusioni, o depositare un rapporto d’informazione che si conclude eventualmente  con la presentazione di una proposta di risoluzione.

3   La Commissione affari europei puo’ presentare un rapporto d’informazione su qualunque documento che proviene da una istituzione dell’Unione europea che puo’ portare, eventualmente, alla presentazione di una proposta di risoluzione.

 

Articolo 151-3

1   Negli otto giorni pieni che seguono la presentazione del rapporto della commissione adita in merito che conclude i propri lavori con l’approvazione di una proposta di risoluzione, il Presidente dell’Assemblea nazionale puo’ essere adito dal Governo, dal presidente di un gruppo, dal presidente di una commissione permanente o dal presidente della delegazione nazionale per l’Unione europea per chiedere l’iscrizione di tale proposta all’ordine del giorno. Se richiesto dal presidente di un gruppo è di diritto iscrivere tale proposta all’ordine del giorno aggiuntivo.

2   Se tale richiesta non avviene nei tempi previsti dal comma precedente, se la Conferenza dei Presidenti durante la riunione settimanale che segue la scadenza di questi tempi non propone l’iscrizione all’ordine del giorno o se l’Assemblea non lo decide, il testo approvato dalla commissione, trasmesso dal presidente di quest’ultima al Presidente dell’assemblea viene considerato come definitivo.

3   La stessa richiesta puo’ essere presentata negli stessi tempi quando la commissione ha concluso con il rifiuto della proposta di cui era adita. Se viene deciso di iscriverla all’ordine del giorno, si applica il secondo comma dell’Articolo 94.

4   Se l'Assemblea decide di iscriverla all’ordine del giorno, si possono presentare emendamenti entro i quattro giorni lavorativi che seguono tale iscrizione.

5   Le risoluzioni approvate dall’Assemblea o considerate come definitive vengono trasmesse dal Governo. Vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

 

Articolo 151-3(1)

La trasmissione dei disegni di atti legislativi europei da parte delle istituzioni dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 4 del protocollo riguardante l’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità annessi al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 151-4

 

1   Le proposte di risoluzione presentate sulla base dell’articolo 88-4 della Costituzione sono presentate, esaminate e discusse su riserva delle disposizioni del presente capo, secondo la procedura applicabile in prima lettura alle proposte di legge, ad eccezione delle disposizioni in applicazione di queste ultime degli articoli 34, 40 e 41 e dell’articolo 42, comma 3, della Costituzione. Le proposte di risoluzione si basano su documenti che provengono dalle istituzioni dell’Unione europea e sono di conseguenza già vistate.

Articolo 151-5

Le proposte di risoluzione europea a parte quelle che sono presentate sulla base dell’articolo 151‑2, comma 2 o 3, sono rinviate per esame alla Commissione degli affari europei. Quando il Governo, il presidente di una commissione permanente o il presidente di un gruppo lo richiedono, la commissione deve presentare il proprio rapporto entro un mese da tale richiesta. Il rapporto conduce con il rifiuto o con l’approvazione della proposta di risoluzione, eventualmente emendata. Essa si pronuncia sulla base del testo approvato dalla Commissione degli affari europei o, in caso contrario, la proposta di risoluzione iniziale è rinviata alla commissione permanente

Articolo 151-6

1               Le proposte di risoluzione sono esaminate dalla commissione permanente adita in merito. Essa si pronuncia sulla base del testo approvato dalla Commissione degli affari europei o, in sua assenza, del testo della proposta di risoluzione.

2               Se entro un mese dalla presentazione di una proposta di risoluzione sulla base dell’articolo 151-2, comma 2 o 3, o del rapporto previsto all’articolo 151-5, la commissione permanente adita nel merito non ha presentato il proprio rapporto, il testo della Commissione degli affari europei è considerata approvata dalla commissione permanente adita in merito.

3               Il relatore della Commissione degli affari europei partecipa ai lavori della commissione adita nel merito.

Articolo 151-7

 

1               Nei quindici giorni pieni che seguono la messa a disposizione per via elettronica del testo approvato o considerato approvato dalla commissione adita nel merito, la Conferenza dei presidenti adita dal Governo, il presidente di un gruppo, il presidente di una commissione permanente o il presidente della Commissione degli affari europei puo’ proporre all’Assemblea di iscrivere una proposta di risoluzione all’ordine del giorno. Se nessuna richiesta viene presentata alla conferenza o se quest’ultima ne respinge la richiesta o non delibera a tal riguardo prima della fine del tempo massimo di quindici giorni pieni previamente indicato, il testo approvato o considerato come approvato dalla commissione adita in merito viene considerato come definitivo.

