Conférence des Parlements de l'Union européenne contre le blanchiment
Conferenza dei Parlamenti dell'Unione Europea contro il riciclaggio del denaro sporco

7 et 8 février 2002 - Paris - Assemblée nationale

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DICHIARAZIONE DI PARIGI CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO

Dichiarazione finale della 
Conferenza dei Parlamenti dell'Unione Europea contro il riciclaggio del denaro sporco
 dell'8 Febbraio 2002

PREMESSA

1. Il riciclaggio dei capitali di origine criminale e la delinquenza finanziaria non hanno smesso di svilupparsi in questi ultimi anni, sfruttando le potenzialità offerte dalla globalizzazione dei mercati finanziari ; essi costituiscono una minaccia diretta per la stabilità dell’economia globale, nonché per la sicurezza delle nostre società democratiche.

2. Il finanziamento del terrorismo poggia su sistemi molto vari dei quali alcuni rientrano nella sfera dell'economia legale, ma tende a ricorrere agli stessi strumenti di tutta la criminalità organizzata.

3. Senza un’azione globale e coordinata degli Stati, le autorità ed i servizi incaricati della prevenzione e della repressione non potranno combattere efficacemente coloro che perseguono.

4. Nella lotta contro il riciclaggio e l’utilizzo del sistema finanziario da parte delle reti criminali, l’esemplarità dell’Europa deve essere ineccepibile, benché l’efficacia della sua azione dipenda anche dalla consapevolezza e dalla cooperazione di tutti i paesi sviluppati.

5. La persistenza di meccanismi giuridici che mantengono l’opacità delle transazioni finanziarie, l’utilizzo dei " buchi neri " del sistema finanziario internazionale, le carenze nella cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea, non possono più essere tollerati.

6. L’Unione europea non è rimasta tuttavia inattiva, dato che ha attualizzato la direttiva contro il riciclaggio di denaro sporco e si è costantemente adoperata per rafforzare l'Europa giuridica e di polizia che segna il passo rispetto all'Europa economica e monetaria.

7. Inoltre, il recente accordo politico sul mandato di cattura europeo dovrebbe consentire una maggiore efficacia nella lotta al terrorismo ed alla delinquenza finanziaria, a condizione che la sua applicazione sia rapida.

8. In un ambito allargato, il Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali ha affinato le analisi del fenomeno e definito i criteri che consentono di identificare i paesi ed i territori non cooperativi o le lacune dei dispositivi dei paesi cooperativi.

9. Nati dal suffragio universale, i parlamenti nazionali devono contribuire necessariamente ad orientare e stimolare l’armonizzazione delle legislazioni e la cooperazione degli Stati membri dell’Unione europea nel rispetto delle norme della Convenzione europea di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei vari sistemi giuridici nazionali.

10. Al termine di un dibattito al quale hanno partecipato molti esperti europei, parlamentari nonché universitari e professionisti, la Conferenza dei parlamenti dell'Unione europea ha privilegiato quattro temi di lavoro e formulate delle proposte di misure concrete volte a migliorare l'efficienza della lotta contro il riciclaggio di denaro sporco.

10 B Per garantire il follow-up e l'aggiornamento delle misure da essa suggerite durante la seduta costitutiva, la Conferenza dei Parlamenti dell'Unione Europea contro il riciclaggio del denaro sporco ha deciso di adunarsi periodicamente.

Tema n. 1 : La trasparenza dei movimenti di capitali

11. Una lotta efficace contro il riciclaggio e la delinquenza finanziaria impone di poter ricostruire i movimenti di capitali. La rintracciabilità delle operazioni e degli ordinanti è dunque un obiettivo prioritario, tuttavia incontra vari ostacoli, tra cui :

12. l’opacità di alcune entità giuridiche (amministrazioni fiduciarie, istituti, fondazioni, società in accomandita) e dei conti anonimi ;

13. l’opponibilità agli inquirenti di diversi segreti professionali tra cui il segreto bancario ;

14. il funzionamento di determinati servizi finanziari internazionali (rimesse di fondi, compensazione, trasferimenti interbancari) che non sempre consentono di identificare l'ordinante.

Proposte:

15. Prevedere una dichiarazione sistematica presso l'unità di informazione finanziaria delle operazioni effettuate con fondi fiduciari o simili in caso di impossibilità di identificazione dell'avente diritto economico.

16. Regolamentare la forma delle amministrazioni fiduciarie (documentazione standardizzata, divieto di clausole sospette).

17. Prevedere l'obbligo di iscrizione delle amministrazioni fiduciarie in un registro centrale, nonché l'identificazione dei beneficiari.

18. Armonizzare le procedure di rimozione dei segreti professionali.

19. Generalizzare l’accesso da parte delle unità dei servizi di informazione finanziaria alle informazioni custodite dagli enti finanziari.

20. Creare un registro centrale dei conti bancari.

21. Standardizzare a livello mondiale l’identificazione dell'ordinante nei messaggi finanziari internazionali (rimesse di fondi, compensazione, trasferimenti interbancari).

22. Prevedere l’identificazione, da parte dei fornitori di accesso, degli autori delle transazioni finanziarie su Internet.

Tema n. 2 : Sanzioni contro i paesi e territori non cooperativi

23. L’identificazione dei paesi e territori non cooperativi nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco è di competenza del Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali (GAFI), le cui 40 raccomandazioni costituiscono lo standard internazionale di riferimento. Questo processo deve garantire una valutazione obiettiva.

