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L'inviolabilità
"L'inviolabilità non costituisce un privilegio personale di cui godono i parlamentari, ma una protezione assicurata al Parlamento per garantirne il buon funzionamento, che altrimenti rischierebbe di essere ostacolato da azioni giudiziarie avviate abusivamente contro i suoi membri dall’esecutivo o da privati." Le motivazioni del progetto di revisione costituzionale adottato dal Congresso il 31 luglio 1995, nonostante riprendano la ragion d’essere dell’inviolabilità parlamentare, constatano allo stesso tempo che questa « va contro il principio di uguaglianza di fronte alla legge ». E’ stato quindi necessario apportare delle modifiche e prendere in considerazione la procedura di controllo giudiziario (istituita nel 1970, quindi posteriormente alla Costituzione del 1958) e tutti i provvedimenti restrittivi della libertà che essa comporta;. Questo è stato oggetto della revisione costituzionale del 4 agosto 1995, che ha modificato l’articolo 26 della Costituzione facendo prevalere le regole seguenti:
- è sempre possibile intentare azioni in giustizia anche quando il parlamento è in sessione;
- qualunque misura di arresto, privativa o restrittiva della libertà viene presentata per autorizzazione all’Ufficio dell’Assemblea la quale non ha il compito di giudicare il deputato in causa ma solamente deliberare sul carattere di serietà, lealtà e sincerità della domanda che gli viene presentata" ;
- l’autorizzazione dell’Ufficio Presidenza non è richiesta quando il reato o l’atto illecito sono flagranti anche in caso di condanna definitiva.
L’Assemblea puo’ decidere la sospensione della detenzione o dei provvedimenti privativi e restrittivi della libertà o delle azioni intentate contro uno dei suoi membri. L'effetto della sospensione è limitato alla durata della sessione nel corso della quale viene decisa.
L'irresponsabilità
Contrariamente a quello dell’inviolabilità, il regime dell’irresponsabilità del 1958 non ha subito modifiche. "nessun membro del Parlamento puo’ essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato in seguito a opinioni espresse o voti emessi nell’esercizio delle proprie funzioni" (Articolo 26, comma primo, della Costituzione).
Il principio di base di questa immunità è di garantire la libertà di espressione dei parlamentari. Ecco perché è perenne, va al di là della scadenza del mandato e copre ogni atto della funzione parlamentare (i rapporti, i discorsi, i voti) ma unicamente questi ed esclude gli atti e le parole che non sono associate all’esercizio diretto di questa funzione. D'altronde, l’irresponsabilità non puo’ estendersi agli atti compiuti da un deputato nell’ambito di una missione affidata dal Governo (Decisione del Consiglio costituzionale n° 89-262 del 7 novembre 1989). L'irresponsabilità protegge il parlamentare sia contro i procedimenti civili che contro quelli penali.
L’incompatibilità è una modalità di protezione del mandato parlamentare che a differenza dell’inelegibilità, si applica dopo l’elezione, e non prima di questa. Colui che non è eleggibile non puo’ essere candidato; " mentre si puo’ essere eletti anche se colpiti da incompatibilità. L’incompatibilità, la cui portata è quindi solo relativa, impone entro breve termine una scelta tra il mandato e l’attività dichiarata incompatibile o dal deputato stesso o dalle istanze competenti.
L’incompatibilità con un’attività pubblica.
· Le attività istituzionali
Il mandato parlamentare è prima di tutto incompatibile con le funzioni di Presidente della Repubblica –anche se nessun testo lo prevede-, di membro del Governo, di consigliere costituzionale, di membro del Consiglio economico e sociale.
Per giustificare è stato chiamato in causa il principio della separazione dei poteri. Esso viene temporaneamente accantonato per le missioni temporanee affidate dal governo ai deputati in virtù dell’articolo L.O. 144 del codice elettorale: perchè non venga sviata la regola dell’incompatibilità, queste missioni non devono avere una durata oltre i sei mesi; in caso di prolungamento, il Presidente dell’Assemblea prende atto della cessazione del mandato.