2               Se la commissione permanente adita nel merito conclude respingendo la proposta di cui è stata adita e se si decide di iscriverla all’ordine del giorno, l’Assemblea vota sulle conclusioni del rifiuto. Se tali conclusioni non vengono approvate, la discussione viene avviata sugli articoli della proposta o, in caso di varie proposte, sulla prima proposta presentata.

3               Se l’Assemblea decide di iscriverla all’ordine del giorno, si possono presentare emendamenti come previsteo all’articolo 99.

4               Le risoluzioni approvate dall’Assemblea o considerate come definitive vengono trasmesse al Governo. Vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 151-8

Le informazioni comunicate dal Governo sul trattamento delle risoluzioni approvate dall’Assemblea vengono trasmesse alle commissioni competenti e alla Commissione degli affari europei.

Articolo 151-9 (1)

1               Le proposte di risoluzione presentate sulla base dell’articolo 88-6 della Costituzione sono presentate, esaminate e discusse su riserva delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 151‑10 del presente Regolamento, seguendo la procedura applicabile alle proposte di risoluzione presentate sulla base dell’articolo  88-4 della Costituzione.

2               Le proposte di risoluzione che contengono un parere motivato riguardante la conformità di una bozza di atto legislativo europeo al principio di sussidiarietà e quelle che preparano un ricorso di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, presentate sulla base dell’articolo  88‑6 della Costituzione, sono ammissibili entro otto settimane rispettivamente dalla trasmissione nelle lingue ufficiali del progetto di atto legislativo europeo o dalla pubblicazione dell’atto legislativo europeo su cui si basano. La procedura d’esame è interrotta una volta scaduti questi tempi.

3               Per l’esame di tali proposte di risoluzione, i tempi indicati  al comma 2 degli  articoli 151‑5 e 151‑6, del presente Regolamento sono ridotti a quindici giorni pieni.

 

Articolo 151-10 (1)

Il Presidente dell’Assemblea trasmette ai Presidenti dell’Assemblea del Parlamento europeo del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea le risoluzioni con un parere motivato sulla conformità di un progetto di atto legislativo europeo rispetto al principio di sussidiarietà approvate dall’Assemblea o considerate come definitive. Il Presidente informa il Governo a tal riguardo.

Articolo 151-11 (1)

Il presidente dell’Assembla trasmette al Governo, in vista di un deferimento presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea, qualunque ricorso nei riguardi di un atto legislativo europeo per violazione del principio di sussidiarietà, nei due mesi che seguono la pubblicazione dell’atto, da almeno sessanta deputati. Qualora necessario, viene interrotto l’esame delle proposte di risoluzione riguardanti lo stesso atto legislativo.

Articolo 151-12 (1)

              La trasmissione delle iniziative indicate nel penultimo capoverso del comma 7 dell’articolo 48 del trattato sull’Unione europea o le proposte di decisione indicate nel secondo capoverso del comma 3 dell’articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come indicato dal trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato istitutivo della Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007,  sono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2               I documenti menzionati al primo comma vengono stampati e distribuiti. Vengono esaminati dalla Commissione degli affari europei che puo’ trasmettere alle commissioni permanenti le proprie analisi, accompagnate o meno da conclusioni, o  presentare un rapporto d’informazione.

3               Puo’ essere presentata all’Assemblea, sulla base dell’articolo 88‑7 della Costituzione una sola mozione che serve ad opporsi alla modifica delle regole di approvazione degli atti dell’Unione europea. Questa mozione deve contenere il visto dell’iniziativa o della proposta di decisione a cui si oppone e non puo’ essere accompagnata da alcuna condizione o riserva. Non puo’ essere oggetto di alcun emendamento. Deve essere firmata da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea e essere presentata entro sei mesi dalla trasmissione di cui al primo comma del presente articolo. La procedura d’esame viene interrotta alla fine di questi tempi.

4               Questa mozione è rinviata alla commissione permanente competente che pubblica il proprio rapporto entro un mese. La relazione conclude con l’approvazione o con il rifiuto della mozione.

5               La mozione è iscritta all’apertura della  seduta seguente, su riserva delle priorità definite all’articolo  48, comma 2 e 3, della Costituzione. La l’esame è organizzato dalla Conferenza dei presidenti alle condizioni previste all’articolo 49, comma 1 a 4, del presente Regolamento. Prima del voto, viene data la parola, per cinque minuti ad un oratore di ogni gruppo.