24. La determinazione e l’applicazione delle sanzioni dipendono attualmente dagli Stati. Un'azione coordinata dell’Unione europea in questo campo non può che rafforzare l'efficacia di queste sanzioni.

Proposte:

25. Rafforzare gli obblighi di identificazione dell'avente diritto economico da parte degli enti finanziari prima che siano stabiliti rapporti con privati o entità di questi paesi e territori.

26. Rafforzare i meccanismi di dichiarazione o prevedere una dichiarazione sistematica presso l'unità di informazione finanziaria delle operazioni finanziarie effettuate con questi paesi e territori.

27. Rafforzare gli indici cautelativi applicabili alle operazioni finanziarie effettuate con questi paesi e territori.

28. Subordinare, limitare, soprattassare o vietare le operazioni con privati o entità che si trovino in questi paesi e territori.

29. Vietare agli istituti di credito dei paesi membri dell'Unione europea di aprire filiali, succursali o uffici di rappresentanza in questi paesi o territori o di possedervi conti di corrispondenti.

30. Vietare l'apertura nell'Unione europea di filiali, succursali o uffici di rappresentanza di istituti finanziari la cui sede sociale si trovi in questi paesi e territori o vietare di possedervi conti di corrispondenti.

Tema n. 3 : La cooperazione giudiziaria, poliziesca ed amministrativa

31. La lotta contro il riciclaggio e la delinquenza finanziaria passa necessariamente attraverso la cooperazione trasfrontaliera giudiziaria, amministrativa e di polizia, vista la sistematica internazionalizzazione di questo tipo di delinquenza.

32. Il riciclaggio di denaro sporco si fonda su costruzioni economiche e finanziarie che oltrepassano le frontiere.

33. Il gruppo Egmont ha gettato le fondamenta per una cooperazione tra le unità d'informazione finanziaria e la creazione dell'Ufficio europeo di lotta alla frode ha portato ad una prima risposta comunitaria. Tuttavia, la cooperazione giudiziaria e di polizia resta meno avanzata.

34. Varie istanze internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa, Unione Europea) hanno proposto alla firma degli Stati convenzioni destinate a migliorare questa cooperazione. Al di là della necessaria ratifica di tali testi, la loro applicazione, spesso accompagnata da riserve, non è ottimale.

35. L’Unione europea si è regolarmente adoperata per promuovere tale cooperazione. In questo spirito, dopo la creazione di Europol che ha gettato le fondamenta per la cooperazione di polizia, il Consiglio europeo di Tampere ha annunciato, in particolare, la creazione di Eurojust confermata dal Consiglio europeo di Nizza. Allo stesso modo, il recente accordo politico sul mandato di cattura europeo costituisce una tappa importante che deve essere consolidata nei prossimi anni.

Proposte:

36. Sviluppare gli scambi tra le unità d’informazione finanziaria.

37. Ratificare, applicare e rafforzare la coerenza delle convenzioni internazionali destinate a facilitare la cooperazione giudiziaria ed a combattere il riciclaggio di denaro sporco e le organizzazioni a delinquere.

38. Armonizzare le incriminazioni in materia di delinquenza finanziaria.

39. Istituire una condivisione dell'onere della prova dell'origine criminale dei capitali nel rispetto della Convenzione europea di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

40. Armonizzare le sanzioni penali privilegiando, in particolare, la confisca dei proventi del reato e dello strumento di riciclaggio.

41. Riconoscere reciprocamente le decisioni di congelamento, sequestro e confisca dei beni illeciti e prevedere un meccanismo di condivisione tra i vari Stati degli averi sequestrati al termine di una cooperazione nazionale.

42. Prestare una particolare attenzione alla rapida applicazione dell’accordo politico sul mandato di cattura europeo, in particolare per quanto riguarda la delinquenza finanziaria.

43. Consolidare l’operatività d’Eurojust, consentendogli, oltre allo scambio di informazioni, di chiedere alle Autorità nazionali competenti di avviare e di effettuare i procedimenti e di aiutare le stesse in tale ambito nel coordinamento delle inchieste.

Tema n. 4 : Le norme cautelative

44. La deregolamentazione mondiale dei mercati di capitali ha complicato la prevenzione del riciclaggio e della delinquenza finanziaria, in particolare a causa dell'accelerazione e della crescita dei flussi internazionali che ha generato. La sofisticazione delle tecniche e delle professioni che ha accompagnato la globalizzazione finanziaria richiede un inasprimento delle norme cautelative e degli obblighi deontologici dei mercati.

45. Quest'estensione del controllo e della regolazione finanziaria dovrebbe essere incentrata sull'insieme dei fornitori di servizi finanziari o giuridici, nonché sulle reti internazionali, siano esse tradizionali e informali (di tipo " Hawala ") o, al contrario, molto integrate nei mercati internazionali di capitali (rimesse di fondi, compensazione, trasferimenti interbancari).

Proposte:

46. Limitare i pagamenti in contanti oltre un certo importo.

47. Prevedere l’accreditamento obbligatorio presso l'autorità di regolazione dei servizi finanziari :

48. degli agenti appartenenti ad una rete di trasferimento di fondi o di valori, incluse le reti tradizionali, informali o parallele ;

49. degli agenti di costituzione di società ;

50. delle agenzie di cambio ;

51. dei broker operanti su Internet.

52. Inasprire il controllo cautelativo e la regolazione, all'occorrenza a livello internazionale, delle attività delle società di compensazione e di pagamento-rimessa di fondi e titoli.

53. Accompagnare con sanzioni penali l'esplicito inadempimento dei doveri di vigilanza da parte delle professioni ad essi sottoposti.