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 Il quadro generale dell’organizzazione e dell’attività
dell'Assemblea nazionale
 

  Un Parlamento bicamerale

  Il mandato
 

Il diritto parlamentare

 

Un Parlamento bicamerale

Ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione, il Parlamento è costituito dall’Assemblea nazionale e dal Senato. L’Assemblea nazionale attuale è l’emanazione di quella istituita nel 1789, la cui sede si trova a Palazzo Borbone da due secoli. La seconda camera  - che non è sempre esistita nelle costituzioni che si sono succedute dal 1791 - ha come sede il Palazzo del Lussemburgo. Le due assemblee non hanno lo stesso ruolo politico né lo stesso ruolo legislativo.

· Le due camere non hanno lo stesso corpo elettorale: universalità degli elettori, ossia il suffragio universale diretto per l’Assemblea nazionale, che corrisponde a circa 40 milioni di elettori iscritti; suffragio universale indiretto per il Senato, il cui collegio elettorale comprende all’incirca 150 000 persone.

Il PALAZZO BORBONE

 

E’ il 18 settembre 1795 che Palazzo Borbone è divenuto sede di una Assemblea politica (Il Consiglio Cinquecento) ed è il 21 gennaio 1798 che è stata inaugurata la prima Sala delle Sedute. Da questo momento in poi, la storia del Palazzo e quella delle Assemblee che ha ospitato con denominazioni diverse (Corpi legislativi, Camera dei deputati, Assemblea nazionale), si sono continuamente intrecciate. Ma la storia del Palazzo è iniziata al principio del diciottesimo secolo.

La dimora principesca

Palazzo Borbone fu edificato nel 1722 dalla duchessa di Borbone, figlia di Luigi XIV e di Madame de Montespan, su un terreno da lei acquisito nel 1720. Terminato nel 1728, il Palazzo, che ricordava nel suo stile il Grande Trianone, fu considerato nel diciottesimo secolo come " il più grande ornamento della città dopo le case reali ".

Alla morte della duchessa di Borbone, il Palazzo fu acquistato da Luigi XV che lo cedette nel 1764 al principe di Condé. Quest’ultimo fece realizzare  lavori di ammodernamento e di ingrandimento che terminarono nel 1788. Un anno dopo, il principe di Condé, in fuga dalla Rivoluzione, andò in esilio per venticinque anni.

Il primo palazzo repubblicano

Confiscato nel 1791, il palazzo fu dichiarato bene della Nazione. Nel 1794 fu sede della futura scuola politecnica prima di essere destinato nel 1795 al Consiglio dei Cinquecento. Gli architetti Gisors e Lecomte furono incaricati di costruirvi un’aula in emiciclo che fu utilizzata, senza modifica alcuna, fino al 1829. Di questa prima sala, sussiste ancora solo l’ufficio del Presidente e la tribuna dell’oratore.

Nel 1806 fu deciso di aggiungere, dal lato del ponte della Concordia, un peristilio di dodici colonne al di sopra di una scalinata di dodici gradini per richiamare lo stile della Madeleine.

Dalla restaurazione ai nostri giorni

Alla Restaurazione, il principe di Condé tentò di riprendersi la sua proprietà. Ma fu costretto a cederla in affitto al servizio della Camera dei deputati fin quando lo Stato ne divenne definitivamente proprietario nel 1827. Per cinque anni - l’inaugurazione avvenne il 21 novembre 1832-, l’architetto Jules de Joly diresse i lavori che avrebbero trasformato i luoghi, per renderli nelle sembianze attuali ; tra le opere annoveriamo la creazione dei tre " saloni " accanto alla Sala delle Sedute e la creazione della Biblioteca. La decorazione dei soffitti di quest’ultima, e a quella dei saloni, fu affidata a Eugène Delacroix.

I lavori condotti nel ventesimo secolo hanno essenzialmente riguardato l’allestimento interno, sia per acquisire nuovi spazi di lavoro  (allestimento dei sottotetti), sia per soddisfare le esigenze della vita moderna (allestimento di un generatore elettrico, creazione di sale riunioni, di zone di parcheggio, di uno studio audiovisivi, di lavori di cablaggio…). Oltre a Palazzo Borbone, l’Assemblea, nella quale lavorano circa 3.000 persone, dispone, nelle vicinanze di altri tre palazzi.

Per ulteriori approfondimenti :

L’Assemblea nazionali e il Palazzo Borbone da ieri a oggi – Collezione Conoscenza dell’Assemblea n° 10.

· Il rinnovo delle due camere non è lo stesso: il Senato è un’Assemblea permanente (non puo’ essere sciolto)  i cui membri, attualmente eletti per sei anni, vengono rinnovati, per metà,  ogni tre anni. Il mandato dei deputati, che è in genere per cinque anni, puo’ essere interrotto con lo scioglimento;  dal 1958 questo è avvenuto cinque volte. Il Presidente della Repubblica ha utilizzato i poteri conferitegli dall’articolo 12 della Costituzione: 1962, 1968, 1981, 1988, 1997. Per "legislatura" si intende la durata di un’Assemblea, ossia il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui viene costituita e quello in cui essa cessa di esistere, sia  per scadenza del mandato dei suoi membri che tramite dissoluzione.

· Grazie al suo modo elettivo, che ne fa l’espressione diretta della sovranità popolare, l’Assemblea nazionale costituisce l’anello principale del cosiddetto regime maggioritario : attraverso le elezioni legislative, gli elettori scelgono l’appartenenza della compagine che sotto l’autorità del Primo ministro, costituirà il Governo, la cui azione sarà quindi sostenuta dalla maggioranza dei deputati.