6               Una volta approvata dall’Assemblea la mozione è immediatamente trasmessa al Senato.

7               Quando l’Assemblea è adita dal Senato per una mozione il cui obiettivo è di opporsi alla modifica delle regole di approvazione di atti dell’Unione europea, la mozione è immediatamente rinviata alla commissione permanente competente. Si applicano le  disposizioni previste ai comma precedenti per l’esame della suddetta mozione.

8               In caso di approvazione da parte dell’Assemblea di una mozione trasmessa dal Senato, il Presidente dell’Assemblea ne informa il Presidente del Senato. Notifica il testo di una mozione che si oppone ad un’iniziativa descritta nel penultimo capoverso del comma 7 dell’articolo 48 del trattato sull’Unione europea al Presidente del Consiglio europeo e il testo di una mozione che si oppone ad una proposta di decisione come previsto nel secondo capoverso delcomma 3 dell’artico 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al Presidente del  Consiglio dell’Unione europea e ne informa il Governo. Questo testo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

9               Nel caso in cui la mozione trasmessa dal Senato venisse respinta, il Presidente dell’Assemblea ne informa il Presidente del Senato. Da questo momento in poi di fronte all’Assemblea non viene ammessa nessuna mozione che potrebbe opporsi a suddetta iniziativa.

10          I tempi menzionati nel quarto comma sono sospesi tra le sessioni ordinarie o quando l’iscrizione dell’esame della mozione all’ordine del giorno è stata impedita dall’applicazione delle priorità previste all’articolo 48, comma  2 e 3  della Costituzione.

SECONDA PARTE

RESPONSABILITA’ GOVERNATIVA

CAPO X

Dibattito sul programma o su una dichiarazione di politica generale del Governo

Articolo 152

1   Quando, in applicazione del primo comma dell’Articolo 49 della Costituzione, il primo ministro impegna la responsabilità del Governo sul programma o su una dichiarazione di politica generale, la Conferenza dei Presidenti organizza il dibattito alle condizioni previste dall’articolo 132, comma 2 a 4.

2   Dopo la chiusura del dibattito, si puo’ concedere la parola per una spiegazione di voto di una durata di quindici minuti all’oratore designato di ogni gruppo e per una durata di cinque minuti agli altri oratori. Vengono applicati a questi ultimi i provvedimenti relativi alla chiusura della  seduta.

3   Il Presidente mette ai voti l’approvazione del programma o della dichiarazione del Governo. Lo scrutinio avviene conformemente all’articolo 66, paragrafo II.

4   Il voto è espresso con la maggioranza assoluta.

CAPO XI

Mozioni di censura e interpellanze

Articolo 153

1   La presentazione delle mozioni di censura viene effettuata tramite la consegna al Presidente dell’Assemblea di un documento intitolato « Mozione di censura» seguito dalla lista delle firme di un decimo minimo dei rappresentanti dell’Assemblea. Questo decimo viene calcolato sul numero dei seggi effettivamente assegnati con, in caso di frazione, un arrotondamento alla cifra immediatamente superiore.

2   Uno stesso deputo non puo’ firmare varie mozioni di censura contemporaneamente.

3   Le mozioni di censura possono essere motivate.

4   Dal momento della presentazione, nessuna firma puo’ essere ritirata o aggiunta. Il Presidente notifica la mozione di censura al Governo, la fa pubblicare e la porta a conoscenza dell’Assemblea al momento della sua seduta. La lista ne varietur dei firmatari viene pubblicata nel resoconto completo della seduta.

Articolo 154

1   La Conferenza dei Presidenti fissa la data di esame delle mozioni di censura, entro il terzo giorno di seduta  che segue la scadenza dei tempi costituzionali di quarantotto ore che seguono la presentazione.

2   Il dibattito è organizzato alle condizioni previste all’Articolo 132, comma 2 a 4. Se esistono varie mozioni, la Conferenza puo’ decidere che saranno discusse in comune su riserva che si proceda per ognuna ad un voto separato.

3   Non è possibile ritirare le mozioni di censura dopo l’inizio dell’esame. Quando l’esame è avviato deve continuare fino al voto.

4   Dopo l’esame generale, la parola viene data per una spiegazione di voto di quindici minuti all’oratore designato da ogni gruppo e per una durata di cinque minuti agli altri oratori. Vengono applicate a questi oratori i provvedimenti relativi alla chiusura.

5   Non si possono presentare emendamenti ad una mozione di censura.

6   Solo i deputati favorevoli alla mozione di censura partecipano allo scrutinio conformemente alle disposizioni dell’articolo 66, paragrafo II.

Articolo 155

1   Quando in applicazione del terzo comma dell’articolo 49 della Costituzione, il Primo ministro impegna la fiducia del Governo sul voto di un testo, si sospende immediatamente il dibattito per ventiquattro ore.