· Le funzioni pubbliche non elettive
L’incompatibilità tra il mandato parlamentare e le funzioni pubbliche non elettive si spiega risalendo al periodo dei deputati funzionari della Monarchia di Luglio la cui carriera dipendeva dal Governo che avrebbero dovuto controllare. L’incompatibilità è stata estesa alle funzioni di direzione e di consiglio nelle imprese e negli stabilimenti pubblici. La principale eccezione riguarda i professori dell’insegnamento superiore, categoria di agenti pubblici che è esente dal sospetto di dipendenza rispetto al potere politico.
Il funzionario divenuto parlamentare è messo in posizione di distacco. Continua durante il suo mandato, ad acquisire i diritti alla pensione e degli scatti di anzianità.
I casi di incompatibilità con attività private.
Al contrario delle funzioni pubbliche, le attività private sono in linea di massima compatibili con il mandato parlamentare. Sono stati previsti dei limiti: in particolare il cumulo dei mandati non è possibile con funzioni di responsabilità esercitate nelle società, istituti, imprese che abbiano legami finanziari (sovvenzioni, garanzie d’interesse, appello al risparmio) con persone pubbliche. Lo stesso dicasi per le società che hanno attività immobiliari.
E’ inoltre vietato per un parlamentare lasciar apparire il proprio nome e la propria funzione in una pubblicità relativa ad una impresa finanziaria, industriale o commerciale o se è avvocato occuparsi di cause o consulenze che riguardino le società menzionate sopra. Per le stesse ragioni, l’avvocato-deputato non puo’ agire in penale contro lo Stato.
Le sanzioni
Il deputato che si trovi al momento della propria elezione in una situazione di incompatibilità deve scegliere tra il proprio mandato e l’attività incompatibile, entro un lasso di tempo che, è fissato in genere, a trenta giorni. Deve inoltre portare a conoscenza entro gli stessi termini qualunque attività professionale o di interesse generale che intende conservare. L’ufficio dell’Assemblea nazionale si pronuncia sulla compatibilità di questa attività con il mandato. In corso di mandato, l’ufficio presidenza deve anche essere adito per qualunque modifica che riguardi la situazione del deputato rispetto alle regole sull’incompatibilità.
Se sussistesse un dubbio, o in caso di controversia, il Consiglio costituzionale viene adito dall’Ufficio Presidenza, ossia dal Ministro della Giustizia, o dal parlamentare stesso. E’ il Consiglio ad avere la sovranità della decisione. Se pronuncia un verdetto d’incompatibilità, l’interessato deve regolarizzare la propria situazione nei trenta giorni che seguono la notifica della decisione; altrimenti, viene destituito d’ufficio dal mandato dal Consiglio costituzionale.
Il cumulo del mandato parlamentare con uno o vari mandati locali è sempre stato praticato in Francia. Dal 1958 in poi questa prassi si era fortemente estesa. Con due leggi del 30 dicembre 1985 è stato istituito un quadro legislativo per ridurre le situazioni di cumulo dei mandati, in seguito modificato e rafforzato da due leggi di cui una organica del 5 aprile 2000.
Il testo di legge indica il principio di incompatibilità dei mandati del deputato (e del senatore) e di membro del Parlamento europeo. Il mandato di deputato è incompatibile con l’esercizio di più di uno dei mandati elettorali seguenti : consigliere regionale, consigliere generale, consigliere municipale di un comune di almeno 3 500 abitanti, consigliere all’Assemblea di Corsica, consigliere di Parigi.
Un deputato che, posteriormente alla sua elezione, ottiene un altro mandato che lo mette in una situazione di cumulo vietato deve, entro trenta giorni, rinunciare ad uno dei mandati ottenuti anteriormente.