· E’ rispetto all’Assemblea nazionale che la Costituzione stabilisce le applicazioni della responsabilità del governo, secondo le modalità che verranno esaminate oltre.

Un testo diventa legge solo dopo esser stato esaminato successivamente da ogni Assemblea – con la cosiddetta navetta – e in genere, votato dalle due camere negli stessi termini. Tuttavia, la Costituzione indica  in vari punti la specificità dell’Assemblea nazionale :

· L'articolo 39, comma 2, prevede che i disegni di legge sulla finanziaria e sul finanziamento della previdenza sociale vengano presentati in prima analisi all’Assemblea nazionale.

· L'articolo 45, comma 4, prevede che nel caso in cui, malgrado l’eventuale ricorso ad una procedura di conciliazione all’interno di una commissione mista paritaria, le due assemblee non riuscissero ad arrivare ad un accordo, è l’Assemblea nazionale che puo’ essere chiamata a deliberare definitivamente.

Tuttavia, vi sono due campi, in cui questo diritto dell’ultima parola non puo’ essere applicato :  prima di tutto per quanto riguarda le leggi organiche relative al Senato che devono essere votate con gli stessi termini dalle due assemblee (articolo 46, comma 4, della Costituzione); si tratta tra l’altro delle leggi che riguardano la revisione della Costituzione, l'articolo 89, comma 2, che stipula che "il progetto o la proposta di revisione deve essere votata dalle due assemblee in termini identici"

Il mandato

Il mandato parlamentare ha due caratteristiche principali:

· E’ generale. Questo veniva già affermato nella prima Costituzione francese (3 settembre 1791) : "I rappresentanti nominati nelle province non saranno considerati rappresentanti di una provincia in particolare ma di tutta la Nazione, e non gli si potrà dare alcun mandato." Ne risulta che con la soppressione della circoscrizione non c’è stata influenza alcuna sul mandato, come abbiamo visto nel 1871,  e,  anche nel 1962 dopo la proclamazione dell’indipendenza dell’Algeria.

· E’ indipendente. "Qualunque mandato imperativo è nullo" (articolo 27, comma primo, della Costituzione). Questa proibizione di ordine giuridico non vieta ai deputati di sottoscrivere gli impegni di fronte agli elettori, ne di rispettare le consegne di voto imposte dal loro gruppo politico. Ma questi impegni e queste consegne hanno unicamente una dimensione politica.

Esiste una disposizione del Regolamento che sottolinea l’indipendenza del mandato : "E’ vietata la formazione all’interno dell’Assemblea nazionale (…) di gruppi di difesa di interessi particolari, locali o professionali che conduca i propri membri all’accettazione di un mandato imperativo" (articolo 23, comma primo).

Il diritto parlamentare

Regolamento e precedenti costituiscono le due fonti principali

  • Il Regolamento

Il  Regolamento di una Assemblea ha come oggetto l’organizzazione del proprio funzionamento interno, le procedure seguite nelle sue delibere e la disciplina dei suoi membri.

Il Regolamento e le modifiche che vengono apportate sono adottate sotto forma di proposta di risoluzione e  possono essere presentate da uno o più deputati. Per il Regolamento invece, succede spesso che la modifica venga presentata all’Assemblea dal presidente stesso, che, molte volte, sul testo che presenta, ha raccolto l’accordo dei presidenti dei gruppi politici. Avviata dalla Commissione incaricata delle questioni riguardanti il Regolamento (la commissione delle leggi) o da una commissione speciale, la proposta di risoluzione è poi oggetto di delibere dell’Assemblea, prima di essere presentata al Consiglio costituzionale.

Le Costituenti del 1958 si sono in effetti impegnate a stabilire la premazia della Costituzione sul regolamento, in due modi.

Il primo è consistito nel costituzionalizzare, quindi tutelare contro modifiche troppo frequenti una parte della materia regolamentare tradizionale. Ritroviamo quindi nel campo costituzionale: il numero delle commissioni legislative permanenti, le modalità della navetta, la redazione dell’ordine del giorno…

Al momento della sua adozione e per ognuna delle modifiche, il Regolamento viene ormai sottoposto ad un controllo di previa costituzionalità, conformemente all’articolo 61, comma primo, della Costituzione. "I Regolamenti e le modifiche adottate da una delle due assemblee vengono trasmessi al Consiglio costituzionale dal Presidente dell’Assemblea" (articolo 17, ultimo comma, dell’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 che riguarda la legge organica sul Consiglio costituzionale).

Se il Consiglio costituzionale dichiara contraria alla Costituzione una disposizione del Regolamento, questa non puo’ essere applicata (articolo 23, ultimo comma, dell’ordinanza organica precitata). Puo’ anche accompagnare le sue decisioni di precisazioni che riguardano le modalità secondo le quali deve essere applicata una disposizione piuttosto che un’altra. E’ in tal modo che la giurisprudenza del Consiglio costituzionale contribuisce in modo significativo alla formazione del diritto parlamentare.

  • I precedenti

Servono ad ovviare al carattere troppo generale della regola scritta. Derivanti da delibere dell’Assembla o da decisioni prese da alcuni dei suoi organi, hanno come oggetto di precisare le modalità di applicazione della regola, di interpretarla, di completarla, di modificarla o di derogarvi. La tradizione parlamentare ha sempre fatto coesistere il diritto scritto e le norme non scritte (precedenti, tradizione della « Camera », giurisprudenza degli organi interni, …).