2   Nel frattempo si puo’ presentare al Presidente dell’Assemblea una mozione di censura che risponda alle condizioni previste dall’articolo 153. L’indicazione della mozione deve interessare l'Articolo 49, comma 3, della Costituzione. La mozione viene indicata immediatamente.

3   Se questo avviene, il Presidente dell’Assemblea prende atto della presentazione di una mozione di censura nei tempi precitati. Lo notifica al Governo. In caso contrario, il Presidente prende atto dell’approvazione del testo in questione alla fine degli stessi tempi. Ne informa il Governo.

4   Il Presidente informa l’Assemblea, immediatamente o all’apertura della seduta seguente.

5   L'iscrizione all’ordine del giorno, l’esame e il voto della mozione indicati al comma 2 avvengono secondo quanto previsto nel presente Capo.

Articolo 156

1   Il deputato che desidera interpellare il suo Governo ne informa il Presidente dell’Assemblea nel corso di una seduta pubblica allegando alla sua domanda una mozione di censura che risponda alle condizioni fissate dall’Articolo 153.

2   La notifica, la pubblicazione, l’iscrizione all’ordine del giorno, l’esame e il voto sulla mozione di censura avvengono alle condizioni previste dagli articoli 153 e 154. Nell’esame, l’autore dell’interpellazione ha la parola in priorità.

TERZA PARTE

ALTA CORTE E CORTE DI GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA

CAPO XII

Alta Corte

Articolo 157 

Il Parlamento riunito in Alta Corte pronuncia la destituzione del Presidente della Repubblica alle condizioni previste dall’articolo 68 della Costituzione e descritte dalla legge organica a cui fa riferimento.

Articolo 157-1 

Abrogato

CAPO XIII

Corte di Giustizia della Repubblica

Articolo 158

              All’inizio della legislatura, l’Assemblea elegge sei giudici titolari e sei giudici supplenti della corte di giustizia della Repubblica.

2               Si procede all’elezione con un unico scrutinio segreto plurinominale.

3               Il nome di un candidato supplente è associato a quello di ogni candidatura titolare.

              Sono applicabili a questa elezione le disposizioni dell’articolo 26, per quanto riguarda la presentazione delle candidature, la distribuzione delle schede e la validità dei voti,.

5               Vegono eletti, in ogni turno di scrutinio, nell’ordine dei suffragi espressi, i candidati che hanno ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi. Si procede a tanti turni di scrutinio quanto necessari, fin all’attribuzione totale di tutti i seggi. Vengono contabilizzati insieme solo i suffragi che riguardano lo stesso titolare e lo stesso supplente.

6               In caso di parità di suffragi per gli ultimi seggi da attribuire, vengono dichiarati eletti i candidati in base all’età dei candidati titolari, iniziando dal più anziano, fino ad esaurimento di attribuzione di seggi.

TITolo IV

Disposizioni varie

Articolo 159 

              L’indennità di funzione istituita dall’articolo 2 dell’ordinanza n° 58‑1210 del  13 dicembre 1958 che ha condotto alla legge organica relativa all’indennità dei membri del Parlamento viene pagata mensilmente, sulla base del conteggio annuo, senza tener conto della durata delle sessioni, a tutti i deputati che prendono parte regolarmente ai lavori dell’Assemblea.

2               In caso di assenza durante una sessione i deputati possono presentare le proprie scuse. Le richieste  devono essere oggetto di una dichiarazione scritta, motivata, rivolta e indirizzata al Presidente.

              Tenendo conto dei casi in cui è stata data una delega di voto, conformemente all’ordinanza precitata n° 58‑1066 del 7 novembre 1958, dei voti sulle mozioni di censura e delle scuse presentate in applicazione del comma precedente, il fatto di aver partecipato, durante una sessione, a meno di due terzi degli scrutini pubblici a cui si è proceduto in applicazione del terzo comma dell’articolo 65, o dell’articolo 65‑1, comporta una trattenuta pari ad un terzo dell’indennità di funzione per una durata pari a quella della sessione; se lo stesso deputato ha preso parte a meno della metà degli scrutini, la trattenuta viene raddoppiata.

Articolo 160 

1               I deputati possono portare un distintivo, quando sono in missione, nelle cerimonie pubbliche e in ogni circostanza in cui sia necessario far conoscere il loro incarico.

2               Il tipo di distintivo è determinato dall’Ufficio Presidenza dell’Assemblea.

Articolo 161 a 164

Abrogato

Stampato dall’Assemblea nazionale


(1) Vedi Avvertimento